Trib. Siracusa, sentenza 31/07/2024, n. 1778
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Testo completo
N. R.G. 938/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 938/2019 promossa da:
N.T.V. NUOVA TRASPORTI VELOCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F.
12920441008, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV.
TAMAGNINI CATIA, C.F. [...], e dall'AVV. TAMAGNINI CINZIA (C.F.
[...]), presso il cui studio, in Roma, via Tuscolana n. 1312, è elettivamente domiciliata.
Appellante contro
BO RT, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'AVV. MALANDRINO MARIAPAOLA, C.F. [...], e dall'AVV.
LIBRA ALESSANDRA (C.F. [...]), presso il cui studio, in Noto, Via Tiberio
Calcagni n. 70, è elettivamente domiciliata.
e
pagina 1 di 15
NE SE, nato ad [...] il 1° settembre 1972 (C.F. [...]),
n.q. di store manager della Mail Boxes ETC di Avola 702, rappresentato e difeso dall'AVV.
TARASCIO SE (C.F. [...]) , presso il cui studio, in Avola, Via
Milano n. 62, è elettivamente domiciliato;
e
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (p. iva 09399880153) in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall'AVV. TOTARO ALESSIO (C.F. [...]) e dall'AVV.BARRESI SALVATORE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo procuratore in Catania, Via R. Imbriani n. 222.
Appellati
e
ALL TRASPORTI S.R.L. (p.iva 11549041009) in persona del l.r.p.t.
e
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (p.iva 00902170018) in persona del l.r.p.t.
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate con le note d'udienza, richiamate nell'ordinanza ex art.
127 ter c.p.c. resa l'11 gennaio 2024.
pagina 2 di 15 Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra RT NO conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Avola il sig. CI IU, quale store manager della Mail
Boxes Etc. Avola 702 affinché ne venisse dichiarata la responsabilità per la mancata consegna di un collo contenente una valigia, deducendo altresì che l'omessa consegna della valigia le avesse cagionato un danno pari ad una somma complessiva di €. 5.000,00 oltre interessi.
In particolare, esponeva che in data 17 settembre 2015 aveva affidato la spedizione di una valigia marca “Piquadro”, contenente effetti personali quali vestiario, cinture, scarpe, occhiali da sole e da vista, libri universitari, un computer portatile marca “Samsung”, un tablet marca “Mac” ed altri accessori, con destinazione la città di Castellanza (VA), ove la stessa attrice si sarebbe trasferita nei giorni successivi per motivi di studio, lamentando che tale valigia non fosse mai giunta a destinazione.
Deduceva la responsabilità dell'azienda convenuta ai sensi dell'art. 1693 c.c. per mancata consegna della merce spedita.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il sig. CI IU rilevando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso in ordine alla mancata consegna della merce dell'attrice.
Rappresentava, invero, di avere incaricato la società di trasporti TNT Global Express s.p.a. affinchè provvedesse al trasporto del pacco consegnato dalla sig.ra NO RT sino a destinazione;
e che il veicolo della predetta società, in data 18 settembre 2015, subiva un incendio per cause non meglio precisate.
Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società che aveva effettuato il trasporto, ovvero la T.N.T. Global Express s.p.a., unica che doveva essere ritenuta responsabile dei danno subiti dall'attrice.
Concessa l'autorizzazione, si costituiva in giudizio la predetta società la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita;
nel merito, eccepiva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo ed essa relativamente ai danni lamentati dalla parte attrice, sia perché l'incendio che aveva coinvolto il mezzo di trasporto era dovuto a caso fortuito e non prevedibile, sia perché la
pagina 3 di 15
T.N.T. non aveva preso parte al contratto intercorso tra la sig.ra NO e la Mail Box, per cui
l'attrice non aveva azione diretta nei confronto della terza chiamata in causa.
In ogni caso, chiedeva, a sua volta di essere autorizzata alla chiamata in causa della società
All Trasporti s.r.l., cui era stata affidata l'esecuzione del trasporto del pacco;
in subordine, chiedeva che, laddove fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, la quantificazione del risarcimento fosse limitato a quanto stabilito dalla normativa sui traporti di merci su strada.
