Trib. Sassari, sentenza 05/12/2024, n. 508

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 05/12/2024, n. 508
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 508
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

RGL n. 364 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO

Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28/11/2024), nella causa n. 364/2021 RGL, promossa da:
CA MA, [...], ass. dall'Avv.to BRUNDU PATRIZIA e dall'Avv.to LUCIANO GIOVANNI BATTISTA
PARTE RICORRENTE

contro

:
INPS , 80078750587, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente MA CA ha dedotto di aver lavorato in qualità di collaboratrice familiare alle dipendente della sig.ra AN PO dal 4/3/14 al 9/7/19 e di aver usufruito del congedo di maternità dal 6/11/18 al 16/5/19;
di aver presentato le dimissioni per giusta causa in data 9/7/19, ovvero durante il primo anno di vita del figlio;
di aver formulato richiesta di NASPI in data 23/7/19;
di avere sollecitato all'inps una risposta in data 17 e 30 settembre 2019;
di avere, su richiesta dell'ente di gennaio 2020 integrato la documentazione allegata alla domanda;
che in data 2/4/20 l'inps ha rigettato la domanda sostenendo che non si applichi il disposto dell'art. 54 del D.Lgv. 151/01 ai lavoratori domestici, per quanto dimessisi per giusta causa entro un anno di vita del proprio bambino;
che il ricorso amministrativo è rimasto senza riscontro;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “

1. ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta;

2. dichiarare che l'odierna ricorrente ha diritto a godere della NASpI per il periodo successivo al 14.07.2019 e fino al 13.07.2021 nelle misure di legge;

3. per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. a corrispondere la detta indennità maggiorata di interessi e rivalutazione dal sorgere del diritto al saldo;

4. con vittoria di spese e competenze di lite
.”;

− parte convenuta INPS ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che l'art. 62 del D. Lgs. n. 151/01 in materia di lavoro domestico e familiare non richiama quanto previsto all'art. 54 del medesimo D. Lgs con la conseguente
1


inapplicabilità della Naspi per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari che rassegnano le proprie dimissioni nel periodo che va dall'inizio della gestazione e fino al compimento dell'anno di vita del bambino;

− la causa, di natura documentale, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:

1. deve innanzitutto rilevarsi che la prestazione richiesta, ovvero la Naspi, prevista e disciplinata dal D. Lgs. n. 22/15, è riconosciuta a tutela della disoccupazione involontaria conseguente a licenziamento ovvero a dimissioni per giusta causa dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

2. nel caso di specie, secondo le allegazioni attoree, si verte in un'ipotesti di dimissioni per giusta causa e, pertanto, grava su parte ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza della stessa, oltre che degli ordinari requisiti richiesti dall'art. 3 D. Lgs. n. 22/15 per l'accesso alla Naspi (tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione e trenta giornate di lavoro effettivo svolte nei dodici mesi precedenti);

3. a tal fine deve rilevarsi che, sebbene parte ricorrente qualifichi le dimissioni rassegnate per giusta causa, non fornisce poi alcuna allegazione in merito che consenta, quantomeno, l'operatività del principio di non contestazione al fine di considerare provata la sussistenza della giusta causa;
per tale ragione, le dimissioni in esame devono essere considerate, come peraltro appare trasparire dall'inquadramento giuridico della vicenda approntato nell'atto introduttivo e solo in parte ampliato nella memoria conclusiva, alla stregua di dimissioni volontarie;

4. essendo documentale e incontestata la sussistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 3 D. Lgs. n. 22/15 per l'accesso alla Naspi (cfr. doc. 1 ricorrente), la questione, così come tracciata dalla ricorrente, attiene quindi alla riconoscibilità della prestazione, anche in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari ex art. 62 D. Lgs. n. 151/01, rassegnate entro l'anno di vita del figlio, così come è riconosciuto, in genere, a tutela delle madri che lavorano in settori differenti ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 151/01;

5. esaminando il
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