Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1115

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 07/12/2024, n. 1115
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1115
Data del deposito : 7 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati
- Dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
- Dr.ssa Giovanna Mullig Giudice
- Dr.ssa Marta Diamante Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 3119/2023 del R.A.C.C. in data 23.10.2023, promossa da
- , con il proc. dom. avv. Patrizia Fiore Parte_1 attore con l'intervento del
- PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente per oggetto: mutamento di sesso, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore: “ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Carlino la rettifica del sesso
e del nome della parte ricorrente, , nata il [...] a [...], residente in [...]
Giorgio di Nogaro (UD), in via Achille Cristofoli n. 7, codice fiscale disponendo che C.F._1 gli uffici competenti rettifichino l'atto di nascita, Atto N. 14 parte 1 serie A - anno 2002 - Comune di
CARLINO (UD), e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia Parte_1 scritto “maschile” risulti “femminile” e quale prenome, ove sia scritto “ ” sia scritto “ ” e Pt_1 Persona_1 contestualmente AUTORIZZARE la medesima a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da maschile a femminile”;

- per il PM: “il PM esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c., esponeva di essere celibe e senza figli e di essere affetto Parte_1 da disturbo d'identità di genere, chiedendo di essere, pertanto, autorizzato all'adeguamento dei caratteri sessuali alla sua identità di genere.
1
Specificava che, sin dall'infanzia, egli aveva presentato tendenze di genere femminile e che, nell'età dello sviluppo, lo stridente contrasto tra il proprio aspetto fisico mascolino e l'identità personale tipicamente femminile gli aveva creato notevoli disagi e forti crisi di identità.
Già da diverso tempo si era sottoposto al vaglio clinico e psico sessuologico per la sua sintomatologia. Da ultimo, dopo la visita del 5.10.2022, la dr.ssa presso l' Per_2 Controparte_1
aveva rilasciato certificazione medica attestante la disforia di genere. Dal mese di marzo 2023 il
[...] ricorrente aveva anche intrapreso la terapia ormonale.
Sentito in interrogatorio libero dal giudice relatore all'udienza del 25.1.2024, il ricorrente confermava quanto esposto in ricorso.
La causa era istruita mediante c.t.u. affidata al dottor ed al dottor . Persona_3 Persona_4
***
Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione degli interventi chirurgici necessari ad adeguare il proprio sesso anatomico con la propria psicosessualità, ma, nelle more di tale trattamento, ha chiesto anche di poter, fin da subito, ottenere il cambio del proprio prenome e la rettifica degli atti dello stato civile con l'indicazione del genere femminile in luogo di quello maschile.
Con la recente sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
In particolare va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio
2015, n. 15138
, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la
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