Trib. Brindisi, sentenza 02/05/2024, n. 696

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 02/05/2024, n. 696
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 696
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.5.2024, promossa da
- AP AN, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Insalata
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Leone e dall'Avv. A. Vetri
resistente
Oggetto: riliquidazione pensione per accredito figurativo- astensione obbligatoria fuori rapporto e malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.7.2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione VO con decorrenza ottobre 2013 – esponeva di avere presentato, in data 17.2.2022, domanda tesa ad ottenere l'accredito figurativo dei periodi di malattia non riconosciuti e della maternità.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto ad ottenere il ricalcolo della pensione a seguito dell'accredito figurativo di due maternità (1975 e 1977) nonché dei periodi di malattia residui, nel limite di 96 settimane, con condanna dell'INPS al pagamento del dovuto.
Si costituiva in giudizio INPS che contestava gli avversi assunti, eccependo la decadenza dall'azione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, va pregiudizialmente dichiarata la parziale decadenza dall'azione (con assorbimento dell'eccezione di prescrizione) atteso che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. 17430/2021 e, nei medesimi termini, Cass.
1
4858/2022), con l'effetto che è possibile riconoscere in favore della ricorrente (come d'altronde dalla medesima richiesto) i ratei differenziali maturati nel triennio precedente al deposito del ricorso e dunque da luglio 2019.
Ciò posto, nel merito la domanda risulta meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 25 co. 2 del decreto legislativo 151/2001, “in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione
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