Trib. Verona, sentenza 04/11/2024, n. 2503
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A G Presidente
dott. M V Giudice
dott. C D M Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°1406 /2024 R.G. promossa
da
, ., rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. S AESSIA
ricorrente
contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
TIROZZI DAVIDE
convenuto
e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/09/2024 e
decisa alla camera di consiglio collegiale del 15/10/2024
conclusioni:
per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione,
2
IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare le domande tutte formulate da controparte in quanto inammissibili e,
comunque, infondate in fatto ed in diritto;
NEL MERITO:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Verona in data 27/02/2010
tra i sigg.ri e ordinando agli Ufficiali di Stato civile Parte_1 CP_1
del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla
legge;
- dichiarare, altresì, che ciascun coniuge è economicamente autosufficiente e, per
l'effetto, nessun contributo economico è dovuto da parte dell'uno nei confronti
dell'altro;
- darsi atto che i sigg.ri e hanno definito ogni Parte_1 CP_1
questione patrimoniale ed economica già in sede di separazione con l'Accordo
datato 30 marzo 2021 munito del nulla osta del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Verona in data 02 aprile 2021;
- nell'ipotesi di dichiarata inammissibilità o di rigetto delle domande di parte
resistente, condannare il sig. ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. primo e/o terzo CP_1
comma c.p.c., al risarcimento dei danni e/o al pagamento di una somma
equitativamente determinata dal Giudice pari al doppio delle spese di lite
riconosciute o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese ed onorari.
per il resistente:
“CONDIZIONI
1. La sig.ra avrà la piena e libera proprietà dell'immobile sito in Pt_1
COMMEZZADURA (TN) alle seguenti condizioni: (a) immediata corresponsione
della somma di euro 180.000,00.= in favore del sig. ;
(b) CP_1
corresponsione del 60 % del prezzo ricavato dalla futura vendita dell'immobile di
Commezzadura (Tn);
(c) restituzione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi