Trib. Salerno, sentenza 29/04/2024, n. 2282

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 29/04/2024, n. 2282
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2282
Data del deposito : 29 aprile 2024

Testo completo

Proc. R.G. n. 9153/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa I B Presidente
Dott.ssa C C Giudice est.
Dott.ssa V C Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9153/2023 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
E Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. M A, elett.te C.F._3 domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI E
(CF. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDO

, , Parte_3 CP_2 Controparte_3 E
[...] Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI

C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE

CONCLUSIONI: il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo la pronuncia di interdizione. Il Pm ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
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Proc. R.G. n. 9153/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 e Parte_1 [...]
(genitori dell'interdicendo) e (sorella Parte_2 Parte_3 dell'interdicendo) hanno adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato
Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di CP_1
[nato il 26.01.2006 a Salerno ed ivi residente alla Via Trento
[...]
n.141 sc. A, interno 11, C.F. ] in quanto ricorrevano le C.F._4 condizioni di cui all'art. 414 c.c. poiché al predetto è stato diagnosticato “un disturbo generalizzato dello sviluppo, è affetto dallo spettro autistico”.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c., all'udienza del 29.02.2024 si procedeva all'esame dell'interdicendo e all'audizione dei ricorrenti.
Di seguito il PM in data 5.03.2024 esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 8.04.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ. in quanto, rispettivamente, genitori e sorella dell'interdicendo.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e
l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità
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cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di
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