Trib. Bologna, sentenza 27/06/2024, n. 1897
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Testo completo
N. R.G. 2531/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. B P Presidente dr.ssa S M Giudice rel. dr.ssa S P Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, avente ad oggetto ricorso ex Legge 164/1982, promosso da:
nato a Bologna il 24 ottobre 1964 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. E L. NTUK, presso il C.F._1 cui studio in Torino, Corso Matteotti n. 39, è elettivamente domiciliato ATTORE contro
nata a Firenze il 24 settembre 1964 (c.f.: ) CP_1 C.F._2
nata a Bologna il 24 dicembre 1999 (c.f.: ) Parte_2 C.F._3
nata a Bologna il 13 marzo 2003 (c.f.: ) Parte_3 C.F._4
CONVENUTE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. alias , ha presentato ricorso chiedendo di essere Parte_1 Per_1 autorizzato a sottoporsi al trattamento intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del prenome da ad Pt_1
. Per_1
A sostegno delle sue domante la persona a esposto che: Pt_1
- fin da bambina si è rispecchiata nel genere femminile e ha avuto il forte desiderio di essere donna a tutti gli effetti;
pagina 1 di 10
- nel 1994 ha sposato dalla quale ha avuto due figlie, , nata nel CP_1 Pt_2
1999, ed nata nel 2003;Pt_3
- per anni ha escluso ogni ipotesi di transizione per non arrecare sofferenza e problemi alla moglie e alle figlie, concedendosi solo qualche uscita in vesti femminili;
- tuttavia nel 2017 la nettezza della sua incongruenza di genere l'ha portata a confidarsi con la moglie e a iniziare il percorso al M.I.T..
- oggi la transizione sociale è completata, dato che vive e si presenta al femminile e anche sul luogo di lavoro le è stata consentita la fruizione di un'identità “alias”. Le convenute sono rimaste contumaci, pur essendo state ritualmente citate. Il Pubblico Ministero non è costituito è intervenuto non opponendosi alla domanda. La persona attrice è comparsa personalmente all'udienza del 14 giugno 2024, presentandosi con sembianze e voce femminili. Nel corso dell'interrogatorio libero ha ribadito il contenuto del ricorso. Ha in particolare riferito che:
- sin dalla prima infanzia desiderava vestirsi da donna e invidiava le sue compagne di classe e le bambine perchè avrebbe voluto essere come loro;quando frequentava l'asilo chiese a suo padre se poteva vestirsi da donna, ma egli le rispose che solo i matti lo facevano;
- nell'infanzia, nell'adolescenza e nella prima giovinezza teneva nascosta la sua natura perché si vergognava;
- dopo il matrimonio si è aperta con sua moglie e abbastanza spesso, prima della nascita delle figlie, indossava abiti femminili e usciva insieme alla signora ome CP_1 due donne;
- quando è nata la sua primogenita si è resa conto che il suo bisogno di essere Pt_2 donna era incomprimibile;
- tuttavia, il fatto di essere sposata e di avere figlie, a cui non voleva creare difficoltà, l'ha bloccata, unitamente a seri problemi di famiglia ( alla nascita aveva problemi Pt_2 cardiaci, i suoi suoceri erano gravemente ammalati);il fatto che non ci fosse l'unione civile e che sarebbe stata costretta a sciogliere ogni legame giuridico con la signora
stato un ulteriore elemento che l'ha bloccata;CP_1
- nel 2017, quando le ragazze erano già grandi e in grado di capire, ha iniziato il percorso di transizione e prima di cominciare il trattamento ormonale ha informato le figlie della sua disforia di genere;
- da oltre 4 anni vive come una donna e da tre anni e mezzo sul lavoro a le CP_2 hanno concesso l'uso dell'alias e nel cartellino è scritto il nome Parte_4
;
[...]
- per lei avere documenti maschili è un problema: ad esempio quando fa visite mediche la interpellano sempre con il nome mettendola in imbarazzo e anche Pt_1 ai seggi è in difficoltà, dato che le fanno notare che è nella fila sbagliata;
- esclude assolutamente di ritornare sui suoi passi: ha meditato la sua scelta per anni ed è certa che si tratta di una decisione irreversibile
pagina 2 di 10
La parte attrice e la convenuta comparsa in udienza, hanno CP_1 domandato che desiderano che allo scioglimento del matrimonio consegua la costituzione dell'unione civile. Nella medesima udienza le parti hanno precisato le conclusioni.
2. La dott.ssa nella relazione datata 29 gennaio 2024 ha Testimone_1 evidenziato che:
- nel novembre 2017 la persona ha intrapreso presso l'equipe Pt_1 multidisciplinare del una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione CP_3 dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso, in linea con gli standard di cura internazionali previsti dalla “World Professional Association for Transgender Health, ha comportato la somministrazione di test proiettivi e colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- la storia clinica della persona “ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di genere in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico”;
- la parte ricorrente “da diversi anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale” e viene riconosciuta e trattata al femminile anche nell'ambiente di lavoro in cui opera da anni;
- la terapia ormonale sostitutiva, che la persona assume dal 2019 in modo regolare e sotto stretto controllo medico, ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica;
- è stato effettuato un colloquio clinico di coppia a cui ha partecipato anche CP_1 dal quale è emerso “un ambiente familiare, incluse le due figlie, sereno,
[...] affettivo e inclusivo rispetto all'espressione” dell'identità di genere della persona Pt_1
- non sono stati riscontrati quadri psicopatologici di rilievo che possano legittimare una diagnosi di disturbo della personalità e il funzionamento della personalità della parte ricorrente appare di buon livello. La dott.ssa ha concluso che “la richiesta di rettificazione di attribuzione Tes_1 di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del Parte_1 Per_1 suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui è potenzialmente esposta quotidianamente”.
pagina 3 di 10
La professoressa Maria , che ha dichiarato di seguire la Testimone_2 persona ricorrente dal dicembre 2018, nel certificato datato 25 gennaio 2024, ha attestato che -dopo avere accertato l'assenza di controindicazioni mediche alla prosecuzione di tale terapia- il 19 febbraio 2019 ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo leuprorelina acetato ed estrogeni. Ha precisato che la prescrizione è tutt'ora in corso e l'utente ha espresso piena soddisfazione dell'effetto degli ormoni, e ha confermato la volontà di procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.
3. Le domande dell'attore debbono essere accolte. 3A. Va concessa l'autorizzazione agli eventuali interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili a cui la persona ntenda sottoporsi. Pt_1
Invero, la dott.ssa ha dato atto della disforia di genere della persona Tes_1 attrice e del turbamento e sofferenza che derivano alla stessa dalla discordanza tra l'identità di genere femminile sentito come proprio e il nome e le caratteristiche fisiche maschili che ancora la contraddistinguono. La stessa parte ha sottolineato il forte disagio provocatole dalle sue caratteristiche maschili, la serenità datagli dalla femminilizzazione del suo corpo conseguente alla terapia ormonale e la sua ferma e irreversibile volontà di adeguare pienamente le sue caratteristiche fisiche al genere a cui sente di appartenere. 3B. Del pari, va accolta la richiesta di rettificazione anagrafica. 3Ba. La Prima Sezione della Suprema Corte con una recente e condivisibile pronuncia ha ritenuto che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015). In sostanza, dunque, la Suprema Corte ha stabilito che l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non è più necessario per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Nella decisione in esame la Cassazione ha esaminato il complesso delle norme interessate. In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ricordato che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale "la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di
pagina 4 di 10 libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione”, in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della l. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. B P Presidente dr.ssa S M Giudice rel. dr.ssa S P Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, avente ad oggetto ricorso ex Legge 164/1982, promosso da:
nato a Bologna il 24 ottobre 1964 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. E L. NTUK, presso il C.F._1 cui studio in Torino, Corso Matteotti n. 39, è elettivamente domiciliato ATTORE contro
nata a Firenze il 24 settembre 1964 (c.f.: ) CP_1 C.F._2
nata a Bologna il 24 dicembre 1999 (c.f.: ) Parte_2 C.F._3
nata a Bologna il 13 marzo 2003 (c.f.: ) Parte_3 C.F._4
CONVENUTE Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 14 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. alias , ha presentato ricorso chiedendo di essere Parte_1 Per_1 autorizzato a sottoporsi al trattamento intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e che sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e alla modifica del prenome da ad Pt_1
. Per_1
A sostegno delle sue domante la persona a esposto che: Pt_1
- fin da bambina si è rispecchiata nel genere femminile e ha avuto il forte desiderio di essere donna a tutti gli effetti;
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- nel 1994 ha sposato dalla quale ha avuto due figlie, , nata nel CP_1 Pt_2
1999, ed nata nel 2003;Pt_3
- per anni ha escluso ogni ipotesi di transizione per non arrecare sofferenza e problemi alla moglie e alle figlie, concedendosi solo qualche uscita in vesti femminili;
- tuttavia nel 2017 la nettezza della sua incongruenza di genere l'ha portata a confidarsi con la moglie e a iniziare il percorso al M.I.T..
