Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 91
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 91
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente r.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 436/2022 R.G. promossa da: SOCIETÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE PAR ACTIONS, SIMPLIFIÉE À CAPITAL VARIABLE, P.I. FR 01312856198, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in rue Coq Héron, 7 - 75030 Parigi, Francia;
PSB PRODUCCION VEGETAL S.L., P.I. ESB73039562, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Carretera Pliego – Alhama, km. 9, 30176 – Murcia (Pliego), Spagna, e
INTERNATIONAL PLANT SELECTION SARL, P.I. FR 17 385055793, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Route de Marseille, Boite Postale, 125, 26200,
Montelimar, Cedex, Francia, tutte rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luca Trevisan (C.F. [...]), Gabriele Cuonzo (C.F. [...]) e
Vincenzo Acquafredda (C.F. [...]), presso il cui studio in Milano, Via Brera n. 6, sono elettivamente domiciliate, giuste procure in atti.
Attrici

Contro

A.D.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., Vivai Piante P.I. 01705890786, con sede in Contrada Fedula, 15, San Lorenzo del Vallo (CS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Laghi (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata in Mineo (CT) al Largo Sant'Agrippina n.12, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Angelino, giusta procura allegata in atti.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, le parti attrici convenivano in giudizio l'A.D.L. Societa' Cooperativa a r.l., premettendo all'uopo che la PSB Produccion Vegetal S.L. e l'International Plant Selection Sarl -d'ora in poi rispettivamente BS e PS- erano società attive nel settore del miglioramento genetico in agricoltura e nel breeding di nuove varietà vegetali ed entrambe erano titolari di diversi diritti di privativa su nuove varietà di CO ed OC, mentre la SO (Societé
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Coopérative D'intérêt Collectif Agricole Par Actions, Simplifiée à Capital Variable) era, invece, una società cooperativa francese che gestiva e difendeva gli interessi dei costitutori di nuove varietà vegetali nel cui novero vi erano anche PSB e PS.
Contestavano, quindi, alla convenuta di aver rilevato nel mese di ottobre 2020 in agro di San
Lorenzo del Vallo (CS) la presenza di un immenso vivaio contenente migliaia di piante presumibilmente appartenenti alle varietà oggetto di privativa, in titolarità di BS e PS, per le quali non risultava alcuna autorizzazione afferente alla loro moltiplicazione. Sicché, le stesse segnalavano l'accaduto al Servizio Informativo Anticontraffazione (SIAC) gestito dalla Guardia di Finanza e in data 29.10.2020 i finanzieri della Compagnia di Castrovillari, coadiuvati dai funzionari dell'Ispettorato Centrale della tutela e della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nonché da un ausiliario di Polizia Giudiziaria per gli accertamenti agronomici, Dott. Agr. Lorenzo Laghezza, hanno effettuato una ispezione del predetto vivaio insistente sulla particella 1335, Foglio n. 4, in titolarità del Comune di San Lorenzo del Vallo ma nella disponibilità della convenuta.
La Guardia di Finanza ha, pertanto, proceduto al campionamento delle piantine presenti nel vivaio, ripartendolo in tre lotti e dividendo ogni lotto in porzioni e ancora in filari e prelevando n.3 campioni (individuati con le lettere a), b) e c) per ogni filare, che venivano individuati mediante un cartellino che riportava il numero di lotto, la porzione del lotto e il numero del filare oltre alla lettera del campione. Eseguite, in contraddittorio, le analisi genetiche dall'Università degli Studi di Bari, utilizzando quale elemento di raffronto dei campioni c.d. testimoni delle varietà protette, appositamente inviati al laboratorio universitario direttamente da PSB e PS -titolari dei relativi diritti di privativa-, emergeva una totale corrispondenza in ben 23 casi. Conseguentemente, ritenendo che l'attività di moltiplicazione e detenzione di piante delle varietà protette di PSB e PS, svolta dalla convenuta senza alcuna autorizzazione né dei titolari né del mandatario SO, costituisse atto di contraffazione e concorrenza sleale con grave danno per esse attrici, concludevano chiedendo : “NEL MERITO: a) Accertare e dichiarare che la produzione e/o la commercializzazione e/o la detenzione da parte della convenuta di piante delle varietà di CO protette da diritti di privativa in titolarità di PS e PSB costituisce contraffazione ex artt. 13 Reg. CE n.
2100/94 e 107 CPI, nonché atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. a più diversi titoli e illecito civile ex art. 2043 c.c., e per l'effetto: - ordinare la distruzione di tutte piante detenute da ADL, nonché il ritiro dal commercio e la contestuale distruzione di tutti gli ulteriori quantitativi eventualmente offerti in vendita e commercializzati in qualsiasi forma dalla convenuta in danno delle attrici;
- inibire in via definitiva la convenuta dalla prosecuzione dell'illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando ordine di inibitoria e di € 1.000,00 per ogni giorno di violazione dell'emanando ordine di inibitoria, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno;
- ordinare la pubblicazione della sentenza a cura delle attrici ed a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sulle riviste “L'Informatore Agrario” e “Terra e Vita”;
- condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall'art. 125 C.p.i. nella misura che verrà quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo e dalle presunzioni che ne deriveranno, o in subordine in via equitativa;
- condannare la convenuta, ex art. 125.3 CPI, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione di piante delle varietà protette per cui è causa, nella misura in cui eccedano il risarcimento del danno a titolo di lucro cessante;
b) Con vittoria alle spese e competenze di causa
;” mentre in via istruttoria domandavano che fosse ammesso
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l'ordine di esibizione delle scritture contabili, CTU contabile e l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 121 bis c.p.c.. Costituitasi in giudizio con comparsa dell'08.03.2022, l'A.D.L. Societa' Cooperativa a r.l. - d'ora innanzi denominata ADL- contestava le avverse domande sostenendo di essere un'azienda di piccole dimensioni e con un volume d'affari ridottissimo, di aver regolarmente acquistato i semi delle piante coltivate che corrispondevano a specie di CO comune, selvatico e standard, non coperto da alcun diritto di privativa in favore di parte attrice, con la quale non aveva mai avuto alcun contatto professionale, sconoscendone persino l'esistenza. In ordine agli accertamenti effettuati presso l'Università di Bari rilevava come gli stessi fossero avvenuti in piena violazione del contraddittorio, poiché malgrado il c.t.p. della convenuta avesse espressamente richiesto alla dott.ssa Montemurro un rinvio, atteso che a causa delle restrizioni covid gli era impedito di uscire dal territorio regionale, tanto gli fu espressamente negato, adducendo la ragione per la quale, a causa dell'emergenza pandemica da Codiv-19, non sarebbe stato consentito l'accesso ai locali a personale esterno.
Eccepiva, quindi, la nullità degli accertamenti espletati, anche in conseguenza del fatto che dei
“testimoni” non era stato lasciato un esemplare anche alla deducente e al suo c.t.p. e che i campioni non erano stati repertati correttamente, essendo stati inseriti in maniera indistinta in “sacchi”, rispetto ai quali non vi era alcuna certezza, né della corrispondenza dei reperti esaminati, né della loro corretta conservazione, chiedendo all'uopo l'espletamento di una CTU che garantisse il contraddittorio. Contestava, poi, il preteso danno subito, rispetto al quale non era stato fornito alcun riscontro concreto, neanche ai fini della quantificazione e che difficilmente poteva configurarsi stante le modestissime dimensioni imprenditoriali della società convenuta ed il suo raggio d'azione territorialmente circoscritto ai comuni limitrofi il borgo montano di San Lorenzo del Vallo. Per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione proposta per carenza delle condizioni dei presupposti e dei requisiti di legge. Nel merito, in via principale, nell'eventualità di reiezione delle conclusioni che precedono, previa, se del caso, c.t.u. da doversi disporre, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda, contenere l'entità del risarcimento preteso nei limiti del giusto e dell'equo, considerando la ridotta consistenza imprenditoriale della convenuta ed il suo limitato raggio d'azione commerciale, oltre che la modesta produzione agricola commercializzata sul mercato. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge.”. Alla prima udienza del 05.04.2022, tenutasi con rito cartolare, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. rinviandosi per il prosieguo al 7.02.2023. Compiegate le relative memorie istruttorie, con ordinanza del 15.2.2023,
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