Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2024, n. 238

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/02/2024, n. 238
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 238
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

N. 294 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., già RAS BANK S.P.A., in persona delle procuratrici SE Martino e Antonella Bottazzi, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri, 3, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Raffaele De Luca TA (PEC raffaeledelucatamajo
@avvocatinapoli.legalmail.it) nonché dagli Avv.ti Franco TT (PEC: franco.toffoletto@milano.pecavvocati.it), Lorenzo Gelmi (PEC lorenzo.gelmi@milano.pecavvocati.it), Federica Sarti (PEC federica.sarti@milano.pecavvocati.it) e Beatrice Canepa (PEC beatrice.canepa@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso lo studio TT De Luca TA e Soci in Napoli, Viale Gramsci, 14, come da procura alle liti stesa su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso mediante strumenti informatici.
RICORRENTE CONTRO
IE US, residente in [...], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Francesco Bochicchio (PEC francesco.bochicchio@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Lorenzo Del Giudice
(PEC avv.lorenzodelgiudice@pec.it), e dall'Avv. Giuseppe Del Giudice;
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, Via Alfredo
Marsico n. 5, come da procura prodotta negli atti telematici
RESISTENTE
OGGETTO: contratto di agenzia - Azioni contrattuali e di ripetizione dell'indebito - Iscrizione alla Camera di Commercio e obbligo di pec - Notifica ad indirizzo INI-pec - Costituzione tardiva del resistente e decadenze -
Eccezione di prescrizione - Indennità di valorizzazione del portafoglio -
Condizione risolutiva per incarichi in concorrenza nel successivo biennio -
Patto di non concorrenza - Profili di nullità ed inefficacia della clausola -
Indennità sostitutiva di preavviso - Modalità di calcolo più favorevoli all'agente ex art. 10, co. 6, AEC - Ripetizione dell'incentivo straordinario anticipato -
Mancato raggiungimento del target - Validità della condizione risolutiva -
Canoni dell'i-Pad.
&&&
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escusso un teste, previe note conclusionali e di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della costituzione tardiva del resistente, costituitosi soltanto in data 11.10.2023, ben oltre i termini di cui all'art. 416
c.p.c.
.
La parte resistente ha richiesto la remissione in termini, ritenendo invalida la notifica del ricorso e del decreto sulla sua casella pec, che sarebbe stata
costituita dall'ENASARCO in favore del consulente finanziario regolarmente iscritto ed avente l'obbligo d'avere una casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 153, comma 2, del Regolamento Consob e del protocollo intercorso tra la Consob e l'Organismo di Vigilanza, col quale è stata statuita la necessità che il consulente finanziario indichi “un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC)”.
La disposizione è entrata in vigore dal maggio 2019, data a partire dalla quale tutti i consulenti finanziari dovevano obbligatoriamente procedere all'attivazione di una casella di posta elettronica certificata da comunicare all'Organismo di Vigilanza, per la pubblicazione nell'albo. L'obbligatorietà della comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata si pone nel solco di quanto già previsto per tutti gli altri soggetti che svolgono attività professionale. L'art. 3 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n.
82/2005 - CAD) al primo comma aveva già previsto che “i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi” hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale.
Tale domicilio, secondo quanto stabilito dal medesimo CAD, è costituito o da un indirizzo di posta elettronica certificata oppure da un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L'indirizzo PEC intestato al resistente risulta regolarmente inserito nel registro INI-PEC, donde la notifica del ricorso, pienamente attinente al rapporto professionale di consulente finanziario, appare certamente valida ed efficace. Sul punto la Corte Regolatrice ha avuto già modo di chiarire che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l.
n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art.
45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato
Re.G.Ind.E. (Cass. n. 2460 del 3/02/2021). Il ricorrente non risulta cancellato dall'albo e l'indirizzo PEC risulta tutt'ora presente nei registri anzidetti.
Da tanto consegue che il resistente debba considerarsi tardivamente costituito ed incorso nelle decadenze di legge anche per quel che concerne la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio.
E' ben noto che, nel processo del lavoro, la tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art.
416, comma secondo, cod. proc. civ.
, norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d'ufficio in grado d'appello
(Cass. n. 8134 del 28/03/2008;
Cass. n. 27866 del 24/11/2008;
Cass.
n. 17643 del 25/08/2020).
Ne consegue che il resistente sia decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione, in quanto eccezione non rilevabile d'ufficio (art. 2938 cod. civ.).
Dunque deve rapidamente sgombrarsi il campo su tale questione, risultando
l'eccezione inammissibile.
Nel merito il ricorso azionato dalla AL NK può essere solo parzialmente accolto.
L'istituto di credito ha chiesto il pagamento di quattro distinti titoli:
a) L'indennità di mancato preavviso, conseguente al recesso comunicato
dall'agente in data 13.11.2012, con effetto dal 15.11.2012 (doc. 10 della produzione attorea), computata in € 43.080,25;

b) L'indennità di valorizzazione del portafoglio erogata all'agente in misura di € 340.844,44 in virtù di atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 27.10.2010 (doc. 5) e di successiva lettera di quantificazione (doc.
6);
detto pagamento sarebbe divenuto indebito in seguito al verificarsi della condizione risolutiva dettata dalla seguente clausola: “Resta inteso che, a parziale deroga del regolamento della Valorizzazione di
Portafoglio, perché l'Agente abbia diritto alla relativa indennità egli non deve assumere incarichi in concorrenza per il periodo di due anni dalla cessazione del contratto di agenzia con la Banca”;
diversamente
l'agente, a pochi giorni dalla cessazione del contratto – cioè dal 19 dicembre 2012 –, aveva assunto un incarico analogo di promotore finanziario, presso una società concorrente: la Azimut Consulenza per
Investimenti SIM S.p.A..
c) L'Incentivo straordinario anticipato, pari ad € 70.000,00, divenuto indebito a seguito dell'avverarsi della condizione risolutiva pattuita nel caso di mancato raggiungimento del target annuale di 1,25 milioni di euro di raccolta;

d) Il pagamento di canoni e di una penale relativa all'assegnazione di i-Pad, pari a complessivi € 232,76.
Tali crediti (detratte le provvigioni residue dovute all'agente) ammontano alla somma complessiva di € 453.224,62, per la quale la AL NK Financial
DV S.P.A (di seguito solo AL NK) ha chiesto la condanna del resistente.
I titoli oggetto della pretesa devono essere analizzati separatamente.
In merito all'indennità di preavviso il resistente, pur ammettendo essere dovuta tale indennità, ne ha proposto un diverso criterio di calcolo ai sensi dell'art. 10, co. 5^ e 6^, dell'AEC secondo cui “Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà
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