- oggi la transizione sociale è completata, dato che vive e si presenta al femminile e anche sul luogo di lavoro le è stata consentita la fruizione di un'identità “alias”. Le convenute sono rimaste contumaci, pur essendo state ritualmente citate. Il Pubblico Ministero non è costituito è intervenuto non opponendosi alla domanda. La persona attrice è comparsa personalmente all'udienza del 14 giugno 2024, presentandosi con sembianze e voce femminili. Nel corso dell'interrogatorio libero ha ribadito il contenuto del ricorso. Ha in particolare riferito che:
- sin dalla prima infanzia desiderava vestirsi da donna e invidiava le sue compagne di classe e le bambine perchè avrebbe voluto essere come loro;quando frequentava l'asilo chiese a suo padre se poteva vestirsi da donna, ma egli le rispose che solo i matti lo facevano;
- nell'infanzia, nell'adolescenza e nella prima giovinezza teneva nascosta la sua natura perché si vergognava;
- dopo il matrimonio si è aperta con sua moglie e abbastanza spesso, prima della nascita delle figlie, indossava abiti femminili e usciva insieme alla signora ome CP_1 due donne;
- quando è nata la sua primogenita si è resa conto che il suo bisogno di essere Pt_2 donna era incomprimibile;
- tuttavia, il fatto di essere sposata e di avere figlie, a cui non voleva creare difficoltà, l'ha bloccata, unitamente a seri problemi di famiglia ( alla nascita aveva problemi Pt_2 cardiaci, i suoi suoceri erano gravemente ammalati);il fatto che non ci fosse l'unione civile e che sarebbe stata costretta a sciogliere ogni legame giuridico con la signora
stato un ulteriore elemento che l'ha bloccata;CP_1
- nel 2017, quando le ragazze erano già grandi e in grado di capire, ha iniziato il percorso di transizione e prima di cominciare il trattamento ormonale ha informato le figlie della sua disforia di genere;
- da oltre 4 anni vive come una donna e da tre anni e mezzo sul lavoro a le CP_2 hanno concesso l'uso dell'alias e nel cartellino è scritto il nome Parte_4
;
[...]
- per lei avere documenti maschili è un problema: ad esempio quando fa visite mediche la interpellano sempre con il nome mettendola in imbarazzo e anche Pt_1 ai seggi è in difficoltà, dato che le fanno notare che è nella fila sbagliata;
- esclude assolutamente di ritornare sui suoi passi: ha meditato la sua scelta per anni ed è certa che si tratta di una decisione irreversibile
pagina 2 di 10
La parte attrice e la convenuta comparsa in udienza, hanno CP_1 domandato che desiderano che allo scioglimento del matrimonio consegua la costituzione dell'unione civile. Nella medesima udienza le parti hanno precisato le conclusioni.
2. La dott.ssa nella relazione datata 29 gennaio 2024 ha Testimone_1 evidenziato che:
- nel novembre 2017 la persona ha intrapreso presso l'equipe Pt_1 multidisciplinare del una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione CP_3 dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso, in linea con gli standard di cura internazionali previsti dalla “World Professional Association for Transgender Health, ha comportato la somministrazione di test proiettivi e colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- la storia clinica della persona “ha permesso di formulare la diagnosi di disforia di genere in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico”;
- la parte ricorrente “da diversi anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale” e viene riconosciuta e trattata al femminile anche nell'ambiente di lavoro in cui opera da anni;
- la terapia ormonale sostitutiva, che la persona assume dal 2019 in modo regolare e sotto stretto controllo medico, ha significativamente migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica;
- è stato effettuato un colloquio clinico di coppia a cui ha partecipato anche CP_1 dal quale è emerso “un ambiente familiare, incluse le due figlie, sereno,
[...] affettivo e inclusivo rispetto all'espressione” dell'identità di genere della persona Pt_1
- non sono stati riscontrati quadri psicopatologici di rilievo che possano legittimare una diagnosi di disturbo della personalità e il funzionamento della personalità della parte ricorrente appare di buon livello. La dott.ssa ha concluso che “la richiesta di rettificazione di attribuzione Tes_1 di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del Parte_1 Per_1 suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui è potenzialmente esposta quotidianamente”.
pagina 3 di 10
La professoressa Maria , che ha dichiarato di seguire la Testimone_2 persona ricorrente dal dicembre 2018, nel certificato datato 25 gennaio 2024, ha attestato che -dopo avere accertato l'assenza di controindicazioni mediche alla prosecuzione di tale terapia- il 19 febbraio 2019 ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo leuprorelina acetato ed estrogeni. Ha precisato che la prescrizione è tutt'ora in corso e l'utente ha espresso piena soddisfazione dell'effetto degli ormoni, e ha confermato la volontà di procedere alla rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso.
3. Le domande dell'attore debbono essere accolte. 3A. Va concessa l'autorizzazione agli eventuali interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da quelli maschili a quelli femminili a cui la persona ntenda sottoporsi. Pt_1
Invero, la dott.ssa ha dato atto della disforia di genere della persona Tes_1 attrice e del turbamento e sofferenza che derivano alla stessa dalla discordanza tra l'identità di genere femminile sentito come proprio e il nome e le caratteristiche fisiche maschili che ancora la contraddistinguono. La stessa parte ha sottolineato il forte disagio provocatole dalle sue caratteristiche maschili, la serenità datagli dalla femminilizzazione del suo corpo conseguente alla terapia ormonale e la sua ferma e irreversibile volontà di adeguare pienamente le sue caratteristiche fisiche al genere a cui sente di appartenere. 3B. Del pari, va accolta la richiesta di rettificazione anagrafica. 3Ba. La Prima Sezione della Suprema Corte con una recente e condivisibile pronuncia ha ritenuto che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015). In sostanza, dunque, la Suprema Corte ha stabilito che l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non è più necessario per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile. Nella decisione in esame la Cassazione ha esaminato il complesso delle norme interessate. In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ricordato che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale "la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di
pagina 4 di 10 libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale". Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione”, in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 della l. n.164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art.
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