Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 414
TRIB Palermo
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
EO OR, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Giardina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G. Bonomo n° 4
opponente
E
IS PL IN S.p.a. e per essa IS PL SE S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1
eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, IS PL IN S.p.a. ( per essa IS PL SE S.p.a. ) ha agito in sede monitoria per ottenere da EO OR il pagamento dell'importo di € 14.907,75 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di contratto di prestito personale originariamente stipulato dal EO con Santander Consumer Bank S.p.a., credito pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a IS PL IN S.p.a.
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va prioritariamente respinta la censura afferente la nullità della procura alle liti rilasciata in relazione alla domanda d'ingiunzione, atteso che risulta ex actis il conferimento da parte del legale rappresentante della Gemini
S.p.a., divenuta IS PL SE ( odierna mandataria della IS PL
IN S.p.a. ) per effetto di un mero cambio di denominazione, all'avv. Senes
Antonello con espressa attribuzione a costui del potere di conferire, come avvenuto nella specie, sub procura alle liti.
Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, l'inopponibilità del credito ingiunto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1264 c.c. in difetto di notificazione della cessione del credito del 25.03.17 operata da Santander Consumer Bank
S.p.a..
Invero, va innanzitutto osservato come emerga dalla documentazione prodotta da parte opposta ( sia quella allegata in sede monitoria che le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) che a seguito di cessione pro soluto da parte di Santander Consumer Bank
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2678 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
EO OR, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Giardina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via G. Bonomo n° 4
opponente
E
IS PL IN S.p.a. e per essa IS PL SE S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1
eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, IS PL IN S.p.a. ( per essa IS PL SE S.p.a. ) ha agito in sede monitoria per ottenere da EO OR il pagamento dell'importo di € 14.907,75 ( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato in ragione di contratto di prestito personale originariamente stipulato dal EO con Santander Consumer Bank S.p.a., credito pervenuto quanto a titolarità dopo talune cessioni a IS PL IN S.p.a.
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, va prioritariamente respinta la censura afferente la nullità della procura alle liti rilasciata in relazione alla domanda d'ingiunzione, atteso che risulta ex actis il conferimento da parte del legale rappresentante della Gemini
S.p.a., divenuta IS PL SE ( odierna mandataria della IS PL
IN S.p.a. ) per effetto di un mero cambio di denominazione, all'avv. Senes
Antonello con espressa attribuzione a costui del potere di conferire, come avvenuto nella specie, sub procura alle liti.
Venendo al merito, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, l'inopponibilità del credito ingiunto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1264 c.c. in difetto di notificazione della cessione del credito del 25.03.17 operata da Santander Consumer Bank
S.p.a..
Invero, va innanzitutto osservato come emerga dalla documentazione prodotta da parte opposta ( sia quella allegata in sede monitoria che le integrazioni offerte nella presente fase di cognizione ) che a seguito di cessione pro soluto da parte di Santander Consumer Bank
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