Trib. Terni, sentenza 03/01/2025, n. 17
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Testo completo
N. R.G. 2283 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2283 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. DE NICOLA FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...];
Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Con ricorso proposto in data 20.11.2023, ha chiesto la Controparte_1 disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore
[...] nato il [...] a [...], dalla relazione con Persona_1 CP_2
. La ricorrente ha esposto:
[...]
-che cessata la convivenza, il resistente ha lasciato la casa dove abitava con la ricorrente
e con il figlio non facendovi più ritorno;
-che è stata sempre la ricorrente ad occuparsi del figlio minore anche quanto al mantenimento dello stesso;
-che il resistente avrebbe lasciato il territorio italiano, tanto da essere stato cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente, come da certificazione in atti, senza lasciare recapiti alla ricorrente limitandosi a qualche sporadica telefonata;
-che tale situazione avrebbe comportato notevoli difficoltà per la ricorrente per la crescita del figlio essendo impossibilita ad assumere decisioni anche di natura ordinaria nell'interesse del figlio che necessitano del consenso di entrambi i genitori;
-che la ricorrente disoccupata percepisce reddito di cittadinanza per importo di €
6330,00 annui.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venga disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé con ogni conseguenza di legge, senza formulare richieste di natura economica.
All'udienza di comparizione delle parti, disposta dopo la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo al resistente, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in considerazione della irreperibilità dello stesso, è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere con il figlio in TE , in immobile in locazione con canone di €
350,00, di essere disoccupata, e di percepire reddito di inclusione per € 558 mensili oltre assegno unico per il figlio per € 199,00 mensili di non avere proprietà immobiliari e risparmi, e di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, lamentando la sostanziale assenza del resistente da circa sette anni, con frequentazioni limitate del figlio sempre in presenza della stessa ricorrente o in presenza di persone di sua fiducia, precisando di non avere recapiti dello stesso e di non aver ricevuto alcun contributo per il mantenimento del figlio, e di consentire al figlio di avere contatti regolari con il padre on line, quasi tutti i fine settimana.
All'esito dell'udienza il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda, formulando domanda di mantenimento del figlio per almeno € 100 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente e sono stati emessi
i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene le decisioni di maggiore interesse per il minore di cui all'art. 337 quater
c.c., terzo comma, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, e ponendo a carico del resistente contributo mensile di e 100,00 per il mantenimento del minore, con ISTAT annuale, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2023 (data della domanda), oltre al 50% delle spese
straordinarie per il figlio da determinare secondo il protocollo dell'intesto Tribunale precisando che in presenza di affidamento super esclusivo alla madre le scelte per tali spese saranno rimesse alla ricorrente, ed autorizzando la madre alla riscossione dell'intero assegno unico per il figlio.
All'esito del procedimento la