Trib. Tivoli, sentenza 07/06/2024, n. 736

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 07/06/2024, n. 736
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 736
Data del deposito : 7 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice relatore dott. Valerio Ceccarelli Giudice con la partecipazione degli esperti
Paolo Gramiccia Esperto
Barbara Invernizzi Esperto esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A dandone lettura nella causa iscritta al n. 3749 del ruolo controversie agrarie dell'anno 2023
TRA
RI NA, con gli avv.ti Massimo Pizzuti e Patrizia Cola
OPPONENTE
E
PA AN GI e AT IR, con l'avv. IAluca
Gramiccia
OPPOSTI

1 FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607,
RD EN ha interposto, innanzi alla Sezione agraria dell'intestato
Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Tivoli in data 25.7.2023, con cui la propria domanda di affrancazione e le altre domande proposte sono state dichiarate inammissibili.

2. RD EN ha rassegnato le seguenti conclusioni nel proprio atto di opposizione: “

1.Accogliere la presente opposizione e revocare il provvedimento opposto;
2.

Disporre conseguentemente l'affrancazione del fondo enfiteutico in favore della ricorrente, così come richiesto in prime cure;

3. Spese di lite compensate in difetto di contestazione da parte del concedente.


3. Si sono costituiti, anche nella presente fase, PA IA GI e TI
RE i quali, analogamente a quanto già richiesto dinnanzi al Giudice monocratico, non si sono opposti all'affrancazione, instando altresì per la revoca dell'ordinanza del 25.7.2023, e così concludendo nella propria comparsa: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - Revocare l'ordinanza del 25.07.2023 Dott.sa Bova
Rosa Maria Cron. 10542/23 - Determinare il capitale d'affranco degli immobili per cui è causa applicando gli aggiornamenti e l'attualizzazione del canone enfiteutico così come previsto dalla normativa vigente. - Accertare e dichiarare l'obbligo per i ricorrenti di versare ai resistenti le annualità dei canoni enfiteutici decorrenti a far data 2014. - Condannare i ricorrenti al pagamento del capitale d'affranco e dei canoni enfiteutici come sopra determinati, comprensivi di rivalutazione ed interessi. -Spese di lite compensate in difetto di contestazione da parte dell'enfiteuta”.

4. Con atti depositati fuori udienza, le parti hanno rappresentato essere tra le stesse sopravvenuto un accordo in ordine al capitale di affranco, ribadito in udienza, chiedendo dunque al Tribunale di provvedere in conformità, disponendo secondo le seguenti condizioni convenute dalle parti:
2 “- disporsi l'affrancazione, per il capitale di affranco stabilito dalle parti nell'importo di euro
2.200,00, del fondo enfiteutico costituito da: terreno
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi