Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2024, n. 945

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2024, n. 945
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 945
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.09.2024;
lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2020 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione della carriera”;

promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva del Foro di Ragusa, C.F._1 giusta procura in atti;

RICORRENTE

contro

:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.;
Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato il 19.02.2020 premettendo di essere Parte_1 stata assunta in data 01.09.2006 alle dipendenze del - quale docente di scuola primaria - CP_3 con contratto a tempo indeterminato la cui stipula era stata preceduta, a far data dall'A.S. 1995/1996, dal pressoché continuativo svolgimento della medesima attività di docenza in forza di una reiterata pluralità di contratti a tempo determinato, e di avere ottenuto ex art. 485 D.Lvo n.
297/1994
la ricostruzione della propria carriera con decreto del 20.12.2008, il quale non teneva tuttavia conto dell'intera anzianità di servizio maturata nel c.d. periodo pre-ruolo - riconosciutale nella misura di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e in 1 anno e 4 mesi ai fini economici, in violazione del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato -, ha chiesto volersi: “dichiarare il diritto della ricorrente, ai fini della


ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio non di ruolo maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il conseguentemente dire CP_3 illegittimo l'accantonamento dell'anzianità pari a un anno e 4 mesi operato all'atto della conferma in ruolo con il provvedimento di ricostruzione della carriera del 14 gennaio 2009;
dichiarare altresì il diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 a far data dal 1° ottobre 2015;
condannare infine l'Amministrazione convenuta al pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente e quanto sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, da quantificarsi in € 2.660,50, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo al soddisfo.”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, Controparte_4 eccependo preliminarmente la prescrizione dei vantati crediti retributivi e incrementi stipendiali, per il periodo anteriore al quinquennio precedente l'instaurazione del giudizio, e deducendo comunque l'infondatezza della pretesa, le peculiarità del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Amministrazione Scolastica giustificando il differenziato trattamento giuridico ed economico - normativo e contrattuale - del servizio prestato in regime di precariato e del servizio prestato dal personale scolastico di ruolo, specie in difetto di continuità del prestato servizio pre-ruolo, atta ad incidere sull'esperienza professionale, e nessun diritto potendo vantare la ricorrente per il servizio prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'evocata direttiva UE, dovendosi peraltro escludere dal computo e scomputare dalle reclamate differenze retributive le somme eventualmente percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo e di monetizzazione delle ferie non godute. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.09.2024.
***
Va intanto premesso che la ricorrente - assunta dal a tempo indeterminato con CP_3
“qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare” con decorrenza dall'01.09.2006 (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 462 del 20.12.2008, in atti) - ha svolto a far data dall'A.S.
1995/1996 gli ivi riportati incarichi di supplenza, quale docente di scuola primaria, e che a mezzo del richiamato decreto n. 462/2016 l'Amministrazione scolastica le ha riconosciuto un'anzianità di servizio pre-ruolo di 6 anni e 8 mesi ai fini giuridici e di 1 anno e 4 mesi ai fini economici, con inquadramento nella seconda fascia stipendiale di cui alla tabella 2 allegata al C.C.N.L. DEL 29.11.2007 “corrispondente all'anzianità di anni 3”, pur attestando il riconoscimento di n. 8 anni scolastici di servizio pre-ruolo, i rimanenti non avendo raggiunto la soglia di durata richiesta dall'ordinamento vigente. Nel merito, le questioni sottese alla ricostruzione della carriera del personale docente, previa integrale valorizzazione delle attività di docenza svolte nel periodo di precariato che ne ha preceduto l'immissione in ruolo, e al riconoscimento dei conseguenti incrementi stipendiali, va certamente risolta sulla scorta della disapplicazione, in ragione della primazia del diritto unionale sul diritto domestico, delle disposizioni del D.Lvo n. 297/1994 richiamate nel decreto in commento, ovvero dell'art. 485, primo comma, D.Lvo n. 297/1994 - a mente del quale “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate (…) in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo” - e dell'art. 489, per il quale - nel testo applicabile ratione temporis - “ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata
prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo e di
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