Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 394

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 394
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 394
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza del
18/01/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 16714/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Rosario Schiano Parte_1 C.F._1
Lomoriello, come da procura in atti,
RICORRENTE

contro

:
in persona del Ministro p.t. e Controparte_1 [...]
in persona del direttore p.t., entrambi Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Napoli,
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione ferie non godute
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2022 la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata dipendente dell' con sede di lavoro presso l' Controparte_2 [...]
sito in Napoli alla Via Montedonzelli n. 48, Organizzazione_1
con inquadramento Seconda Area F5 – Ag Fiscali, Qualifica ;
che in data 18.09.2020, Org_2
alle ore 13.00 circa, in pendenza del rapporto di lavoro e durante lo svolgimento dello stesso con le modalità del cosiddetto smart working, subiva infortunio;
che dalla data dell'evento dannoso (18.09.2020) alla data del collocamento in quiescenza (25.08.2021), per


le conseguenze dello evento dannoso, era stata nella impossibilità di svolgere la sua prestazione lavorativa per malattia con la sola eccezione del 09.08.2021 e dalla data del
25.08.2021 veniva collocata in quiescenza;
che al termine del rapporto di lavoro caduto nella data sopra indicata, come risulta dai prospetti paga e dai fogli presenza in atti, non erano state retribuite ferie maturate e non godute per n. 11 giorni;
che infatti alla data del
30.06.2021 aveva maturato n. 41 giorni di ferie e successivamente e sino al collocamento in quiescenza in data 25.08.2021 le era stato possibile fruire solo di 30 giorni di ferie;
che
l'istituto delle ferie è previsto dall'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Centrali pacificamente applicabile alla prestazione lavorativa per cui è causa;
che, inoltre, al termine del rapporto di lavoro caduto alla data sopra indicata, come risulta dai prospetti paga e dai fogli presenza in atti residuavano n. 36 ore a titolo di permesso orario nonché n. 18 ore per permesso visite specialistiche previsto dall'art. 35 CCNL Comparto Funzioni Centrali ed ulteriori 18 ore per permessi orari retribuiti per motivi personali e familiari previsti dall'art. 32 CCNL Comparto
Funzioni Centrali.
In punto di diritto deduceva l'inapplicabilità del divieto imposto dall'art. 5 comma 8
Decreto Legge 95 del 06.07.2012
, non essendo lo stato di malattia imputabile alla lavoratrice.
Tanto esposto la ricorrente concludeva chiedendo di volere: “- accertare i fatti così come esposti in premessa e per l'effetto e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la Parte_1
indennità/retribuzione per ferie non godute né retribuite e permessi e per lo effetto condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.497,62 oltre interessi e rivalutazione;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”.
Si costituivano il che chiedeva dichiararsi il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, nonché l' che instava per il rigetto del Controparte_2
ricorso in quanto infondato.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'odierna udienza, dopo la discussione, ex art. 429 cpc, con sentenza contestuale.
******
Preliminarmente va rilevato che la domanda proposta attiene unicamente al rapporto di lavoro in essere fino al 25/8/2021 tra la parte istante e l' , che è un ente distinto dal Controparte_2 [...]
, dotato di una propria organizzazione e di propria autonomia, anche processuale, Controparte_1 come emerge dal d.lgs. 300/1999.
Pertanto, unica legittimata passiva è l convenuta in giudizio. Controparte_2
Nel merito è pacifico ed emerge dalla documentazione versata in atti (vedi fogli paga e fogli presenza in produzione ricorrente e relazione dell' in produzione Controparte_2
convenuta), che: la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell' fino al Controparte_2
25.8.2021;
in data 18.09.2020, la ricorrente subiva infortunio e a decorrere da tale data si assentava dal lavoro per malattia sino alla data del 4.7.21;
in data 25.08.2021 veniva collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età;
alla data del 30 giugno 2021 la ricorrente aveva maturato n. 41 giorni di ferie (dell'anno 2020 e dell'anno 2021) e che dal 5 luglio 2021 sino al 24.8.21 antecedente al collocamento in quiescenza del 25.08.2021 le era stato possibile fruire solo di 30 giorni di ferie, a parte i giorni 9 e 16 agosto, in cui era stata presente in
Ufficio per gli ultimi adempimenti lavorativi precollocamento a riposo;
dunque residuavano 11 giorni di ferie non godute dell'anno 2021;
inoltre residuavano, alla data di cessazione del rapporto, n. 36 ore a titolo di permesso orario nonché n. 18 ore per permesso visite specialistiche previsto dall'art. 35 CCNL Comparto Funzioni Centrali ed ulteriori 18 ore per permessi orari retribuiti per motivi personali e familiari previsti dall'art. 32 CCNL Comparto
Funzioni Centrali.
Tanto premesso si osserva, in punto di diritto, che l'art.5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 recita: “ 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
La Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 6.5.2016 ha dichiarato: “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento agli artt.
3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., in quanto vieterebbe, nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione
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