A seguito di autorizzazione, si costituiva la società All Trasporti s.r.l. che eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per omesso invito alla negoziazione assistita;
in secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale del diritto a richiedere la condanna al risarcimento da parte della società che
l'aveva chiamata in causa.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di responsabilità in ordine alla perdita del pacco spedito dall'attrice in quanto dovuto a caso fortuito, tale dovendosi qualificare l'incendio occorso al mezzo utilizzato per il trasporto;
quindi, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice in ordine al quantum, in mancanza di prova circa il contenuto del pacco andato perduto nell'incendio.
Chiedeva, a sua volta, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società N.T.V. s.r.l., che nella circostanza era stata sub incaricata alla esecuzione del trasporto;
non della compagnia di assicurazione AXA Assicurazioni s.p.a. a titolo di garanzia, nonché della società N.T.V.
s.r.l.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia in quanto non vi era prova della responsabilità del vettore All Trasporti s.r.l., anche perché l'incendio era dovuto a caso fortuito.
Si costituiva la N.T.V. s.r.l. la quale adduceva di aver effettuato il trasporto per cui era causa
a seguito di contratto di sub trasporto stipulato in data 1° aprile 2015 con la All Trasporti
s.r.l., di non essere stata a conoscenza del contenuto del collo che andava distrutto a causa
pagina 4 di 15
dell'incendio sul mezzo che lo trasportava;
eccepiva altresì: l'incompetenza per valore del giudice di pace adito;
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita previsto ex lege;
contestava il quantum debeatur e il mancato assolvimento dell'onere della prova nonché
l'assenza di responsabilità del sub-vettore per caso fortuito e forza maggiore.
Istruita mediante produzione documentale e mediante prova per testi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 161/2018 emessa il 31 ottobre 2018 il Giudice di Pace di Avola rigettava
l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento di negoziazione assistita, rilevando che tale procedura era stata attivata dalla parte attrice nei confronti del sig. CI;
quindi, rigettava l'eccezione di prescrizione.
Nel merito, dichiarava la responsabilità, in solido, della società All Trasporti s.r.l., quale vettore effettivo che aveva assunto l'incarico del trasporto, nonchè della società della N.T.V.
s.r.l. in qualità di sub vettore, condannando le stesse al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra NO RT liquidati in €. 4.000,00.
N.T.V. s.r.l. proponeva appello avverso tale sentenza lamentando che il giudice di prime cure non aveva adeguatamente motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per omesso invito alla negoziazione assistita;
e perché non aveva adeguatamente motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Lamentava, ancora, la carenza di motivazione e l'errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità da parte della società appellante in ordine alla perdita del collo spedito dalla sig.ra NO, in quanto derivante da caso fortuito rappresentato dall'incendio non prevedibile occorso all'automezzo;
nonché in ordina alla sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, non risultando sufficiente riscontro probatorio relativamente al contenuto del collo spedito.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva la società T.N.T. Global Service in adesione ai motivi di appello dedotti dalla
N.T.V. s.r.l. con particolare riferimento alla natura imprevedibile e accidentale dell'incendio che aveva colpito l'automezzo su cui era trasportato il collo della sig.ra NO;
ribadiva, in
pagina 5 di 15
ogni caso, che alcuna responsabilità era da addebitarsi ad essa non avendo curato direttamente le fasi del trasporto.
Deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto sufficientemente dimostrata la sussistenza del danno lamentato dalla sig.ra NO, nonchè il suo ammontare, rilevando che, invece, tale prova non era stata adeguatamente fornita.
Infine, ribadiva che l'eccezione già formulata in primo grado riguardante la propria estraneità rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra la sig.ra NO e la Mail Box del sig.
CI, definito come contratto di trasporto, ragion per cui nessuna pretesa risarcitoria poteva avanzare l'attrice nei confronti della T.N.T. Global Express s.r.l.
Si costituiva il sig. CI IU, responsabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 938/2019 promossa da:
N.T.V. NUOVA TRASPORTI VELOCI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, C.F.
