Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2024, n. 691
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 522/2021 riservata in decisione senza termini in data
19.11.2024 avente ad oggetto: separazione
T R A
nata a [...] il [...], res.te in VV - Parte_1
- con l'Avv. Sofia Casuscelli– giusta procura in atti;
C.F._1
E
nato a [...], il [...], res.te in VV - Controparte_1 Pt_1
- con l'Avv. Agostino Caridà, giusta procura in atti C.F._2
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.4.2021 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data
20.9.1995 e che dall'unione sono nati due figli ( – cl. 1999 – e cl. 2002, Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni, studenti universitari e non autosufficienti) -chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo ai rapporti personali ed economici con i figli.
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Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta principale;
tuttavia, chiedendo rigettarsi la domanda di addebito e quella di assegnazione della casa coniugale ex adverso avanzata nonché proponendo una diversa modulazione dei rapporti economici con i figli,.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, emetteva ordinanza interinale con la quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non assegnava la casa coniugale alla ricorrente e fissava il contributo per il mantenimento dei figli in € 1000,00
(500,00 ciascuno) mensili, oltre accessori di legge e il 50% delle spese straordinarie;
indi rimetteva le parti dinanzi al GI..
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo prova per testi nei termini di cui all'ord. del 19.10.2022;
medio tempore il resistente interponeva istanza di modifica dell'OP respinta con ordinanza del 21.2.2023. Nel prosieguo i rispettivi procuratori davano atto dell'intervenuto accordo raggiunto, indi, all'udienza del 19.11.2024 presenti le parti personalmente, il resistente , in esecuzione del punto C) dell'accordo e a tacitazione delle domande avanzate in questa sede di qualsivoglia natura, consegnava alla ricorrente banco iudicis l'assegno circolare numero Intesa san Paolo n. 3206882418-12 dell'importo di euro
10.000,00 intestato a - non trasferibile;
la ricorrente ne Parte_1 rilasciava contestualmente quietanza sicché le difese concludevano in conformità dell'accordo raggiunto e la causa, previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini con rimessione al Collegio
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le
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