Trib. Pavia, sentenza 02/07/2024, n. 1066

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 02/07/2024, n. 1066
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 1066
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in grado di appello, nella persona del Giudice Cameli Renato
Considerato in via preliminare che l'udienza si è svolta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. visti gli atti e i documenti delle parti;
acquisito il fascicolo di promo grado del Giudice di Pace di Vigevano r.g.
1837/2023;
lette le note scritte di udienza;
visto l'art. 437 c.p.c.;
ha pronunciato la seguente;

SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1769/2024 promossa da:
CA RI NT FA (c.f. [...]) elettivamente domiciliato, in LA , piazza San Pietro in Gessate 2, presso lo studio dell'avv, Federico Bonzi che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv.
Veronica Rossi, giusta procura allegata, i quali hanno dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE RICORRENTE/APPELLANTE contro
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PR DI VI PR DI VI (cf. 80005580180 ) ) elettivamente domiciliato, in LA , via Freguglia 1, presso gli uffici dell'Avvocatura di
Stato che la rappresenta e difende
PARTE RESISTENTE
Per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vigevano n. 100 dell'8.4.2024 emessa all'esito di giudizio r.g. 1837/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente appellante NI MA NT AS “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale in Funzione di Giudice dell'Appello, contrariis rejectis: in via principale:
Riformare la sentenza n. 100/2024 emessa dal Giudice di Pace di Vigevano in data 8 aprile
2024 e depositata in data 8 aprile 2024, per le motivazioni già esposte nel ricorso introduttivo e conseguentemente voglia annullare e/o dichiarare nullo e/o revocare il provvedimento n. 4356/2023 del 17 novembre 2023 emesso dal Prefetto di Pavia, notificato in data 21 novembre 2023. Conseguentemente disporre la restituzione all'avente diritto della patente di guida revocata. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente Prefettura di Pavia” Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza n. 100/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Vigevano, del 2 aprile 2024 e rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra NI AS proponeva opposizione avverso ordinanza n. 4356/2023 emessa dalla Prefettura di Pavia in data 17.11.2023 e notificata in data 21.11.2023 attraverso cui le era stata comminata la sanzione della revoca della patente di guida per violazione dell'art. 213 c. 8 C.d.s. , deducendo che: la sua convivente, sig.ra AN, aveva avuto un forte epistassi;
la farmacia più vicina era a circa 4 Km e vi era assoluta urgenza di acquistare medicinali;
era stata costretta a prendere la macchina sottoposta a
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sequestro, non disponendo di ulteriori alternative;
la situazione di salute era comprovata da documentazione medica.
Si costituiva la Prefettura di Pavia, a seguito di declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'ente costituitosi inizialmente, il Comune di Robbio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il decreto di revoca della patente era basato su verbale di accertamento 63/2023 del 25.9.2023 emesso dagli agenti della Polizia Locale di
Robbio per violazione dell'art. 213 c.8 C.d.s. in quanto la sig.ra AS aveva circolato su veicolo sottoposto a sequestro amministrativo dalla polizia di Pavia per guida in stato di alterazione da sostanza alcoliche ex art. 182 c.2 C.d.s. ;
non vi era prova dell'acquisto in farmacia.
Il Giudice di pace di Vigevano con sentenza n. 100/2024 dell'8.4.2024 rigettava il ricorso e confermava il provvedimento, escludendo l'esimente dello stato di necessità
Avverso tale decisione proponeva impugnazione la sig.ra AS NI, deducendo, anzitutto, l'erronea applicazione della scriminante dello stato di necessità e dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza “242/2022” (in termini) , anche in quanto il veicolo era sottoposto a sequestro e non a confisca e stante l'assoluta situazione di emergenza occorsa sul piano medico sanitario alla convivente;
deduceva altresì che la Corte
Costituzionale aveva riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 213 c.

8. C.d.s. nella parte in cui era stabilito un automatismo tra violazione del divieto di guida e revoca della patente nei confronti di chi aveva la custodia del veicolo sequestrato.
Si costituiva la Prefettura di Pavia, contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo che: non sussistevano i presupposti per la configurabilità dello stato di necessita ex art. 4 l. 689 1981 e come precisati dalla giurisprudenza (costrizione, attualità dell'inevitabilità altrimenti del pericolo etc.);
vi era adeguatezza sul piano motivazionale in ordine alla revoca della patente
All'udienza del 25.6.2024, svoltasi in forma scritta le parti insistevano nelle proprie conclusioni mediante deposito di note
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
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1.Premessa di merito



2.La legittimità del decreto 4356/2023



3. Lo stato di necessità



4. Le spese di giudizio



1.Premessa di merito

In punto di fatto e di diritto, si ritiene accertata, perché non oggetto di contestazione né in primo grado né in secondo grado (rectius espressamente riconosciuta dall'appellante) oltre che debitamente documentata (cfr doc. allegata in primo grado dall'amministrazione) la circostanza che la sig.ra NI AS in data 13.9.2023 circolava, in territorio del
Comune di Robbio, su veicolo , targato BS309KC sottoposto a sequestro amministrativo e di cui aveva la custodia, violando cì la fattispecie di cui 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
Sono quindi affrontati distintamente i
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