12920441008, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV.
TAMAGNINI CATIA, C.F. [...], e dall'AVV. TAMAGNINI CINZIA (C.F.
[...]), presso il cui studio, in Roma, via Tuscolana n. 1312, è elettivamente domiciliata.
Appellante contro
BO RT, nata a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'AVV. MALANDRINO MARIAPAOLA, C.F. [...], e dall'AVV.
LIBRA ALESSANDRA (C.F. [...]), presso il cui studio, in Noto, Via Tiberio
Calcagni n. 70, è elettivamente domiciliata.
e
pagina 1 di 15
NE SE, nato ad [...] il 1° settembre 1972 (C.F. [...]),
n.q. di store manager della Mail Boxes ETC di Avola 702, rappresentato e difeso dall'AVV.
TARASCIO SE (C.F. [...]) , presso il cui studio, in Avola, Via
Milano n. 62, è elettivamente domiciliato;
e
TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. (p. iva 09399880153) in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall'AVV. TOTARO ALESSIO (C.F. [...]) e dall'AVV.BARRESI SALVATORE (C.F. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio di detto ultimo procuratore in Catania, Via R. Imbriani n. 222.
Appellati
e
ALL TRASPORTI S.R.L. (p.iva 11549041009) in persona del l.r.p.t.
e
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (p.iva 00902170018) in persona del l.r.p.t.
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 gennaio 2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate con le note d'udienza, richiamate nell'ordinanza ex art.
127 ter c.p.c. resa l'11 gennaio 2024.
pagina 2 di 15 Motivi della decisione in fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra RT NO conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Avola il sig. CI IU, quale store manager della Mail
Boxes Etc. Avola 702 affinché ne venisse dichiarata la responsabilità per la mancata consegna di un collo contenente una valigia, deducendo altresì che l'omessa consegna della valigia le avesse cagionato un danno pari ad una somma complessiva di €. 5.000,00 oltre interessi.
In particolare, esponeva che in data 17 settembre 2015 aveva affidato la spedizione di una valigia marca “Piquadro”, contenente effetti personali quali vestiario, cinture, scarpe, occhiali da sole e da vista, libri universitari, un computer portatile marca “Samsung”, un tablet marca “Mac” ed altri accessori, con destinazione la città di Castellanza (VA), ove la stessa attrice si sarebbe trasferita nei giorni successivi per motivi di studio, lamentando che tale valigia non fosse mai giunta a destinazione.
Deduceva la responsabilità dell'azienda convenuta ai sensi dell'art. 1693 c.c. per mancata consegna della merce spedita.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il sig. CI IU rilevando l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso in ordine alla mancata consegna della merce dell'attrice.
Rappresentava, invero, di avere incaricato la società di trasporti TNT Global Express s.p.a. affinchè provvedesse al trasporto del pacco consegnato dalla sig.ra NO RT sino a destinazione;
e che il veicolo della predetta società, in data 18 settembre 2015, subiva un incendio per cause non meglio precisate.
Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società che aveva effettuato il trasporto, ovvero la T.N.T. Global Express s.p.a., unica che doveva essere ritenuta responsabile dei danno subiti dall'attrice.
Concessa l'autorizzazione, si costituiva in giudizio la predetta società la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita;
nel merito, eccepiva l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo ed essa relativamente ai danni lamentati dalla parte attrice, sia perché l'incendio che aveva coinvolto il mezzo di trasporto era dovuto a caso fortuito e non prevedibile, sia perché la
pagina 3 di 15
T.N.T. non aveva preso parte al contratto intercorso tra la sig.ra NO e la Mail Box, per cui
l'attrice non aveva azione diretta nei confronto della terza chiamata in causa.
In ogni caso, chiedeva, a sua volta di essere autorizzata alla chiamata in causa della società
All Trasporti s.r.l., cui era stata affidata l'esecuzione del trasporto del pacco;
in subordine, chiedeva che, laddove fosse stata riconosciuta la propria responsabilità, la quantificazione del risarcimento fosse limitato a quanto stabilito dalla normativa sui traporti di merci su strada.
