Trib. Gela, sentenza 15/01/2025, n. 23
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Testo completo
N. R.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 124/2024 R.G., avente a oggetto “opposizione ad avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
CALI' CONCETTA SONIA, con l'avv. Aldo Bonaffini;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposta -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2023 00010119 44 000, avente a oggetto contributi previdenziali in quanto iscritto d'ufficio alla “Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed associati”, relativa all'anno 2022, deducendo la non debenza dei contributi richiesti per mancanza dei presupposti per l'iscrizione effettuata dall'INPS.
Si è costituita l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 7 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso l'avviso di addebito in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata
d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art.
29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente
l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello
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di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984;
con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001;
n. 3947 del 2002). Ciò comporta