Trib. Latina, sentenza 10/10/2024, n. 1900

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 10/10/2024, n. 1900
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1900
Data del deposito : 10 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 6969/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6969/2018 promossa da:
SS IO (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. De Bonis
Tommaso e dall'avv. De Bonis Antonella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Priverno, Via Torretta R. Trav. II, giusta procura in atti;

ATTORE
Contro
CA PA (c.f. [...]), CA AR ER (c.f.
[...]), CA VA (c.f. [...]) e CA
IA (c.f. SCCSLV90DG698Q), rappresentati e difesi dagli avv.ti IA Orsini e Alessandro
Orsini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Priverno, via San Giorgio n. 2, giusta procura in atti;

CONVENUTI
Oggetto: proprietà.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13
Con atto di citazione, ritualmente notificato, SS CL conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, CC QU, CC IA SA, CC VA e CC
IA, deducendo di essere titolare, in forza di successione legittima in morte di SS NA
e RI GH, coniugi, del diritto di piena proprietà su un fondo, costituente corpo unico fondiario, in parte boschivo, in parte olivato ed in parte seminativo, sito in Priverno (LT) -
Località Boschetto Contrada “Case Palombi” Censito in Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di Priverno al foglio 44 particelle 30, 83,84, 85, 86, 33,37, 38 e 80, ove insisteva un fabbricato rurale nel quale risiedeva. Quanto ai titoli di provenienza dell'immobile de quo, esponeva che il proprio genitore, SS NA: a) in data 20 Gennaio 1951 acquistava con atto per Notaio
Moscatello Rep. n. 444/295 da LI EN un terreno boschivo sito in Priverno - Contrada
Palombi - distinto in catasto alla Partita 3570 - foglio 44 part. 30 di are 35 e centiare 60;
b) in data 24/10/1952 acquistava da RI RI fu RO la sua quota indivisa del terreno
(boschivo - olivato) sito in Priverno - Contrada Palombi - di circa ha 0.50 confinante con proprietà Bianconi, proprietà GI e RI NA - distinto in catasto al foglio 44 part. 33;
c) in data 30/12/1953 acquistava con atto per Notaio Moscatello Rep. n. 449/344 da GI
Telemaco l'appezzamento di terreno parte seminativo e parte boschivo sito in Priverno -
Contrada Palombi - distinto alla Partita 1830 foglio 44 particelle 35 - 36 - 83 - 84 - 85 - 86 di h. 2 are 59 ca 30;
d) in data 07/11/1954 acquistava da RI NA fu RO la sua quota indivisa del terreno (boschivo - olivato) sito in Priverno Contrada Palombi - di circa ha 0.50 confinante con proprietà Bianconi, proprietà del compratore su più lati salvo altri;
e) in data
25/11/1961 acquistava con atto per Notaio Bizzarri Rep. n. 15211/3405 da GI Zenaide la porzione di terreno con sovrastante fabbricato rurale completamente distrutto per abbandono e vetusta sito in Priverno - Contrada Palombi - distinto foglio 44 particelle 37a - 376 - 80 - 35 sub 1 senza redditi (fabbr, rurale) di complessive are 24 ca 50.
Quindi, SS NA decedeva a Veroli il 10/10/1964, senza lasciare testamento, lasciando a succedergli, secondo le norme vigenti in materia di successione legittima, la moglie RI
GH e lo stesso attore, non essendoci altri chiamati all'eredità. Continuava rappresentando di aver sempre convissuto insieme alla madre nella casa rurale realizzata sulla loro proprietà in
Contrada Palombi, e che nel 1976 la madre, non potendo provvedere direttamente alla coltivazione del fondo, con contratto del 4.5.1976 incaricava il nipote CC QU “di
pagina 2 di 13
lavorare tutto il terreno ora di mia proprietà ... raccogliere le olive a condizione che lo mantenga pulito, mi dia due quintali di granoturco all'anno e mi accudisca in vecchiaia”.
RI GH decedeva a Priverno in data 19/04/1990, lasciando testamento con il quale nominava l'attore (suo unico figlio) erede universale, ed il testamento veniva pubblicato con atto per Notaio Falessi Rep. n. 33.053 Racc. n. 10.450 in data 15/11/1991;
dopo la morte della madre,
l'attore dava la disdetta del contratto di affitto del fondo rustico a CC QU dapprima per le vie brevi, stante il rapporto di parentela, poi, formalmente con inviti e diffide, denunce penali tutte tendenti a riottenere la disponibilità dei fondi di cui era legittimo proprietario. Quindi, stante la condotta illegittima ed arbitraria di CC QU che resisteva alla richiesta di restituzione,
l'attore nell'anno 1998 recintava i suoi terreni, ed in conseguenza di ciò l'affittuario proponeva azione di reintegra nel possesso innanzi al Pretore di Priverno, procedimento conclusosi con ordinanza di reintegrazione dello CC nella detenzione del terreno.
