Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2202

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2202
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2202
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1020/2024 del RG lav. introdotta da
(P.I. ), con sede in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Parte_1 P.IVA_1
Valle n.34 in persona del Direttore Generale Dott. rappresentata e difesa Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Silvana Aloisio (C.F.: ) pec: C.F._1
Elga Francesca Ruberto (C.F. ) pec: Email_1 C.F._2
giusta delibera e procura in calce al presente atto, elettivamente Email_2
domiciliata in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.34;

Opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Merco Oliverio ed elettivamente domiciliato presso il CP_1
suo studio sito in Casali del Manco località Pedace, alla via Jotta 12. Pec:
Email_3
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Motivi della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale Parte_1 di Cosenza, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto il pagamento in favore dell'odierno opposto della somma di euro 4.316,22 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per avere
l'azienda opponente erogato il TFR soltanto in data 7.10.2022 pur a fronte della cessazione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza in data 30.4.2020.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione stante la sua natura di ente pubblico non economico;
che, per come previsto dalla legge di stabilità 2014, il termine di pagamento del tfr è differito e nel caso di specie trova applicazione il termine di 24 mesi essendosi il lavoratore dimesso;
che, inoltre, l' ha provveduto al pagamento non appena avuta Pt_1
la disponibilità finanziaria per effetto del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
che, pertanto, non spetta all'opposto il rivendicato cumulo e che l' è tenuta in ogni caso al Pt_1
pagamento dei soli interessi legali che spettano a far data dalla maturazione del diritto (1.5.2022) e sino alla data del pagamento (7.10.2022) in misura pari ad euro 132,86 come da conteggi effettuati.
Si premette che risultano pacifiche ovvero documentate le seguenti circostanze di fatto, rilevanti ai fini di causa: il lavoratore, odierno opposto, alle dipendenze di con qualifica di Parte_1
operaio idraulico forestale, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal
30/4/2020;
all'atto
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