Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2024, n. 1626

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2024, n. 1626
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1626
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 3711/2014 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 360/2014 del Giudice di Pace di IN (RC), ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3711 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 4 aprile 2024 e vertente
TRA HDI Italia S.p.A. (già Amissima ASicurazioni S.p.a, già Carige ASicurazioni S.p.a.), cod. fisc. 01677750158, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Travaglia n. 12 (così procura in atti), presso lo studio dell'avv. Giuliana Barberi, che la rappresenta e difende in forza di mandato conferito in calce all'atto di citazione in appello;

-Appellante- CONTRO

ER EN OS, cod. fisc. [...], e EL EL, cod. fisc. [...], nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ER ME, elettivamente domiciliati in ZZ (RC), Lungomare Cicerone n. 99, presso lo studio dell'avv. Cristina Azzarà, dalla quale sono rappresentati e difesi in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
E SA LD, cod. fisc. [...], e UT LU, cod. fisc. [...], elettivamente domiciliati in AG (RC), alla via Paolo Mantica n. 2, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sgrò, dal quale sono rappresentati e
1
difesi in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello.
-Appellati-

MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione in appello depositato in Cancelleria il 19 Novembre 2014, la compagnia assicurativa Carige ASicurazioni S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza n. 360/2014 emessa dal Giudice di Pace di IN il 10 aprile 2014, depositata in Cancelleria il 30 aprile 2014, a definizione del procedimento n. 67/C/2013 R.G.A.C, con la quale il predetto giudicante, previa declaratoria di contumacia dei sig.ri SA LD e UT LU, aveva accolto la domanda proposta da ER EN OS e EL ME, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore ER ME, e, accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra UT LU per i danni patiti dalla minore ER ME in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 9.8.2010, aveva condannato la Carige AS.ni S.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, ed il sig. SA LD, in solido tra loro, al pagamento in loro favore della complessiva somma di € 4.339,94, oltre interessi compensativi e spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.600,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. In premessa esponeva che, in prime cure, ER EN OS e EL EL, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ER ME, avevano convenuto in giudizio la Sig.ra UT LU e la società Carige AS.ni S.p.a. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla minore in seguito al sinistro occorso in data 9.8.2010. In particolare, nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, avevano rappresentato che il 9.8.2010, alle ore 22:00 circa, in località Lungomare Cicerone di ZZ (RC), UT LU, alla guida dell'autovettura Ford tg. MI0X4752 assicurata con Carige AS.ni (pol. N. 503590863), nel ripartire dopo una sosta, non si era accorta che la minore ER ME, terza trasportata, si stava accingendo a scendere dal mezzo servendosi dello sportello posteriore sinistro e, pertanto, aveva provocato la chiusura di detto sportello, cagionando lesioni alla minore “(in particolare: trauma contusivo con sospetta frattura secondo dito piede sx, v. referto PS allegato da parte attrice)”. Alla prima udienza del 13.02.2013, si era costituita in giudizio la Carige AS.ni S.p.a., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che UT LU, in data 19.12.2012, in esito alla notifica dell'atto di citazione, aveva sporto querela nei confronti degli attori, denunciando di essere stata calunniata da questi ultimi, non essendosi il sinistro mai verificato. Aveva, pertanto, richiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda avanzata nei propri confronti. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.3.2013, il Giudice di Pace aveva rigettato le eccezioni preliminari svolte dalla
2
