Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7469

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 7469
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7469
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi, ha emesso, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 23597 del 2023 RG avente ad OGGETTO: fondo previdenza complementare, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.Mariano Amato Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rap.nte p.t. ,rap.to e difeso dagli avv.ti Francesco Controparte_1
Castiglione e Maria Rosaria Messina
RESISTENTE
NONCHE'
per il Lavoratori Quadri, Controparte_2 Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad ,(d'ora in poi FPC) in persona CP_3 del legale rap.nte p.t.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi questo Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'obbligo contributivo e la condanna di al versamento CP_1 dei contributi dovuti al Fondo pensione Prevaer.
2) con vittoria delle spese, diritti ed onorario di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Esponeva di essere dipendente della ed in tale qualità iscritto al fondo di CP_1 previdenza complementare Controparte_2 Allegava l'omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi , nonostante le trattenute;
pari ad Euro 10808,34 al 31.07.23.
1
Si costituiva la resistente GH che eccepita la nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del FPC deduceva la nullità del ricorso ex art 414 c.p.c.e la carenza di legittimazione attiva del lavoratore. Nel merito deduceva l'avvenuto pagamento della quota a carico del lavoratore costituita dall'1% ed ilparziale adempimento dei contributi dovuti.
Chiedeva quindi:
“in via preliminare: 1) dichiari la nullità della domanda proposta dal sig. ;
Parte_1

2) dichiari la carenza di legittimazione attiva del sig. ;
Parte_1

3) in subordine, dichiari l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. per Parte_1 carenza di interesse ad agire;
nel merito:

4) rigetti la domanda proposta dal sig. nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;

5) in via gradata, riduca di €. 474,10 l'importo dovuto al Fondo Prevaer alla luce delle allegazioni contabili in atti, dichiarando -altresì- cessata la materia del contendere per i mesi per i quali risulta documentato l'integrale versamento;

6) condanni il ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della CP_1
[...]
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare , a seguito della discussione , veniva decisa.
Deve preliminarmente confermarsi la contumacia del FPC cui il ricorso è stato notificato a mezzo PEC come attestato dal procuratore del ricorrente all'indirizzo estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1 imprese e dei professionisti (INI-PEC).
Quanto alla dedotta nullità del ricorso nel rito del lavoro, la stessa sussiste qualora il ricorrente non provveda ad indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4, nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda.Ciò avviene quando sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio.
Nella specie la parte ha dedotto gli elementi costituivi del diritto asseritamente vantato (iscrizione al FPC inadempimento datoriale ) tanto che la parte resistente si è compiutamente difesa , ed il Giudice è in grado di decidere la presente controversia.
Tanto premesso parte resistente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del lavoratore richiamando delle pronunce giudiziali della sezione di questo Tribunale.
Invero chi scrive intendere prestare adesione alle sentenze richiamate ex art 118 t.c.p.c.( Dott.ssa
- Sentenza n. 6402 del 13.10.2023 - Dott.ssa Giovanna Picciotti - Sentenza n. 4951 Persona_1 del 28.06.2024 - Dott.ssa - Sentenza n. 6644 del 14.10.2024) in cui si è Persona_2 affermato che “ il lavoratore non ha alcuna legittimazione attiva a conseguire la condanna del datore di lavoro ad effettuare i versamenti al Fondo giacché è solo quest'ultimo ad averla. Di contro, il lavoratore è munito di legittimazione attiva allorquando l'adempimento non è più oggettivamente possibile, ossia quando il rapporto di lavoro è cessato o quando il datore di lavoro di lavoro è fallito, giacché in tali evenienze, come statuito dalla Cassazione “il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva…Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del
2 contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2 l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo…" (cfr. Cass. 19510/2023).” Per comprendere le motivazioni che hanno determinato il convincimento sopra riportato occorre qualificare il rapporto sussistente tra le parti in causa alla luce della riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari realizzata - nella prospettiva (rispetto alla previgente contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993, in attuazione della legge delega n. 421/1992) di un'armonizzazione e razionalizzazione complessiva del settore - dal D.Lgs. n. 252/2005, sulla base della legge
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