Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3186

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 19/11/2024, n. 3186
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 3186
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo


R.G. A.C. n. 79/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 79 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nata in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Filomena Morgillo, come da procura in atti;
ricorrente
nato in San Felice a [...] il [...]. Parte_2 convenuto contumace
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege

OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.

CONCLUSIONI: parte ricorrente ha richiesto disporsi la separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso per come modificate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/01/2022, nata in [...] Parte_1
(NA) il 16/06/1987, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Parte_2
San Felice a Cancello (CE), il 17/06/1987, in data 06/10/2008 in SO VI
(NA) (atto di matrimonio n. 30, parte I, anno 2008), dalla cui unione nascevano quattro figli - nata in [...] il [...], CP_1 Pt_3 nata in [...] il [...], nato in
[...] Parte_4
AP (NA) il 28/11/2015 e nata in [...] il [...] - chiedeva Controparte_2 disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, per condotte violente, sia morali che fisiche, relativamente alle quali aveva sporto denuncia all'autorità giudiziaria di competenza.
1
La ricorrente chiedeva, inoltre: - disporsi l'affidamento esclusivo dei figli a suo favore, con collocazione presso di sé, proponendo la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- assegnarsi la casa coniugale a suo favore;
- determinarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli ed a carico del marito in euro 800,00, oltre alla corresponsione degli assegni familiari e del 50% delle spese straordinarie. Con riguardo all'obbligo di mantenimento, richiedeva, inoltre, che il convenuto prestasse adeguata garanzia reale o personale. All'esito della fase presidenziale (nel corso della quale, stante la contumacia del convenuto, venivano sentite la ricorrente e le minori e nonché acquisite CP_1 Pt_3 informazioni dai servizi sociali) venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori (oltre e , sopra identificate, anche , nato a [...]_3 Pt_4

AP il 28.11.2015, e nata in [...] il [...]) in via esclusiva alla CP_2 madre;
dispone che il SS del comune di SO VI organizzi visite protette tra il padre

e i figli , come specificato in motivazione, senza forzare i ragazzi , con onere di monitorarne la condotta e l'andamento dei rapporti, nonché le condizioni di vita (anche presso i nonni materni);
si indirizzi il resistente, se consenziente, alla Par valutazione e al sostegno del D o di altro dipartimento di competenza ritenuto adeguato al caso , con aggiornamento periodico al giudice istruttore di seguito nominato;
dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di euro 60,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.

Con la successiva memoria integrativa, la ricorrente ha formulato le seguenti richieste:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Pt_2
- la casa coniugale con i mobili e suppellettili che l'arredano continuerà ad essere assegnata alla ricorrente che vi continuerà ad abitare insieme d i figli;

- i figli minori saranno affidati in via esclusiva alla madre;

- confermare il Provvedimento Presidenziale circa il diritto di visita padre/figli;

- il Sig. verserà a titolo di mantenimento per i figli, entro il 05 di ogni mese, un Pt_2 assegno mensile di € 800,00 ossia € 200,00 per ogni figlio da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a decorrere dal deposito dell'atto, corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, come da protocollo CNF;

- emettere ogni ulteriore provvedimento di Legge;

Il convenuto, invece, non si è costituito, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'ordinanza. Dopo l'acquisizione di informazioni aggiornate dai Servizi sociali, la parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione dei coniugi con addebito esclusivo al marito, per l'assegnazione della casa coniugale, per l'affidamento super esclusivo o esclusivo
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