compagnia assicurativa convenuta, ammettendo la prova per testi richiesta da parte attrice e l'interrogatorio formale dei convenuti SA LD, nei confronti del quale era stata disposta l'integrazione del contradditorio, nella qualità di proprietario del veicolo danneggiante, e UT LU, conducente e assicurata, deferito dalla convenuta medesima. Successivamente, all'udienza del 4.12.2013 era stato escusso il teste di parte attrice sig. MAe OT, mentre i convenuti sig.ri UT LU e SA LD, regolarmente notiziati, non si erano presentati a rendere interrogatorio formale. All'udienza del 12.2.2014, parte attrice aveva dichiarato di rinunziare alla CTU medico-legale ed il Giudice di Pace aveva rinviato la causa al 19.3.2014 per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del 19.3.2014 le parti avevano precisato le proprie conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione. Tanto premesso, l'appellante censurava la sentenza emessa dal Giudice di Pace, formulando tre motivi d'appello. Con il primo motivo eccepiva “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 2702 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116 e 232 c.p.c.” per aver il Giudice prime cure ritenuto provati i fatti posti a sostegno della domanda attorea esclusivamente sulla scorta del modello CAI prodotto in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso. Segnatamente, si doleva dell'errore asseritamente commesso dal primo Giudicante nel ritenere che le dichiarazioni contenute nel mod. CAI - prodotto in giudizio in copia fotostatica e recante unica firma appena leggibile - prevalessero sulle dichiarazioni successivamente rese dalla conducente nella denuncia-querela presentata, in data 19.12.2012, ai Carabinieri di Condofuri. Deduceva in proposito che
Quanto al contenuto c.d. intrinseco dei due documenti, liberamente apprezzabili dal Giudice, certamente la circostanza che la sig.ra UT avesse sporto denuncia-querela in data 19.12.12 proprio in esito alla notifica dell'atto di citazione di 1° grado (avvenuta il 10.12.2012), avrebbe dovuto condurre il Giudicante a non ritenere plausibile che la sig.ra avesse dapprima sottoscritto in data 09.08.2010 il mod. CAI e poi querelato in data 19.12.2012 gli stessi ER EN e TA EL dichiarando tra l'altro “di non conoscere nessuno dei predetti, né la loro figlia;
né risulta vero che io la sera del 09.08.2010 mi sarei recata in ZZ in quanto proprio quella sera, così come la sera successiva sono rimasta a S. Lorenzo…”. A conferma di ciò, anche da un semplice esame visivo delle due firme, le stesse non appaiono appartenere alla stessa persona (cfr. mod. CAI e denuncia- querela allegati).
”. Lamentava, altresì, che il primo giudice non aveva ritenuto preponderante ai fini di causa la mancata comparizione della UT a rendere l'interrogatorio formale “perché, se è vero, per un verso, che in tema di interrogatorio formale l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della “ficta confessio”, allo stesso modo impone al Giudice di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza della mancata comparazione e renderlo alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. civ. sez. II, 20 aprile 2006, n. 9254).”.
3
Con il secondo motivo di impugnazione, deduceva “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116 e 61 c.p.c.” per aver il Giudice di Pace provveduto alla liquidazione dei danni asseritamente patiti dalla minore ER senza disporre CTU medico-legale, dapprima richiesta e, successivamente, rinunziata dagli attori. In particolare, adduceva che, sebbene la domanda avanzata in prime cure fosse sfornita di alcun supporto probatorio e, comunque, non corredata da apposita perizia di parte, il primo Giudicante aveva, tuttavia, indebitamente fatto ricorso ad una valutazione di tipo equitativo, non soltanto per quantificare i danni patiti dalla minore, ma anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza stessa del nesso eziologico tra il sinistro e le presunte lesioni riportate dalla figlia degli attori. Con il terzo motivo di gravame denunciava “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e artt. 112, 113,115,116 e 91 c.p.c. per aver il primo Giudice ingiustamente condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese processuali, nonostante la domanda avanzata dai coniugi ER-EL fosse destituita di alcun fondamento e chiedeva, pertanto, la riforma del capo sulle spese di lite. Avanzava, in via preliminare, richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Concludeva chiedendo: “(…), in accoglimento dei motivi di gravame sopra esposti, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, revocare e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza n. 360/2014 emessa dal Giudice di Pace di IN (RC) e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda risarcitoria nei confronti della deducente Società, conseguentemente annullando e/o revocando la condanna al pagamento della somma di € 4.339, 94 oltre interessi e rivalutazione, in favore degli appellanti coniugi sig.ri ER-EL, e la condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e in favore dei procuratori distrattari;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi