Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2024, n. 666

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2024, n. 666
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 666
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

R.G. N. 1513 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
G B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da

Parte_1 con gli avv.ti R S e S S

- RICORRENTE -

contro
Controparte_1

[...] con l'avv. R FANCESCO
e

CP_2 con l'avv. G C
- RESISTENTI –
Oggetto: mansione e jus variandi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 27/01/2022, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la datrice di lavoro, il relativo Consorzio e la committente, al fine di accertare il diritto al superiore inquadramento a livello V del CCNL autotrasporti, merci e logistica cooperative di facchinaggio e accertare il diritto al pagamento delle integrali retribuzioni e relativa incidenza sul tfr, con conseguente condanna in solido della
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datrice di lavoro, del e del committente al pagamento della somma CP_1 CP_2 complessiva di € 33.675,18 o, in subordine, al pagamento delle differenze comunque maturate sul livello VI del CCNL applicato. La parte ricorrente ha chiesto, inoltre, di accertare
l'illegittimità del trasferimento con conseguente condanna della datrice di lavoro alla adibizione presso l'unità di calcinate con assegnazione di mansioni idonee allo stato fisico del ricorrente e alle prescrizioni del medico competente.
Il ricorrente si è dimesso volontariamente dal rapporto di lavoro per cui è causa, il ricorrente nelle note per l'udienza di discussione ha espressamente rinunciato alla domanda relativa alla illegittimità del trasferimento “la contestazione in ordine al trasferimento del Ricorrente è ormai superata (e quindi rinunciata) in quanto il rapporto lavorativo fra le Parti si è risolto.”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda di riconoscimento del superiore inquadramento, ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze dal 30.11.19 con contratto di lavoro a tempo CP_3
indeterminato e inquadramento al VI livello del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni con mansioni di addetto movimentazione merci e assimilati,
- di esser sempre stato addetto al magazzino della committente di calcinate CP_2
nell'ambito di un contratto di subappalto con la propria datrice di lavoro e il consorzio
fino al CP_1
- di aver sempre svolto mansioni di picking, ossia preparazione degli ordini tramite mezzi meccanici transpallet elettrico con pedana e carrello commissionatore e tramite cuffia e computerino manuale formando i bancali e poi incelophanandoli per trasportarli alla ribalta con il carrello commissionatore,
- di aver conseguito gli attestati di addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e operatore alla logistica,
- di aver subito un infortunio sul lavoro in data 12 Aprile 2019,
- di aver sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale con la precedente datrice di lavoro Cont in data 21 novembre 2019 di esser stato contestualmente assunto dall'odierna convenuta datrice di lavoro,
- di aver patito una revivescenza della sintomatologia dolorosa dovuta all'infortunio e il
Medico competente, in data 10.9.20, prescriveva una pausa di 10 minuti ogni 3 ore al carrello
- di essere stato ingiustificatamente demansionato, 2
- che dal 2.8.21 non prestava attività lavorativa prima per svolgere dei trattamenti medici, poi in ferie forzate,
- che, nell'incontro del 3 settembre 2021, la datrice di lavoro e il consorzio gli comunicavano che il servizio navetta non era più presente a calcinate e gli dicevano di rimanere a casa fino
a nuova comunicazione rinviando a un successivo incontro dell'otto settembre,
- a tale incontro gli veniva proposto di accompagnarlo alla naspi con un accordo tombale rinviando al 29 settembre per formalizzare un'offerta, ma in quella data nessuno si presentava per la riunione,
- di aver inviato messa in mora le convenute il 26.10.21,
- che, con evidente intento ritorsivo, il 27 ottobre gli veniva ordinato di recarsi al magazzino di B per svolgere il “controllo delle corsie sensibili” (ossia raccogliere da terra le confezioni rotte e incelophanarle nuovamente) e non il servizio navetta,
- che il servizio navetta era ancora attivo a C,
