Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 53
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha
pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1344/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESS DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA D.O.FER.ALL. s.n.c. di OD EP e De PO LO (P. IVA: 04295450656), in persona dei legali rappresentanti pro tempore nonché soci a responsabilità illimitata, sig.ri OD EP (C.F.: [...]) e De PO LO (C.F.: [...]), con sede in Sarno (SA) alla via Santeramo e, ai fini del presente giudizio, elettivamente e di diritto domiciliata in Sarno alla via Arco di Napoli n. 17/A1 presso lo studio dall'avv. Ferdinando Prevete (C.F.: [...]) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione OPPONENTE E MEXALL PROGRESS S.p.A., con sede legale in Scafati (SA), alla Via P. Vitiello 70, P.I. 02444820654, in persona del legale rapp.te p.t. Francesco Prete, rapp.to e difeso dall'avv. Ciro Cirillo (C.F. [...]), presso il quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla via Nicola Rossi n. 7, come da mandato a margine del ricorso monitorio OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la D.O.FER.ALL. s.n.c., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2277/17, depositato il 4/12/2017 e notificato il 15/1/2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della società XA Progress S.p.a., la somma di € 23.744,82 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento di forniture di profili in legno, alluminio ed accessori vari, così come risultante dalle fatture specificamente elencate nel ricorso. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per omessa
N.R.G. 1344/2018 - G.M. DO.SS LUCIA ESPOSITO 1


negoziazione assistita, trattandosi di una richiesta di pagamento inferiore ad € 50.000,00;
l'inammissibilità e/o improcedibilità' della domanda monitoria per mancanza della messa in mora stragiudiziale. Eccepiva altresì l'improbabilità che fossero state effettuate forniture per ben oltre € 23.000,00 senza che la XA pretendesse dalla opponente alcun pagamento neanche parziale e/o in acconto sulle stesse, tenuto conto che si trattava fatture e/o forniture di merce relative all'anno 2012 e di cui veniva richiesto il pagamento solo dopo circa cinque anni, in violazione del principio di buona fede e di correttezza. Disconosceva ex art. 214 c.p.c. sia le firme che le forniture contenute nei seguenti DDT/fatture: 1) DDT/fattura n. 10446 del 23.5.2012 di €. 156,82, 2) DDT/fattura n. 10521 del 23.5.2012 di €. 708,08, 3) DDT/fattura n. 11551 del 5.6.2012 di €. 626,09, 4) DDT/fattura n. 11823 del 8.6.2012 di €. 19,17, 5) DDT/fattura n. 12426 del 15.6.2012 di €. 61,71, 6) DDT/fattura n. 13078 del 25.6.2012 di €. 69,31, 7)
DDT/fattura n. 13289 del 27.6.2012 di €. 501,58, 8) DDT/fattura n. 16440 del 2.8.2012 di €. 26,75, 9) DDT/fattura n. 18577 del 21.9.2012 di €. 318,65, 10)
DDT/fattura n. 20345 del 15.10.2012 di €. 135,91, 11) DDT/fattura n. 804 del 16.1.2012 di €. 2.881,29, 12) DDT/fattura n. 2833 del 6.2.2012 di €. 836,58, 13)
DDT/fattura n. 2476 del 6.2.2012 di €. 869,41, 14) DDT/fattura n. 2482 del 6.2.2012 di €. 61,92, 15) DDT/fattura n. 3139 del 15.2.2012 di €. 86,67, 16) DDT/fattura n. 5515 del 19.3.2012 di €. 472,46, 17) DDT/fattura n. 4558 del 6.3.2012 di €. 92,17, 18)
DDT/fattura n. 4351 del 2.3.2012 di €. 1.518,15, 19) DDT/fattura n. 4306 del 1.3.2012 di €. 452,14, 20) DDT/fattura n. 4203 del 29.2.2012 di €. 16,26, 21) DDT/fattura n. 4101 del 29.2.2012 di €. 95,25, 22) DDT/fattura n. 4140 del 29.2.2012 di €. 111,27, 23)
DDT/fattura n. 3836 del 24.2.2012 di €. 23,00, 24) DDT/fattura n. 3762 del 24.2.2012 di €. 59,16, 25) DDT/fattura n. 3476 del 17.2.2012 di €. 13,07, 26) DDT/fattura n. 3317 del 16.2.2012 di €. 90,48, 27) DDT/fattura n. 5539 del 19.3.2012 di €. 306,95, 28)
DDT/fattura n. 5559 del 19.3.2012 di €. 91,96, 29) DDT/fattura n. 6130 del 26.3.2012 di €. 72,91, 30) DDT/fattura n. 6235 del 27.3.2012 di €. 18,50, 31) DDT/fattura n.
7867 del 17.4.2012 di €. 449,02, 32) DDT/fattura n. 8066 del 19.4.2012 di €. 50,23, 33) DDT/fattura n. 8067 del 19.4.2012 di €. 95,25, 34) DDT/fattura n. 2701 del 19.2.2012 di €. 136,13, 35) Fattura n. 13372 del 10.9.013 e DDT n. 2991 dell'11.7.2012 per fornitura di merce riportata in fattura di €. 1.700,00 + IVA al 21% e DDT n. 3220 del 24.7.2012 per fornitura di merce riportata in fattura di €. 729,06 (379,00+292,00+32,59+25,47) + IVA al 21%. I legali rappresentanti disconoscevano le firme apposte in calce ai sopraelencati documenti e negavano, altresì, di aver mai ricevuto la merce descritta in detti documenti i cui importi, sommati tra loro, ammontano a complessivi € 14.463,46 che detratti dall'importo ingiunto (€ 23.744,82) riducevano il credito ad €. 9.281,36. La società opponente, inoltre, eccepiva di aver effettuato dei
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