Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 21
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N.8120/2013 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Bartolomeo Ietto, ha pronunciato, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni
e senza la concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile contraddistinta dal n.8120/2013 R.G. e promossa da:
- CAMPAGNA ARTURO, nato a [...] il [...] e residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura
a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Marco Notari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in LE (SA), alla via Settimio Mobilio, n.111 – ATTORE,
nei confronti della :
- PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentata e difesa - in virtù di procura rilasciata in calce al notificato atto di citazione - dall'avv. Giancarlo Mariniello, del foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a LE (SA), in via M. Schipa n.21 –
CONVENUTA,
nonché della :
- “ ARECHI MULTISERVICE S.P.A. “, in persona del legale rappresentante “ pro tempore “ e con sede in LE (SA), al viale Andrea De Luca n.22/I, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e di risposta


depositata il 5.1.2015, dall'avv. Angelo Maiello, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in LE (SA), alla via F. Cantarella n. 7, - TERZA CHIAMATA,
e della :
- “ UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. “, già “ UNIPOL ASS.NI S.P.A. “, in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa del terzo notificato, dall'avv. Beniamino Spirito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in LE (SA), al Corso Vittorio
Emanuele n.126, - TERZA CHIAMATA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il libello introduttivo notificato alla convenuta Provincia di LE il 2.10.2013,
MP RO ha esposto che “ in data 04 … Ottobre 2011, verso le ore 14.00 ca., in
Battipaglia “, lo stesso “ attore, alla guida della propria bicicletta “, “ percorreva la
Strada Provinciale n.29, in direzione di Olevano sul Tusciano “, allorquando, “ a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, … perdeva il controllo della … bicicletta “ medesima “ e cadeva in terra, unitamente al suo veicolo “, riportando
notevoli lesioni personali “.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“ 1) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
Provincia di LE, in persona del suo legale rapp.te p.t., nella causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
2) in via gradata e nell'ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Provincia di LE nella causazione del sinistro de quo ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
3) per l'effetto, condannare quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. e nella descritta qualità, al risarcimento dei danni tutti patiti et patiendi dal Sig. MP, per le descritte lesioni di cui in premessa nella misura e mediante il pagamento della somma di € 14.745,97, o comunque di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio, anche a mezzo di CTU medico legale che sin d'ora si richiede, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, mantenendosi le domande tutte quivi articolate entro il limite di € 26.000,00;
4) condannare la Provincia, in persona del legale rapp.te p.t. e nella qualità di cui in premessa, al risarcimento dei danni materiali patiti dal Sig. MP alla bicicletta di sua proprietà, con importo da definirsi in via equitativa e comunque entro e non oltre i limiti di cui al precedente punto 3) delle conclusioni;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, ponendo a carico della convenuta
Amministrazione le eventuali spese di CTU “.
Di qui la citazione, dinanzi al Tribunale di LE e per l'udienza del 30.1.2014, rimandata d'ufficio ex art.168 bis co.4° c.p.c. al 5.2.2014, della Provincia di LE, la quale – costituitasi in giudizio il 10.1.2014 con la comparsa di risposta all'uopo presentata - ha innanzitutto eccepito la propria “ carenza di legittimazione passiva “, in quanto avrebbe “ affidato la gestione e la manutenzione della S.P. 29 alla RE
LT S.p.A. … con contratto di appalto del 09.6.2011 repertorio n. 3127 “.
Ha, inoltre, instato per la “ nullità dell'atto di citazione “, la “ contestazione del fatto storico “, la “ mancanza di responsabilità dell'Ente convenuto “, la “ colpa esclusiva
o “ il “ concorso di colpa del danneggiato “ e, sotto il profilo del “ quantum “, la “ eccessiva quantificazione del preteso danno “.
Ne è conseguita la sollecitazione dell'investita autorità giudiziaria a:
“ 1) in via pregiudiziale: autorizzare la chiamata in causa della RE LT
S.p.A., …, differendo all'uopo la prima udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
2) in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia di LE con conseguente estromissione di quest'ultima dal presente giudizio; 3) in rito: dichiarare nullo l'atto introduttivo del presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, comma secondo nn. 3) e 4), e 164, comma quarto,
c.p.c.;
4) nel merito ed in via principale: rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di prova;
5) in via subordinata e sempre nel merito: accertare l'esclusiva responsabilità dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto in favore di quest'ultimo dalla Provincia di LE;
6) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare che l'evento lesivo per cui si controverte è stato determinato per esclusiva responsabilità della RE
LT S.p.A. … e per l'effetto condannare solo la terza chiamata in causa … al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura che sarà ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria a farsi;
7) sempre in via subordinata …: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Provincia di LE per i fatti di causa condannare la RE LT S.p.A.
… a tenere indenne il concludente Ente di tutte le somme ed oneri che dovesse pagare
o comunque sostenere in favore dell'attore;
8) in via gradata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Provincia di LE condannare quest'ultima al risarcimento delle sole lesioni dimostrate e provate e, ad ogni modo, ridotto ai sensi dell'art. 1227 c.c. “.
Autorizzata l'invocata chiamata in causa per la successiva udienza del 28.1.2015 e notificato il relativo atto al legale rappresentante della “ RE LT S.p.A. “, quest'ultima si è costituita in giudizio con la comparsa depositata il 5.1.2015, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, di essere, a sua volta, abilitata alla chiamata in causa della compagnia “ Unipol Assicurazioni S.p.A. ”, che, all'epoca dei fatti, garantiva la stessa “ RE LT S.p.A. “ per i danni procurati a terzi.
Nel merito, la società terza chiamata ha asserito che non potesse esserle imputata alcuna forma di responsabilità né ai sensi dell'art.2051 c.c. - stante la mancanza di un
rapporto di custodia diretto con la strada interessata -, né ai sensi dell'art.2043 c.c., non essendo stata, invece, dimostrata dalla parte attrice l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
in via preliminare:
a) autorizzare la chiamata in causa della “Unipol Assicurazioni S.p.A.” … quale
Compagnia di Assicurazioni che garantisce la “RE LT S.p.A.” per i danni a terzi;
in via principale:

b) dichiarare la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione per la indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto;
c) rigettare la domanda “.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa per la successiva udienza del 17.9.2015 e notificato il relativo atto alla “ Unipol Ass.ni S.p.A. “, quest'ultima si è, a sua volta, costituita in giudizio con la comparsa depositata il 9.9.2015 e con la nuova denominazione di “ UnipolSai Ass.ni S.p.A. “.
Nel contesto dell'atto or ora specificato la predetta compagnia di assicurazioni ha sottolineato l'infondatezza sia della chiamata in causa compiuta dalla Provincia di
LE, sia della stessa domanda attorea, riportandosi a tutte le difese, le eccezioni e le richieste formulate dalla “ RE LT S.p.A. “ e rassegnando, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
“ 1. nel merito, rigettare la domanda attorea così come formulata nei confronti dell'RE LT S.p.A. e, quindi, de plano nei confronti della comparente
Compagnia, perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, in quanto non suffragata da elementi probatori idonei a delineare la responsabilità della stessa nella verificazione dell'evento “;


2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il risarcimento nei limiti del provato e, sempre, in misura proporzionale al grado di colpa delle altre parti del giudizio e comunque nei limiti di operatività della polizza;



3. condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario
“.
Escusso, quindi, il testimone ON LF, è stata disposta una C.T.U. medico-legale affidata al dott. Gianfranco Lenza, il quale ha depositato telematicamente il proprio elaborato peritale.
La controversia è stata successivamente rinviata, prima, per la precisazione delle conclusioni e, poi, per la decisione ex art.281 sexies c.p.c., abilitando le parti all'invio di note conclusionali e di replica.
Infine lo scrivente – preso atto dell'espressa rinuncia, da parte di tutti i soggetti in lite, all'attribuzione dei termini contemplati
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