Trib. Taranto, sentenza 04/09/2024, n. 2229

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 04/09/2024, n. 2229
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2229
Data del deposito : 4 settembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 802 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (p.i. 01462690155), in persona del procuratore speciale, dott. Massimo Michele De
Marco, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Caiaffa, appellante
E LE NT (c.f. LENTN98E04E986Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Franco, appellato All'udienza del 13.02.2024, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
* rilevato che la compagnia in epigrafe indicata proponeva appello avverso la sentenza n.
2760/21, pronunziata dal Giudice di Pace Taranto in data 29.12.2021, con la quale erano state accolte le domande di accesso ex art. 146 d.lgs. n. 20972005 e di condanna al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c., proposte in primo grado da EO NT;
lamentava l'appellante: 1) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
2) la violazione degli artt. 146 e 148, comma 2 bis, d.lgs. n. 209/2005;
3) la violazione dell'art. 614 bis c.p.c.;

4) la errata applicazione delle disposizioni in tema di condanna al pagamento delle spese di lite e l'assenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aumento per manifesta fondatezza;

* rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;

* ritenuta l'infondatezza dei primi tre motivi di appello e la fondatezza del quarto, in quanto: a) valutando unitariamente i primi due motivi di appello (posto che, per come formulati ed argomentati, appaiono strettamente connessi) si osserva che, ad avviso del Tribunale, l'interpretazione offerta dal primo giudice in ordine alla lettura delle disposizioni contenute negli artt. 146, comma 2, e 148, comma 2 bis, d.lgs. n. 209/2005 appare corretta;
infatti, la stessa appare coerente con la funzione della prima disposizione, che prevede un impedimento all'esercizio del diritto di accesso al fine di tutelare esigenze di riserbo evidentemente connesse all'obiettivo dell'accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, accertamento che

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