Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 124
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Testo completo
RG 1831/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
VA s.r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'avv. Claudio Terracino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
RA UZ s.r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Marotta di
Mondolfo alla via P. Ferrari 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Galanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
27.01.2023 atto di precetto di pagamento per € 106.999,70 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di quanto statuito nella sentenza n. 256/19 del 16.03.2019 del
Tribunale di Pesaro che confermava il d.i. n. 1273/13 del 20.12.2013 del medesimo
Tribunale, si opponeva a tale precetto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi la società debitrice originaria
2
EC s.r.l. scissa prima della nascita del credito e di cui nulla era stato disposto nel progetto di scissione;
richiamava a sostegno l'art. 2506 bis, comma 2, c.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato, alla cui domanda aggiungeva – in subordine e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – quella di limitare la propria responsabilità alla somma di €
25.000,00 risultante quale patrimonio netto assegnatole nel piano di scissione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2023, si costituiva la società creditrice eccependo che il titolo esecutivo fosse stato correttamente azionato contro la VA in quanto solidalmente responsabile dei debiti della società scissa e sulla base degli artt. 2506 bis, comma 3, e 2506 quater, comma 3, c.c. Evidenziava, poi, che in ogni caso, dal progetto di scissione, il valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto assegnato alla VA era superiore a € 680.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con
i
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
VA s.r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla piazza G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'avv. Claudio Terracino che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
RA UZ s.r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in Marotta di
Mondolfo alla via P. Ferrari 2/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Galanti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data
27.01.2023 atto di precetto di pagamento per € 106.999,70 da parte dell'odierna opposta, per il mancato pagamento di quanto statuito nella sentenza n. 256/19 del 16.03.2019 del
Tribunale di Pesaro che confermava il d.i. n. 1273/13 del 20.12.2013 del medesimo
Tribunale, si opponeva a tale precetto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere il soggetto obbligato al pagamento, essendosi la società debitrice originaria
2
EC s.r.l. scissa prima della nascita del credito e di cui nulla era stato disposto nel progetto di scissione;
richiamava a sostegno l'art. 2506 bis, comma 2, c.c.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare che nulla doveva all'opposta in virtù del titolo esecutivo azionato, alla cui domanda aggiungeva – in subordine e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – quella di limitare la propria responsabilità alla somma di €
25.000,00 risultante quale patrimonio netto assegnatole nel piano di scissione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.05.2023, si costituiva la società creditrice eccependo che il titolo esecutivo fosse stato correttamente azionato contro la VA in quanto solidalmente responsabile dei debiti della società scissa e sulla base degli artt. 2506 bis, comma 3, e 2506 quater, comma 3, c.c. Evidenziava, poi, che in ogni caso, dal progetto di scissione, il valore effettivo (e non contabile) del patrimonio netto assegnato alla VA era superiore a € 680.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con
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