Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 53
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
LI US rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea De Stefano, giusta
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Villapiana, Via Cavour, 14
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto, presso la sede dell'Istituto, rappresentato e
difeso dall' avv. M. Carnovale, giusta procura in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 16.6.2023 e ritualmente notificato parte
ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- presentava all'I.N.P.S. domanda intesa ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità
di cui all'art. 2 della legge 222/1984 e gli veniva riconosciuto;

- in data 25.8.2021 presentava domanda di conferma e l'I.N.P.S. comunicava che
l'istanza era stata respinta;

- avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale
dell'I.N.P.S che veniva rigettato;

- di essere affetto da patologie di gravità tale da giustificare la concessione
giudiziale della prestazione previdenziale richiesta, sussistendone anche tutti i
necessari requisiti legali.
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico
preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del
beneficio richiesto;

- il CTU depositava relazione peritale senza riconoscergli il requisito sanitario utile
per
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