A seguito di autorizzazione, si costituiva la società All Trasporti s.r.l. che eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti per omesso invito alla negoziazione assistita;
in secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione per decorso del termine annuale del diritto a richiedere la condanna al risarcimento da parte della società che
l'aveva chiamata in causa.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza di responsabilità in ordine alla perdita del pacco spedito dall'attrice in quanto dovuto a caso fortuito, tale dovendosi qualificare l'incendio occorso al mezzo utilizzato per il trasporto;
quindi, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice in ordine al quantum, in mancanza di prova circa il contenuto del pacco andato perduto nell'incendio.
Chiedeva, a sua volta, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società N.T.V. s.r.l., che nella circostanza era stata sub incaricata alla esecuzione del trasporto;
non della compagnia di assicurazione AXA Assicurazioni s.p.a. a titolo di garanzia, nonché della società N.T.V.
s.r.l.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia in quanto non vi era prova della responsabilità del vettore All Trasporti s.r.l., anche perché l'incendio era dovuto a caso fortuito.
Si costituiva la N.T.V. s.r.l. la quale adduceva di aver effettuato il trasporto per cui era causa
a seguito di contratto di sub trasporto stipulato in data 1° aprile 2015 con la All Trasporti
s.r.l., di non essere stata a conoscenza del contenuto del collo che andava distrutto a causa
pagina 4 di 15
dell'incendio sul mezzo che lo trasportava;
eccepiva altresì: l'incompetenza per valore del giudice di pace adito;
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita previsto ex lege;
contestava il quantum debeatur e il mancato assolvimento dell'onere della prova nonché
l'assenza di responsabilità del sub-vettore per caso fortuito e forza maggiore.
Istruita mediante produzione documentale e mediante prova per testi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 161/2018 emessa il 31 ottobre 2018 il Giudice di Pace di Avola rigettava
l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento di negoziazione assistita, rilevando che tale procedura era stata attivata dalla parte attrice nei confronti del sig. CI;
quindi, rigettava l'eccezione di prescrizione.
Nel merito, dichiarava la responsabilità, in solido, della società All Trasporti s.r.l., quale vettore effettivo che aveva assunto l'incarico del trasporto, nonchè della società della N.T.V.
s.r.l. in qualità di sub vettore, condannando le stesse al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra NO RT liquidati in €. 4.000,00.
N.T.V. s.r.l. proponeva appello avverso tale sentenza lamentando che il giudice di prime cure non aveva adeguatamente motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per omesso invito alla negoziazione assistita;
e perché non aveva adeguatamente motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Lamentava, ancora, la carenza di motivazione e l'errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all'insussistenza di profili di responsabilità da parte della società appellante in ordine alla perdita del collo spedito dalla sig.ra NO, in quanto derivante da caso fortuito rappresentato dall'incendio non prevedibile occorso all'automezzo;
nonché in ordina alla sussistenza dei danni lamentati dalla parte attrice, non risultando sufficiente riscontro probatorio relativamente al contenuto del collo spedito.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva la società T.N.T. Global Service in adesione ai motivi di appello dedotti dalla
N.T.V. s.r.l. con particolare riferimento alla natura imprevedibile e accidentale dell'incendio che aveva colpito l'automezzo su cui era trasportato il collo della sig.ra NO;
ribadiva, in
pagina 5 di 15
ogni caso, che alcuna responsabilità era da addebitarsi ad essa non avendo curato direttamente le fasi del trasporto.
Deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto sufficientemente dimostrata la sussistenza del danno lamentato dalla sig.ra NO, nonchè il suo ammontare, rilevando che, invece, tale prova non era stata adeguatamente fornita.
Infine, ribadiva che l'eccezione già formulata in primo grado riguardante la propria estraneità rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra la sig.ra NO e la Mail Box del sig.
CI, definito come contratto di trasporto, ragion per cui nessuna pretesa risarcitoria poteva avanzare l'attrice nei confronti della T.N.T. Global Express s.r.l.
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