Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 228
Sentenza
23 gennaio 2025
Sentenza
23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 8734/2023 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.8734 del R.G.C. 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da
IT LI, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Favale;
– OPPONENTE –
CONTRO
GROGU SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata in forza di procura speciale in data 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Dott. Francesco Ciuccarelli di Fermo rep.
43511/19930, registrata a Fermo il 17 dicembre 2021 al n. 4280 serie 1T, da INTRUM ITALY
S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: fideiussione – Polizza fideiussoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, depositato in data
22.12.2023, IT LI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1945/2023, R.G. 5082/2023, emesso da questo Tribunale in data 03.11.2023, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, “di pagare …, per le causali di cui in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 564.152,38, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 870,00 per spese ed in €
3.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”, [cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo notificato], in favore della GROGU SPV S.r.l., per il prospettato mancato pagamento di 22 quote di un “contratto di mutuo fondiario edilizio” del
16.11.2009, concesso in favore della società CO.GEA s.r.l., redatto ai rogiti del Notaio Maria Elena
Fiorentini, di originari euro 1.600.000,00 e successivamente fazionato in 46 quote.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Lecce adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, NEL MERITO, IN VIA
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287/1990 e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra CH MI all'istituto di credito convenuto e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B)
Accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) e 3 della legge n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione
e, conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dalla medesima alla banca a causa dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., avendo l'Istituto di credito convenuto depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale ha proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 18/07/2023, ossia ben oltre il termine previsto dall'art. 1957 codice civile, dalla data in cui i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti;
C) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra CH
MI all'istituto di credito convenuto e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
D) Accertare e dichiarare, per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, la nullità delle sole clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione e, conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dalla medesima alla banca a causa dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., avendo
l'Istituto di credito convenuto depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale ha proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 18/07/2023, ossia ben oltre il termine previsto dall'art. 1957 codice civile, dalla data in cui i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti;
E) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste innanzi formulate, “Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto”;
In ogni caso, F) Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
In fatto l'opponente ha premesso: che la somma ingiunta era da ricondurre ad un credito vantato dalla GU SPV s.r.l. nei confronti della società “CO.GE.A. S.r.l.” in virtù di un “contratto di mutuo fondiario edilizio” del 16.11.2009 redatto ai rogiti del Notaio Maria Elena Fiorentini, Rep.
4416 e Racc. 2613, spedito in forma esecutiva il 4.12.2009, di originari € 1.600.000,00, da rimborsarsi in 46 rate semestrali di ammortamento al tasso di interesse pattuito nella misura iniziale del 3,70% annuo nominale variabile con rinvio al tasso Euribor (360) a tre mesi aumentato di 2,00 punti;
che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la società mutuataria aveva concesso una ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Lecce in data
23.11.2009 ai nn. 48194/7176;
che, con successivo “atto di riduzione della somma iscritta – svincolo ipotecario – frazionamento di mutuo e di connessa ipoteca” del 4.9.2014, rep. 5563 e racc.
3595, giusta annotazione iscritta presso la Conservatoria di Lecce ai nn. 34762/3040, spedito in forma esecutiva il 4.12.2014, sempre ai rogiti del Notaio Maria Elena Fiorentino, intervenuto tra le stesse parti, si era data quietanza dell'intero importo erogato e si era disposto il frazionamento del mutuo in 46 quote;
che, a dire della società opposta, la parte mutuataria si era resa inadempiente
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non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per 22 quote del mutuo frazionato;
di aver sottoscritto una garanzia specifica fino alla concorrenza di € 2.400.000,00;
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito: la nullità del contratto, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della l. n.287/1990, la nullità della garanzia personale per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore e, in ultimo, la nullità della clausola di rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 cc e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria.
La società GROGU SPV S.r.l., ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha instato per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, In via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1945/2023 del 03.11.2023RG 5082/2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Concedere i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs 28/2010. Nel merito e in via principale: Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il n. 1945/2023 del 03.11.2023 RG 5082/2023;
In subordine:
Accertare e dichiarare che la IG.ra CH MI è debitrice di GROGU SPV e per essa
Intrum Italy S.p.A. della complessiva somma di € 564.152,38, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di € 564.152,38 della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
L'opposta ha dedotto in fatto: di essere creditrice della società CO.GE.A. S.r.l. in virtù di un
“contratto di mutuo fondiario edilizio” del 16.11.2009 redatto ai rogiti del Notaio Maria Elena
Fiorentini, Rep. 4416 e Racc. 2613, spedito in forma esecutiva il 4.12.2009, di originari €
1.600.000,00, da rimborsarsi in 46 rate semestrali di ammortamento al tasso di interesse pattuito nella misura iniziale del 3,70% annuo nominale variabile con rinvio al tasso Euribor (360) a tre mesi aumentato di 2,00 punti (art. 3 del contratto);
che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la società mutuataria aveva concesso una ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Lecce in data 23.11.2009 ai nn.