Si succedevano nel tempo numerosi e continui contrasti tra le parti, avendo l'attore tentato di riottenere la disponibilità del fondo di cui era legittimo proprietario, sino a quando il 30.6.2010
CC QU, in spregio delle norme dettate a tutela del diritto di proprietà, con atto per
Notaio IA Cristina Ciprari Rep. n. 12.585, Racc. n. 4,710, riservandosi l'usufrutto, donava a ciascuna delle figlie, CC IA SA, VA e IA la quota indivisa pari a 3/12 per una quota complessiva indivisa di 9/12 del terreno agricolo della superficie catastale di ettari quattro are otto e centiare ottantacinque (ha 4.08.85) censito in catasto terreni del Comune di
Priverno al foglio 44 particelle: 30 - 83 - 84 - 85 - 86 - 33 - 37 - 38 – 80.
Deduceva quindi che il suddetto atto di donazione doveva reputarsi nullo e privo di qualsivoglia effetto giuridico, potendo il donante trasferire al donatario unicamente beni facenti parte del suo patrimonio al momento del perfezionamento del contratto e non anche beni futuri e/o beni altrui, secondo quanto disposto dall'art. 771 c.c. Ancora, soggiungeva che la donazione di cosa altrui poteva costituire titolo per l'usucapione e, dunque, titolo idoneo a determinare il trasferimento del diritto reale in capo al donatario solo a fronte di un acquisto a non domino in buona fede e di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà, debitamente trascritto, condizioni nella specie non ravvisabili. Le germane CC, comunque, non avevano titolo per
l'usucapione non avendo mai posseduto i terreni per cui è causa essendosi l'asserito donante riservato l'usufrutto, sicché alcuna pretesa di diritto poteva essere avanzata dai convenuti sul
pagina 3 di 13
fondo dell'attore. Sulla scorta di tali premesse, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) in via principale e nel merito:
a) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'atto di donazione per
Notaio Cipriani del 30/06/2010 (Repertorio n. 12.585 - Raccolta n. 4.710) registrato a Latina in data 09/07/2010, perché stipulato da esse parti in violazione del disposto di cui all'art. 771 c.c. avendo l'asserito donante la mera detenzione a titolo contrattuale e non il possesso dei fondi richiamati, come statuito dal Pretore di Priverno nell'ordinanza del 24/02/1999: b) per l'effetto, ordinare al Direttore dell'Ufficio Prov.le del Territorio di Latina - Sez. Terreni e al
Conservatore dei R.R.I.I. di Latina di provvedere alle necessarie correzioni e rettifiche nonché alla cancellazione di tutti gli eventuali gravami iscritti sul bene di proprietà dell'attore successivamente al 2010 con spese a carico dei convenuti: 2) sempre in via principale e nel merito: a) in accoglimento dell'azione reale di rivendicazione, accertato il diritto di proprietà dell'attore. SS CL, sull'appezzamento di terreno costituente corpo unico fondiario, sito in
Priverno (LT) - Località Boschetto Contrada “Case Palombi” Censito in Catasto Terreni e
Fabbricati del Comune di Priverno al foglio 44 particelle 30, 83, 84, 85, 86, 33, 37. 38 e 80 con sovrastante fabbricato, accertata la formale disdetta contrattuale, accertata la lesione del summenzionato diritto ad opera dei convenuti, b) condannare: CC MA QU, CC
IA SA, CC VA e CC IA alla restituzione del bene immobile innanzi descritto libero da persone e/o cose in favore di esso legittimo proprietario: 3) in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore in conseguenza della loro condotta antigiuridica, quantificati in € 25.000,00 o nella diversa misura che il
Giudicante riterrà congrua e di giustizia, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art.
1226 c.c.”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, sostenendo la titolarità del bene oggetto di causa in capo a
CC QU in forza dell'atto di vitalizio stipulato nel 1976 da RI GH, da cui emergeva inequivocabilmente la volontà di quest'ultima di trasferire la proprietà del bene, prevedendo quale corrispettivo la costituzione di una rendita vitalizia. Da ciò conseguiva, ad avviso dei convenuti, la piena legittimità dell'atto di donazione stipulato da CC QU in favore delle figlie con atto del 30.06.2010. In via subordinata, chiedevano accertarsi e dichiararsi
l'avvenuta usucapione del terreno de quo sussistendone tutte le condizioni di legge, vale a dire il
pagina 4 di 13
possesso pacifico in buona fede continuativo ed ininterrotto fin dal 1976, e concludevano chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in primis
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi