Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 4998
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella F.A. _________________ persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
415 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Parte_1
CAUDULLO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Addì ______________ presso lo studio di questi, in Catania, Via Francesco Crispi 211;
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Ricorrente
______________________ C O N T R O ______________________
Controparte_1 per ___________________
Convenuto contumace ______________________
OGGETTO: CARTA DEL DOCENTE. ______________________
Conclusioni delle parti: come da note del ricorrente. Il Cancelliere
All'udienza del 4/12/2024, ha pronunciato
SENTENZA,
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
che qui si dichiara;
Controparte_1
1
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di , ad Parte_1
ottenere la carta docente, nella misura di € 500,00 per l'annualità di servizio
prestato, con contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2022/2023, sino
al 30 Giugno.
Condanna, conseguentemente, il ad Controparte_1
accreditare, a titolo di carta docente, in favore di parte ricorrente l'importo
complessivo di € 500,00;
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/01/2024, docente inserita Parte_1
nella graduatoria provinciale di Palermo e nelle graduatorie d'Istituto della medesima
provincia per il conferimento delle supplenze, convenne in giudizio, innanzi a questo
Tribunale, il e premesso di aver intrattenuto con Controparte_1
l'Amministrazione scolastica i rapporti a tempo determinato per gli anni scolastici
indicati nel ricorso introduttivo, lamentò di non avere goduto della carta del docente,
introdotta dall'art. 1, comma 121, L. n° 107/2015, che l'Amministrazione scolastica
riconosceva soltanto ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, come confermato dal
D.P.C.M. 23/09/2015 e dalla nota prot. 15219 del 15/10/2015. CP_2
Dedusse che l'esclusione dal beneficio dei docenti a tempo determinato doveva
ritenersi discriminatoria, in quanto violava la clausola 4, n° 1 dell'Accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Aggiunse che la Corte di Giustizia dell'U.E. nella causa c- 450/2021, in fattispecie
analoga, aveva affermato il principio, secondo cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di Controparte_1 CP_1
un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
2
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di
servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
Alla luce di ciò, formulò le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato,
a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c.
121, della l. n. 107/2015 e per l'effetto
- condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_3
costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015,
con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento
agli a.s. 2022-23 di complessivi € 500;
Il , nonostante la rituale notifica del ricorso, Controparte_1
non si è costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 4/12/2024, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata
posta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
La Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale promosso con
ordinanza del Tribunale di Taranto del 23/04/2023, con la sentenza n° 29961 del
27/10/2023, ha enunciato, proprio nella materia controversa i seguenti principi di diritto,
enucleabili dalla complessa motivazione, che si riporta integralmente:
2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.
La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti
scolastici.
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Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che "l'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze
allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come
approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione
didattico-pedagogica".
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, "la formazione costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane";
la disposizione aggiunge altresì
che "l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la
formazione in servizio" e che tale formazione si realizza "anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale";
precisandosi
poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare "una formazione dei docenti in servizio organica e
collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze
richieste dal ruolo".
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che "la partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo
sviluppo delle proprie professionalità".
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il
personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa
citata.
Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando
l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio
scolastico.
(segue): la L. 107 del 2015.
4. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107 del 2015.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 124, stabilisce che "nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale"
ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra
obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia
affermando che "le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza
con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
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istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni
tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_4
sindacali rappresentative di categoria".
(segue): la Carta Docente.
5. E' nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto
della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che "al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,