Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2259
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Ricostruzione carriera e pronunciato la seguente temporizzazione
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7503/2022 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 7503/22 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 08.11.2024, avente ad
oggetto: “Ricostruzione carriera e temporizzazione”;
CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
REPERTORIO
rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Miceli, Parte_1
N. _______________ F. Ganci, E. Izzo e A. Caliendo in virtù di mandato in calce al n. 262/2024 R.B
ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, Piazza G. Mazzini, n. 4;
Discusso nel termine
Ricorrente del 08.11.2024 con scambio di note scritte
e ex art. 127 ter cpc
in persona del
Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal dirigente dott.
[...] Controparte_3
[...]
[...] _________________
l'Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno, Località Fuorni, Via
Monticelli;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Controparte_1
§§§
All'udienza di discussione del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 19.11.2022 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che esso ricorrente, collaboratore scolastico attualmente in servizio come assistente tecnico presso IPSARS PROFAGRI di Salerno, assunto dal con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato in data 01.09.2007, aveva ottenuto in data 01.09.2017 il passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico e aveva stipulato con il un contratto a tempo Controparte_1
indeterminato;
2) che prima del passaggio di ruolo aveva prestato servizio alle dipendenze del come collaboratore scolastico;
Controparte_1
3) che alla data del 01.09.2017, momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, aveva maturato un'anzianità effettiva di servizio, calcolata con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, pari a giorni effettivi 6739 corrispondenti,
a 18 anni e 4 mesi che, sommati al servizio militare, ammontavano a 19 anni e 5 mesi, nonché il diritto alla collocazione nello scaglione stipendiale 15-20;
4) che, tuttavia, con decreto n. 153 in data 13 marzo 2018 del Dirigente
Scolastico “IPSARS PROFAGRI” di Salerno, gli veniva riconosciuta, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, un'anzianità di servizio come collaboratore scolastico, calcolata con il meccanismo della c.d. temporizzazione, pari ad anni 15, con anni
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Controparte_1
2 mesi 8 e giorni 9, con temporizzazione dell'assegno annuale c.d. riassorbibile di euro 579,93 sino alla data del passaggio nello scaglione stipendiale successiva;
5) che, pertanto, gli veniva attribuita alla data del 01.09.2017 un'anzianità complessiva di anni 17, mesi 8, giorni 9, piuttosto che di anni 19 e mesi 5, risultanti dal calcolo effettivo della ricostruzione di carriera;
6) che nel Comparto Scuola la retribuzione del personale ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il C.C.N.L. del medesimo comparto del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del
4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) ha inserito la c.d.
“retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali), a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8;
da 9 a 14;
da 15 a 20;
da 21 a
27;
da 28 a 34;
da 35 anni di servizio in poi).
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'Amministrazione, chiedeva all'adito
Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della “ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19 anni e 5 mesi;
2) Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, a partire dal giorno 01.09.2017, della posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
3) Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, a partire dal giorno
01.09.2018, della posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di assistente tecnico;
4) Condannare, per l'effetto, l'Amministrazione
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Controparte_1
resistente a collocare il ricorrente, a partire dal giorno 01.09.2017, nella posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
a partire dal giorno 01.09.2018, nella posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di assistente tecnico;
5) Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19 e 5 mesi;
6)
Condannare il resistente al rimborso delle spese di lite. CP_1
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica agli atti), si costituiva in giudizio il
resistente in data 06.06.2023, il quale impugnava l'avversa CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta.
Invero, innanzitutto va evidenziato che l'art. 83 del Dpr. n. 417/1974, sotto la rubrica “Passaggio ad altro ruolo”, stabilisce che “in caso di passaggio anche a
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