Trib. Bolzano, sentenza 29/01/2025, n. 13
TRIB Bolzano
Sentenza
29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 461/2024
fino ad oggi 29 gennaio 2025 hanno rassegnato note scritte:
- per ON MI, l'avv. WILD HEINRICH
- per RT LE, nessuno
Esaurita la discussione scritta, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
ON MI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. dott. WILD HEINRICH e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN
RICORRENTE
contro
RT LE (C.F. [...]) contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 9
A) ritenuto il carattere simulato dei contratti di lavoro domestico accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro full time ordinario fra il ricorrente e FL
RO dall'11.11.2019 alla data del licenziamento;
B) riconoscere al ricorrente la categoria di impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali) ed il relativo livello retributivo;
C) per l'effetto, accertati i relativi crediti del lavoratore, condannare FL
RO, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per i titoli indicati nel presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
13.810,76 o di quella diversa e anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare FL RO al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
E) in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda sub D), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della pagina3 di 9
procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare FL RO al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra una e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 461/2024
fino ad oggi 29 gennaio 2025 hanno rassegnato note scritte:
- per ON MI, l'avv. WILD HEINRICH
- per RT LE, nessuno
Esaurita la discussione scritta, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositando la Sentenza su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2024 promossa da:
ON MI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. dott. WILD HEINRICH e dall'avv. dott. PITTRACHER STEFAN
RICORRENTE
contro
RT LE (C.F. [...]) contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente pagina2 di 9
A) ritenuto il carattere simulato dei contratti di lavoro domestico accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro full time ordinario fra il ricorrente e FL
RO dall'11.11.2019 alla data del licenziamento;
B) riconoscere al ricorrente la categoria di impiegato di quarto livello (CCNL per i dipendenti da studi professionali) ed il relativo livello retributivo;
C) per l'effetto, accertati i relativi crediti del lavoratore, condannare FL
RO, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 c.c., per i titoli indicati nel presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro
13.810,76 o di quella diversa e anche maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche con valutazione equitativa;
D) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare FL RO al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra tre e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di euro 1.671,96 (comprensivo del rateo di 13ma e 14ma) o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
E) in subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda sub D), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'invalidità, illegittimità, ingiustificatezza, inefficacia e nullità, con ogni conseguenza di legge, del licenziamento per cui è causa, per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 e/o della pagina3 di 9
procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 23/2015 e conseguentemente condannare FL RO al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, ricompresa tra una e sei mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base del tallone mensile di
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