Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/05/2024, n. 762
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. PO Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3605/2017 R.G. e
promossa
da
LI RA ([...])
attore
con il patrocinio dell'avv. Natale Polimeni,
contro
ENEL S.P.A.
convenuto contumace
nonché con l'intervento di
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (05779711000)
intervenuto
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Travia
*
pagina 1 di 12
Conclusioni per l'attore – PO RR:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: - Accertare e dichiarare che
NE s.p.a. ha occupato e continua ad occupare illegittimamente
ed abusivamente il fondo di proprietà del Sig. RR e che, per
l'effetto, è responsabile del conseguente danneggiamento subito
dal fondo stesso anche per mancata rendita;
- Accertare e
dichiarare la responsabilità di ENEL S.p.A. per tutti i danni
dalla stessa provocati e provocandi sul fondo di proprietà del
Sig. RR e per l'effetto condannare NE S.p.A. al pagamento in
favore del Sig. RR PO del complessivo importo pari ad €
258.505,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e
rivalutazione monetaria, come di seguito calcolato: - Indennizzo
per illegittima occupazione pari a complessivi € 66.545,00 -
indennizzo per la costituzione della servitù: € 42.400,00. -
indennizzo per mancato godimento dei frutti: 42.400,00 € - costi
per ripulitura delle ceppaie intristite ed eventuale selezione
dei polloni superstiti: € 60.000,00. - costi decespugliamento del
bosco ceduo: € 2.400,00 ;
- costi di estirpazione e/o
frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico: 28.000,00 €;
-
costi di carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta
provenienti dalle lavorazioni: 1.760,00 € - danni ambientali da
campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto: € 15.000,00;
-
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da
pagina 2 di 12 distrarre in favore del procuratore costituito che dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Conclusioni per la convenuta - NE S.p.a.:
“contumace”.
Conclusioni per l'interventore - NE Distribuzione S.p.a:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione: Accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della convenuta NE SpA disponendone
l'estromissione dal processo. Accertare e dichiarare che il
diritto al risarcimento del danno preteso dall'attore si è
estinto per intervenuta prescrizione per i motivi e nei limiti
indicati nel presente atto. - In via gradata dichiarare
inammissibili e/o rigettare tutte le domande avversarie per le
ragioni esposte nel presente atto in quanto destituite di
qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto e, comunque,
sfornite di prova;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari
del giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data
28.9.2017, PO RR premettendo:
pagina 3 di 12
- di essere proprietario di un fondo sito in Reggio Calabria,
località Prestia - frazione Ortì Superiore, censito al NCT
di Reggio Calabria, fg. 13, partt. n. 1, 3, 104;
- che in data 10.2.2002, recatosi presso il terreno,
constatava la presenza di un cavo ad alta tensione in
acciaio di circa 18 mm di diametro, che dipartiva da un
traliccio non lontano dalla sua proprietà, e l'abbattimento
di tredici querce secolari presenti sul fondo;
- che i danni erano stati causati da NE S.p.a. in occasione
dell'accesso al fondo per l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'elettrodotto MT 20 KV Gallico -
Schindilifà;
- che NE non aveva mai notiziato il proprietario dell'avvio
del procedimento di occupazione temporanea d'urgenza sulla
cui base veniva effettuata la stesura dei cavi sovrastanti
il fondo e disposto l'accesso al terreno stesso;
- che l'accesso e la stesura dei cavi era avvenuta altresì in
assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di
una servitù di elettrodotto;
- attesa l'illegittimità del procedimento, l'imposizione del
peso sul fondo integrava un fatto illecito
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. PO Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3605/2017 R.G. e
promossa
da
LI RA ([...])
attore
con il patrocinio dell'avv. Natale Polimeni,
contro
ENEL S.P.A.
convenuto contumace
nonché con l'intervento di
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (05779711000)
intervenuto
con il patrocinio dell'avv. Giovanni Travia
*
pagina 1 di 12
Conclusioni per l'attore – PO RR:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: - Accertare e dichiarare che
NE s.p.a. ha occupato e continua ad occupare illegittimamente
ed abusivamente il fondo di proprietà del Sig. RR e che, per
l'effetto, è responsabile del conseguente danneggiamento subito
dal fondo stesso anche per mancata rendita;
- Accertare e
dichiarare la responsabilità di ENEL S.p.A. per tutti i danni
dalla stessa provocati e provocandi sul fondo di proprietà del
Sig. RR e per l'effetto condannare NE S.p.A. al pagamento in
favore del Sig. RR PO del complessivo importo pari ad €
258.505,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e
rivalutazione monetaria, come di seguito calcolato: - Indennizzo
per illegittima occupazione pari a complessivi € 66.545,00 -
indennizzo per la costituzione della servitù: € 42.400,00. -
indennizzo per mancato godimento dei frutti: 42.400,00 € - costi
per ripulitura delle ceppaie intristite ed eventuale selezione
dei polloni superstiti: € 60.000,00. - costi decespugliamento del
bosco ceduo: € 2.400,00 ;
- costi di estirpazione e/o
frantumazione di ceppaie con mezzo meccanico: 28.000,00 €;
-
costi di carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta
provenienti dalle lavorazioni: 1.760,00 € - danni ambientali da
campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto: € 15.000,00;
-
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da
pagina 2 di 12 distrarre in favore del procuratore costituito che dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Conclusioni per la convenuta - NE S.p.a.:
“contumace”.
Conclusioni per l'interventore - NE Distribuzione S.p.a:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria
istanza ed eccezione: Accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della convenuta NE SpA disponendone
l'estromissione dal processo. Accertare e dichiarare che il
diritto al risarcimento del danno preteso dall'attore si è
estinto per intervenuta prescrizione per i motivi e nei limiti
indicati nel presente atto. - In via gradata dichiarare
inammissibili e/o rigettare tutte le domande avversarie per le
ragioni esposte nel presente atto in quanto destituite di
qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto e, comunque,
sfornite di prova;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari
del giudizio”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data
28.9.2017, PO RR premettendo:
pagina 3 di 12
- di essere proprietario di un fondo sito in Reggio Calabria,
località Prestia - frazione Ortì Superiore, censito al NCT
di Reggio Calabria, fg. 13, partt. n. 1, 3, 104;
- che in data 10.2.2002, recatosi presso il terreno,
constatava la presenza di un cavo ad alta tensione in
acciaio di circa 18 mm di diametro, che dipartiva da un
traliccio non lontano dalla sua proprietà, e l'abbattimento
di tredici querce secolari presenti sul fondo;
- che i danni erano stati causati da NE S.p.a. in occasione
dell'accesso al fondo per l'esecuzione dei lavori di
realizzazione dell'elettrodotto MT 20 KV Gallico -
Schindilifà;
- che NE non aveva mai notiziato il proprietario dell'avvio
del procedimento di occupazione temporanea d'urgenza sulla
cui base veniva effettuata la stesura dei cavi sovrastanti
il fondo e disposto l'accesso al terreno stesso;
- che l'accesso e la stesura dei cavi era avvenuta altresì in
assenza dell'autorizzazione prevista per la costituzione di
una servitù di elettrodotto;
- attesa l'illegittimità del procedimento, l'imposizione del
peso sul fondo integrava un fatto illecito
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