Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 38/2023 R.G.A.C. promossa da
CI SI
(Cod. Fisc. C.F. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv.
Luca Ulivi, in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso il suo studio in
Massa, Piazza Liberazione n. 10 appellante
nei confronti di Società Sportiva Dilettantistica IO TI (P. IVA
04033450489) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Petri, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC fabrizio.petri@firenze.pecavvocati.it appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n.
188/2022, emessa in data 16.12.2020, pubblicata il 07.09.2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
05.07.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in pari data):
“Voglia il Giudice di Pace, ogni contraria istanza rigettata, accogliere
l'appello proposto, riformando in toto la Sentenza del Giudice di Pace di
Massa nr. 188/2022, rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo emesso.
Con condanna ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
04.07.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 05.07.2024):
2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, giudice del gravame, ogni contraria richiesta e domanda respinta:
Preliminarmente ed in limine litis: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. SI CI ex artt. 348 bis e/o ex art. 342 c.p.c.;
Sempre Preliminarmente: dichiarare il difetto di giurisdizione e/o incompetenza dell'AGO revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di pace di Massa N. 51/2019, con ogni conseguente pronuncia;
Nel merito: Respingere l'appello e ogni domanda proposta dall'appellante, confermando in toto la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Massa
n. 188/2022 pubblicata in data 07.09.2022, con liquidazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CI SI ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, la
Società Sportiva Dilettantistica TI, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli n. 188/2021, depositata in data 07.09.2022, con cui è stata accolta l'opposizione spiegata dalla medesima odierna appellata avverso il decreto ingiuntivo n.
51/2019, emesso il 11.02.2019, in forza del quale era stato ingiunto alla stessa società sportiva, con clausola di provvisoria esecutività (ex art. 642
c.p.c.) il pagamento, in favore del CI, della somma di € 800,00, oltre che delle spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per
l'attività da quest'ultimo prestata per l'ingiunta, in qualità di calciatore tesserato della stessa (a fronte di pregresso decreto ingiuntivo n.
326/2018, emesso per il medesimo titolo per la maggior somma di € 3
1.032,00), importo costituente il saldo residuo di quanto dovuto all'opposto per essere stato il piano di rientro dall''esposizione debitoria già posta a fondamento del primo provvedimento monitorio, maggiorato di spese legali (relative anche alla procedura esecutiva medio tempore intrapresa) ed interessi, per un totale di € 2.400,00, onorato in tempo utile soltanto limitatamente ai primi due dei tre ratei previsti nell'accordo transattivo stipulato dalle parti in data 19.11.2019 (e dalle stesse qualificato, nel testo della medesima scrittura, avente effetti novativi) , ammontanti ad € 800,00 ciascuno, ed avendogli l'opponente comunicato di aver provveduto al versamento dell'ultimo rateo (mediante bonifico del 12.02.2019) soltanto il
22.02.2019, pertanto successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo ed anche al deposito del ricorso monitorio (avvenuto il
0612.2019).
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
A) Omessa valutazione dell'accordo transattivo fatto valere ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria azionata e violazione di legge, per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto nullo - e quindi privo di inefficacia di sorta - il richiamato accordo transattivo, per asserita violazione dell'art. 94 NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), disposizione rilevante nel solo ordinamento sportivo e che prevede, per
l'appunto, la nullità degli accordi concernenti compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, nonché di quelli aventi ad oggetto la corresponsione da parte della società a propri tesserali, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato;
così come per violazione dell'art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (alla quale risulta aderente la società sportiva appellata), che, con specifico riferimento ai rapporti con calciatori non professionisti, stabilisce la nullità di accordi a carattere economico
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conclusi tra gli stessi e le società sportive, anche per carenza dei requisiti formali ivi contemplati (redazione in forma scritta in quattro esemplari e deposito, entro 20 giorni dalla stipulazione, presso il Comitato o la
Divisione di competenza) ed, in generale, per contrasto con l'art. 30 dello
Statuto Federale FIGC, che prevede la devoluzione alla giustizia arbitrale sportiva delle controversie tra calciatori e squadre di appartenenza, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte della Federazione all'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed essendo stata nella specie comunque rigettata dall'organo deputato
l'autorizzazione ad agire dinanzi al Giudice Ordinario richiesta dal CI, essendo stato dichiarato, sotto tale profilo, nella sentenza di primo grado, il “difetto di giurisdizione e/o di competenza” del Giudice di Pace adito. Al riguardo, l'appellante ha dedotto che la natura di transazione novativa dell'accordo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria rende l'intesa ivi trasfusa – in virtù dell'autonomia e dell'incompatibilità del rapporto derivante dalla transazione rispetto a quello preesistente - esorbitante dal contesto regolato dall'ordinamento sportivo, cui afferiscono le disposizioni da ultime richiamate;
intesa dalla quale era quindi derivata una distinta e (parimenti) autonoma obbligazione pecuniaria a carico dell'opposta, diversa da quella originaria.
- B) Erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione o di competenza da parte del Giudice di Pace adito in primo grado, non valendo la clausola compomissoria rilevante dell'ambito dell'ordinamento sportivo a precludere il diritto (garantito a livello costituzionale) di tutela giurisdizionale dinanzi agli organi della Giustizia Ordinaria.
- C) Violazione del principio iura novit curia, per avere il primo Giudice posto a fondamento della decisione, nella motivazione della sentenza impugnata, disposizioni di precipua ed esclusiva afferenza all'ordinamento sportivo, quali l'art. 93 NOIF e l'art. 39 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti (disposizioni peraltro richiamate dalla difesa della controparte soltanto in comparsa conclusionale ed il cui testo non era
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stato prodotto nel corso del primo grado di giudizio), in quanto tali non costituenti norme giuridiche che il Giudice è tenuto a conoscere e che, fatta salva la valutazione circa la loro applicabilità e rilevanza ai fini della decisione, avrebbero quindi dovuto essere prodotte, a pena di decadenza, al più tardi a corredo della memoria ex art. 320 c.p.c., dovendosi detta normativa federale considerare soggetto all'onere di allegazione della parte interessata, nel rispetto della barriera preclusiva a tal fine imposta dal rito.
- D) Violazione e falsa applicazione dell' “art. 183 c.p.c.” – inammissibilità della domanda nuova tardivamente introdotta in corso di causa, per avere il Giudice di Pace, sia pure incidentalmente, dichiarato risolto il contratto avente ad oggetto le prestazioni sportive tra lo stesso CI e l'odierna appellata (peraltro mai specificamente dedotto, né prodotto in giudizio), per grave inadempimento del primo, ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna dello stesso calciatore, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di € 500,00 in favore di quest'ultima;
e ciò in accoglimento di domande non proposte nella citazione in opposizione in primo grado e ponendo a fondamento di tale statuizione circostanze nuove (in particolare, la mancata partecipazione agli allenamenti “per oltre la metà della durata del periodo previsto”), allegate dalla controparte soltanto con la memoria ex art. 320 c.p.c., peraltro senza offrire prova di sorta di siffatto assunto.
- E) Erronea liquidazione a proprio carico delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, per avere il primo Giudice fatto applicazione, al fine della liquidazione del compenso per la difesa della controparte, dei parametri previsti per lo scaglione di valore da € 1.000,01 ad € 5.200,00, piuttosto che di quelli pertinenti allo scaglione di valore inferiore (da €
0,01, ad € 1.100,00) cui occorreva invece aversi riguardo, tenuto conto del petitum (pari ad € 800,00).
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L'appellante ha quindi concluso instando affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata l'avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, instando, altresì, per la ripetizione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado e per la condanna di quest'ultima a titolo di responsabilità aggravata, ex art.
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