Trib. Perugia, sentenza 05/02/2024, n. 183
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Testo completo
N. R.G. 3235/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati sigg: dott. Mariella Roberti Presidente dott. Loredana Giglio Giudice dott. Arianna De Martino Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PACE LUCIA Parte_1 C.F._1 del foro di Rieti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Massimo Rossini del Foro di
Perugia sito a Perugia (PG) in via della Filanda n. 33 ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TURCHETTI MANUELA Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE ENZO PAOLO TIBERI 14 PERUGIA presso il difensore avv.
TURCHETTI MANUELA
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per come da atto introduttivo Pt_1 per come da Memoria di costituzione e Risposta del 24.11.2022, Memoria autorizzata CP_1 del 5.01.2023 e note di trattazione scritta dell'udienza datata 30.03.2023;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pm ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo di essere nata nel 1975 da Controparte_1 Persona_1
coniugata con l' che l'aveva riconosciuta dandole il proprio cognome;
sennonché, nel 1976, CP_1
l' aveva vittoriosamente esercitato un'azione di disconoscimento della paternità, svoltosi CP_1
nella contumacia sia della madre che del curatore nominato alla minore, senza alcun accertamento di
pagina 1 di 6
verità biologica ma sulla base delle sole dichiarazioni dell' sull'intervenuta separazione CP_1
personale dei coniugi fin dal 1.7.1970.
La signora ha quindi narrato di aver sempre creduto che il padre fosse morto, così come Pt_1
riferitole dai familiari, e che solo in occasione del suo matrimonio, e quindi dell'acquisizione di
documenti vari tra cui l'atto di nascita, aveva appreso di avere un padre tuttora in vita che l'aveva disconosciuta;
di essere portata a credere che l' e sua madre avessero continuato a vedersi in CP_1
ragione dell'esistenza del fratello , che fino al 20.2.1975 aveva coabitato con la madre e CP_2
successivamente era stato collocato presso il padre;
che solo la prova del Dna poteva dare la certezza
della paternità, ma che l' contattato in via stragiudiziale, si era rifiutato di sottoporvisi;
che CP_1
l'accertamento della verità biologica sulla propria filiazione era un diritto inviolabile e che era fonte di
sofferenze l'incertezza sulle proprie origini.
La ricorrente ha concluso chiedendo di accertare che è figlia di Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alla rettifica mediante
[...]
annotazione sull'atto di nascita, apponendovi il cognome CP_1
, costituitosi, ha contestato la versione dei fatti esposta in atto Controparte_1
di citazione, deducendo di non essersi sottoposto al test del DNA in quanto anziano e malato e per non
dover ripercorrere capitoli difficili e tristi della propria vita.
Il convenuto ha quindi riferito che in data 2 aprile 1956 aveva contratto matrimonio con la signora
madre dell'odierna parte attrice, e che dalla loro unione era nato il [...] un Persona_1
unico figlio legittimo, che il matrimonio era entrato in crisi dopo la nascita del Persona_2
bambino a causa dei comportamenti della signora tanto che il signor aveva Pt_1 CP_1
richiesto la separazione con addebito in capo alla coniuge;
che nel corso della procedura le parti
avevano raggiunto un accordo e convertito la suddetta procedura in consensuale, omologata in data
01.07.1970 ;
che dopo appena un anno da detta pronuncia il signor aveva Controparte_1
chiesto il mutamento del titolo di detta separazione, assumendo tra l'altro che la moglie aveva
allacciato relazione extraconiugale a seguito della quale era rimasta incinta;
che nel medesimo
procedimento il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati sigg: dott. Mariella Roberti Presidente dott. Loredana Giglio Giudice dott. Arianna De Martino Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3235/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PACE LUCIA Parte_1 C.F._1 del foro di Rieti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Massimo Rossini del Foro di
Perugia sito a Perugia (PG) in via della Filanda n. 33 ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'avv. TURCHETTI MANUELA Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIALE ENZO PAOLO TIBERI 14 PERUGIA presso il difensore avv.
TURCHETTI MANUELA
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per come da atto introduttivo Pt_1 per come da Memoria di costituzione e Risposta del 24.11.2022, Memoria autorizzata CP_1 del 5.01.2023 e note di trattazione scritta dell'udienza datata 30.03.2023;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pm ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
, esponendo di essere nata nel 1975 da Controparte_1 Persona_1
coniugata con l' che l'aveva riconosciuta dandole il proprio cognome;
sennonché, nel 1976, CP_1
l' aveva vittoriosamente esercitato un'azione di disconoscimento della paternità, svoltosi CP_1
nella contumacia sia della madre che del curatore nominato alla minore, senza alcun accertamento di
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verità biologica ma sulla base delle sole dichiarazioni dell' sull'intervenuta separazione CP_1
personale dei coniugi fin dal 1.7.1970.
La signora ha quindi narrato di aver sempre creduto che il padre fosse morto, così come Pt_1
riferitole dai familiari, e che solo in occasione del suo matrimonio, e quindi dell'acquisizione di
documenti vari tra cui l'atto di nascita, aveva appreso di avere un padre tuttora in vita che l'aveva disconosciuta;
di essere portata a credere che l' e sua madre avessero continuato a vedersi in CP_1
ragione dell'esistenza del fratello , che fino al 20.2.1975 aveva coabitato con la madre e CP_2
successivamente era stato collocato presso il padre;
che solo la prova del Dna poteva dare la certezza
della paternità, ma che l' contattato in via stragiudiziale, si era rifiutato di sottoporvisi;
che CP_1
l'accertamento della verità biologica sulla propria filiazione era un diritto inviolabile e che era fonte di
sofferenze l'incertezza sulle proprie origini.
La ricorrente ha concluso chiedendo di accertare che è figlia di Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto ordinare all'ufficiale di stato civile di provvedere alla rettifica mediante
[...]
annotazione sull'atto di nascita, apponendovi il cognome CP_1
, costituitosi, ha contestato la versione dei fatti esposta in atto Controparte_1
di citazione, deducendo di non essersi sottoposto al test del DNA in quanto anziano e malato e per non
dover ripercorrere capitoli difficili e tristi della propria vita.
Il convenuto ha quindi riferito che in data 2 aprile 1956 aveva contratto matrimonio con la signora
madre dell'odierna parte attrice, e che dalla loro unione era nato il [...] un Persona_1
unico figlio legittimo, che il matrimonio era entrato in crisi dopo la nascita del Persona_2
bambino a causa dei comportamenti della signora tanto che il signor aveva Pt_1 CP_1
richiesto la separazione con addebito in capo alla coniuge;
che nel corso della procedura le parti
avevano raggiunto un accordo e convertito la suddetta procedura in consensuale, omologata in data
01.07.1970 ;
che dopo appena un anno da detta pronuncia il signor aveva Controparte_1
chiesto il mutamento del titolo di detta separazione, assumendo tra l'altro che la moglie aveva
allacciato relazione extraconiugale a seguito della quale era rimasta incinta;
che nel medesimo
procedimento il
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