- che il ricorrente svolgeva le nuove mansioni, ma spesso l'orario veniva unilateralmente ridotto dal datore di lavoro sia in termini di ore sia in termini di giorni,
- di essere stato impossibilitato a raggiungere B dal 20.11.21 per un guasto alla propria vettura,
- di essere stato collocato “a riposo” il 31.12 e di aver poi essere stato chiamato al lavoro solo per pochi giorni a gennaio.
***
Si costituiva ritualmente in giudizio la datrice di lavoro e il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e CP_1 chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In fatto, la datrice di lavoro esponeva che il ricorrente
- era stato adibito prevalentemente all'appalto di C,
- era stato trasferito a B in quanto unico posto di lavoro in cui vi erano mansioni compatibili con le limitazioni mediche,
- si è dimesso il 17.9.22,
- di applicare un sistema di paga su base oraria come previsto dall'art. 9 parte speciale terza sezione del CCNL in sezione cooperativa,
- che gli istituti differiti potranno essere corrisposti con maggiorazione sulla paga oraria,
3
- che il regolamento della cooperativa non prevede integrazione da parte del datore di lavoro di quanto corrisposto da come trattamento di malattia. Org_1
La convenuta, inoltre, evidenzia che le trattenute operate sono legittime, in quanto applicate in attuazione di un piano di crisi aziendale regolarmente approvato in data 1.4.17, prima dell'ingresso del ricorrente nella compagine sociale.
***
La convenuta contestava poi i conteggi evidenziando che essi non tengono in considerazione
l'aumento della retribuzione conseguente alla crescita di livello avvenuta nell'Aprile 2020
Il eccepiva inoltre l'invalidità della clausola di manleva inserita nel contratto CP_1 di appalto con la committente, essendo del tutto sbilanciata.
***
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e Controparte_2 in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e chiedeva di esser manlevato, in quanto l'art. 16 del contratto di appalto stipulato prevede la clausola di manleva del , escludeva che le quote sociali trattenute potessero CP_1 essere ricomprese nella solidarietà ex art. 29 in quanto non trattamenti retributivi. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Le coconvenute hanno accettato il contraddittorio sulla domanda di manleva.
***
Il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, esperita la necessaria attività istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, disposta la trattazione scritta dell'udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Le trattenute operate dalle datrici di lavoro
Il ricorrente ha lamentato di nulla sapere delle asserite delibere dello stato di crisi dedotte dalle datrici di lavoro convenute.
In primo luogo, sono applicabili al ricorrente solo quelle successive alla sua assunzione, in quanto le datrici di lavoro convenute non hanno dato prova della conoscenza e benché meno dell'accettazione dei piani di crisi approvati con delibere adottate prima dell'assunzione del ricorrente. Il documento 1 della memoria è solo lo Statuto e il doc. 2 è il Regolamento, né l'uno né l'altro sono stati sottoscritti dal ricorrente e nessuna prova della comunicazione della
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delibera di stato di crisi è stata allegata dalle convenute. La lettera di assunzione, sub doc. 1 del ricorso, non ha alcun riferimento alla delibera di stato di crisi.
Di conseguenza, non è applicabile al ricorrente la delibera di stato di crisi, in quanto costui è stato assunto successivamente e non risulta che tale delibera sia stata esplicitamente accettata al momento dell'assunzione (v. doc. 1 e 2 fasc. resistente . Controparte_4
Per quanto riguarda le delibere assembleari assunte in corso del rapporto di lavoro del ricorrente, non vi è prova che al ricorrente sia stata inviata la convocazione.
Nulla è stato prodotto.
Sono quindi certamente illegittime tutte le trattenute operate dalla datrice di lavoro.
Va allora ricordato, innanzi tutto, il principio di carattere generale secondo cui “in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza
"in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione” (cass. civ., ord. 2967/21).
Ed in tema di validità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali, la Suprema
Corte ha chiarito che “la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima;
invece la irregolarità, o il vizio,
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