Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 544
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Testo completo
N. 2302/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2302/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nata a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. RAMONDETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/12/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CAPESTRANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 05.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
a) i coniugi vivranno in domicili separati ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora, con
l'obbligo reciproco di comunicarsi per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2302/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MASTRANGELO DANIELLE MARGUERITE
e nata a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. RAMONDETTI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 28/12/2011 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CAPESTRANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 05.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 05.12.2024);
P. Q. M
.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate
e confermate:
a) i coniugi vivranno in domicili separati ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto, liberi di eleggere o modificare la propria residenza, domicilio o dimora, con
l'obbligo reciproco di comunicarsi per
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