Trib. Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 377

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 377
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 377
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Renata Palmieri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 22305/2022 r.g.a.c. decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'udienza del 10/01/2024
TRA
DE IS AD (c.f.: [...]), elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. PROTA
AL (c.f.: [...]) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE-
E
MA AL (c.f.:[...]), quale titolare dell'omonima ditta individuale elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. LALLO GENNARO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione dell'art 429 cpc e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del
18/6/09 atteso che il presente giudizio è stato instaurato successivamente al 4/7/2009.
Inoltre si osserva che, a seguito dell'opposizione, la speciale procedura di sfratto si é trasformata in un giudizio ordinario di risoluzione contrattuale.
DA De LI ha intimato sfratto per morosità con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni ed oneri accessori scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12/5/2022 alla ditta individuale di LM QU , relativamente all'immobile sito in Napoli via Michele Guadagno 39 identificato al NCEU foglio 21 particella 101 subalterno 134 categoria C1 condotto in locazione, ad uso commerciale , giusto
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contratto del 5/7/2018 dietro il pagamento di un canone mensile di € 400,00 (oltre ISTAT) per essersi il conduttore reso moroso nel pagamento dei canoni da febbraio a maggio 2022 (€ 406,31 x 4=
1.625,24) , oneri condominiali e per consumi idrici fino al dicembre 2020 per € 2.384,11 , arretrati per aumenti Istat non pagati per 83,79 per un totale di euro 4.093,14.
Si è costituito il convenuto LM QU il quale si è opposto alla convalida sollevando le seguenti eccezioni:
1) insussistenza della morosità perché a seguito della notifica dell'intimazione il conduttore con cinque bonifici aveva saldato ogni suo debito di euro 4.093,14 e aveva altresì versato alla controparte 600 € per spese legali;

2) non imputabilità della morosità avendo dall'inizio del rapporto intercorso con il padre di DA De
LI , sempre pagato oltre al canone contrattuale di euro 400 mensili altresì un importo a nero di euro 600 mensili in contanti oltre che ulteriori 150 mensili per la locazione di tre posti auto siti nei pressi del locale commerciali;

3) assenza di colpa in quanto il conduttore, esercente attività di pasticceria, aveva pagato sempre con puntualità ogni canone ed aveva chiesto alla parte locatrice uno sconto sul canone per il calo delle entrate riscontrate dovuto all'emergenza sanitaria determinatasi nell'anno 2020 , sconto che veniva concesso nella limitata misura di euro 1000/00 nonostante il fatto che per effetto delle provvedimenti restrittivi il convenuto aveva subito una limitazione per le feste private che era solito effettuare nel locale preso in locazione;

4) non veridicità dei fatti allegati in citazione perché , a fronte degli incontri avvenuti nel mese di gennaio 2022 il conduttore chiedeva uno sconto sul canone versato a nero ottenendo risposta negativa,
e la locatrice proponeva esclusivamente la vendita del locale che veniva rifiutata;

5) carenza di lealtà della parte locatrice , che senza precedente bonaria richiesta, notificava l'atto introduttivo dello sfratto nel quale venivano richiesti canoni di locazioni già versati in precedenza in contanti .
Alla luce di tanto , MA AL deduceva che, per evitare lo sfratto, sì era deciso a pagare nuovamente le somme intimate con i cinque bonifici esibiti e pertanto chiedeva il rigetto delle domande attore per assenza di morosità colpevole grave ex articolo 1455 codice civile dichiarandosi altresì disposto ex articolo 666 cpc al pagamento di eventuali somme che risultassero ancora dovute sulla base delle richieste attoree .
Nella prima udienza del 15 giugno 2022 a verbale il procuratore della parte attrice evidenziava che persisteva una morosità per oneri condominiali dell'anno 2021 e dell'anno 2022 per un totale di
2.400/00 emersa dopo la notifica della intimazione.
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Su richiesta del convenuto era concesso termine ex articolo 666 CPC per pagare l'importo di euro 2400;
alla successiva udienza del 3 ottobre 2022 parte attrice, asseriva che la morosità era sussistente perché il canone di locazione era pari ad euro 430 con aumento Istat e non ad euro 406, posto che il conduttore era tenuto al pagamento di differenza di euro 96 e che, dopo la precedente udienza era venuta in luce un'ulteriore debitoria per oneri accessori di euro 1.963, 37.
Il Giudice, rigettava la richiesta di emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento di rito, concedeva il termine per il deposito delle memorie integrative e per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita mediazione con esito negativo, parte attrice non depositava memoria integrativa mentre il convenuto con memoria integrativa del 2 Marzo 2023 formulava le seguenti conclusioni:
A) Rigettare la domanda attorea attesa l'assenza di qualsivoglia morosità;

B) Rigettare la domanda di risoluzione contrattuale in quanto infondata in fatto e in diritto per
i motivi tutti indicati in narrativa
C) Condannare l'attrice alla refusione delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario
All'esito della udienza del 10/1/2024 la causa viene decisa ex art 429 cpc .
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna al pagamento dell'importo di euro 4.093,14 come intimato in citazione, chi risulta essere stato saldato dopo l'inizio del giudizio dal conduttore con diversi bonifici bancari (cfr in atti) .
Il convenuto ha ammesso di aver scientemente deciso in corso di causa di pagare tutte le somme richieste dalla parte locatrice e , a seguito di ordinanza del 15 giugno 2022 ha saldato anche l'importo di euro 2400/00 come indicato dalla parte attrice a verbale il 15/3/2022 per integrazione degli oneri condominiali ;
inoltre il convenuto ha ritenuto di pagare anche euro 96 con ulteriore bonifico
(differenza reclamata dalla parte locatrice all'udienza del 13 Marzo 2023).
Inoltre il conduttore ha chiesto ed ottenuto all'amministrazione condominiale dello stabile ove è situato il locale commerciale indicato in citazione una certificazione che indica l'inesistenza di morosità per oneri condominiali alla data del 31/12/2022 (cfr in atti) .
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni ed oneri accessori , posto che alla data odierna non sussiste più la morosità della parte conduttrice (come indicata negli atti introduttivi).
Tardive appaiono le modificazioni della domanda così come effettuata dalla parte attrice nelle note telematiche del 03/12/2023, che costituiscono note difensive ex articolo 429 comma 2 cpc nelle quali è preclusa ogni tipo di emendatio libelli.
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In base alla recente Cass n. 14779 del 26/05/2023 “Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da
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