Trib. Udine, sentenza 05/11/2024, n. 997
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Testo completo
N. 1589/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to PERINI ELENA ) C.F._2
ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._3
rappresentata dall'avv.to MIZZAU ELISABETTA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzando le parti a vivere separati, portandosi Controparte_1
reciproco rispetto e con facoltà, per ciascun coniuge, di fissare la residenza ove ognuno lo riterrà più opportuno. 2) I coniugi si obbligano a
1
reciprocamente autorizzare il rilascio dei passaporti per i minori e a dare
l'assenso al rilascio/rinnovo della Carta d'Identità,
3) Dare atto che il sig. si è già allontanato con il consenso della Parte_1
moglie, dalla casa familiare sita in Cassacco, Fraz. Raspano, via
Per_ Patriarcato, 17, ove i figli e manterranno la residenza ed Per_2
avranno prevalente collocazione, con conseguente definitiva assegnazione dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa. CP_1
Per_ 4) Disporre che, con riferimento ai minori e , l'esercizio della Per_2
responsabilità genitoriale sia congiunto con onere di cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori ed assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse dei figli ed anche disgiuntamente, di quelle relative all'ordinaria amministrazione.
5) Concedere al padre il diritto di frequentare e vedere i propri figli quando lo vorrà senza limitazione alcuna, assecondando i desideri ed interessi dei minori e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi. In ogni caso il padre avrà diritto a tenere con sé i minori: - durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, due pernotti: dal venerdì sera - prima di cena - e sino alla domenica sera, prima o dopo cena secondo accordo dei genitori, con ritiro ed accompagno dalla e alla casa materna a cura del ricorrente o dei nonni paterni, oltre a una sera, indicativamente dalle 18,30 e sino a dopo cena, durante la settimana di competenza paterna (preferibilmente martedì) nella medesima modalità. Nella settimana di competenza materna le giornate infrasettimanali potranno essere due (preferibilmente martedì e giovedì) sempre nella sera e sino a dopo cena;
nel periodo non scolastico
(da giugno a settembre) i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati potranno comprendere anche il relativo pernotto presso
l'abitazione del sig. , così come il fine settimana di competenza Parte_1
paterna potrà comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di tre notti).
6) Il genitore che avrà la cura dei figli nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli
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impegni sportivi e ludici dei figli coordinandosi con l'altro genitore in caso di impossibilità a gestire i vari spostamenti e con possibilità di contingenti diversi accordi tra i genitori in caso di problematiche varie di salute o impegni di lavoro o altri contrattempi.
7) I figli potranno trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il 15 maggio di ogni anno)
i relativi periodi di spettanza;
i minori potranno trascorrere con il padre metà delle giornate di vacanze natalizie e metà delle giornate di vacanze pasquali ed i genitori si alterneranno per trascorrere con i figli, rispettivamente, Natale o Capodanno, Santo Stefano o l'Epifania, Pasqua o
Pasquetta, i compleanni dei minori ed altre festività, ad anni alterni, alternando anche i ponti durante il periodo scolastico, sempre concordando con congruo anticipo tali giornate e con la possibilità di diverso accordo in caso di eventuali necessità o diversi impegni o programmi. I genitori si impegnano a mantenere per i prossimi tre anni (2024, 2025 e 2026) la tradizione di passare il pranzo di Natale con la nonna materna e quindi con la sig.ra e la cena di Natale con i nonni paterni e quindi con il sig. CP_1
. Parte_1
8) In ragione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento dei minori, il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
- entro il giorno cinque (5) di ogni mese ed in modalità anticipata - un contributo per il mantenimento dei minori nella misura complessiva di €
600,00 al mese (300,00 euro per figlio);
la somma dovuta a tal titolo sarà adeguata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., come per legge.
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