Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 669

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 10/12/2024, n. 669
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 669
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3006/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
MARISTELLA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAGNONI MIRCA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 08/07/2024 dai
coniugi predetti;

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- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;

- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;

- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898
, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura
di separazione consensuale RG.N. 614/2023 omologata con decreto n. 1626/2023 del
16/03/2023;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;

- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1. I coniugi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, ove
riterranno più opportuno, previa comunicazione per la semplice reperibilità in caso di
bisogno.

2. La casa famigliare, sita in Castelfranco Emilia (MO) via Beato Angelico 16 (consistente
in un appartamento con garage, censita al N.C.E.U. del predetto Comune, al fl. 64, part.
643, sub 9-A/2, classe 3, vani 5, superficie catastale mq 85 totale escluse aree scoperte mq
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78 , rendita € 490,63-e sub. 25-C/6, classe 6, 24 mq, rendita € 64,76), di proprietà dei
coniugi al 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig,r unitamente agli arredi, Parte_2
conseguentemente alla collocazione della minore presso la madre;
il marito si è già
trasferito in una diversa abitazione. Le parti stabiliscono che, anche nel caso in cui la
signora si trasferisca unitamente alla figlia in altro immobile, gli arredi tutti della Pt_2
casa coniugale le rimarranno assegnati. Le parti continueranno ad onorare il pagamento
delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della predetta porzione immobiliare nella
misura del 50% ciascuno.

3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà Per_1
genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso
conforme agli interessi della minore;
le
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