Trib. Lodi, sentenza 14/03/2024, n. 140
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Testo completo
N.R.G. 821/2023
TRIBUNALE DI OD Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra IL NI OD S.R.L. NI LI OA PARTE RICORRENTE e ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD PARTE RESISTENTE Oggi 14/03/2024, alle ore 10:55, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per IL NI OD S.R.L. ed il legale rappresentante NI LI OA presente con l'Avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA. Per l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD il funzionario delegato dott. Scafuro. È presente ai fini della pratica forense il dr. Anelli Cattaneo. L'avv. Bonvissuto insiste per l'ordine di esibizione integrale dell'allegato doc. n. 6 di controparte, denominato IMI, in quanto la produzione avversaria sarebbe carente del documento giustificativo menzionato nelle risposte fornite a pag. 13 del documento avversario. Il Giudice, ritenuta superfluo l'ordine di esibizione documentale, ritenuto di poter decidere la causa sulla base dei documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Chiede la liquidazione delle spese di lite. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI OD Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2023 promossa da: IL NI OD S.R.L. (C.F. 08306380968), NI LI OA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD (C.F. 80014440186), rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa BOCCIA LAURA (c.f. [...]), e dal dott. GIUSEPPE SCAFURO, come da delega in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, LI AN DA, in proprio quale obbligato in solido ex lege
689/1981 e quale legale rappresentante della IL DA Lodi s.r.l., ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18-2022 del 23.10.2022 (prot. n. 66329), notificata ad entrambi in data
06.11.2023, a mezzo della quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi aveva ingiunto ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 8/2016 il pagamento della somma di € 50.283,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate e di spese di notifica.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lodi ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le somme ingiunte con l'ordinanza opposta si fondano sulle seguenti violazioni:
1. Art. 10, comma 1, D. Lgs. 136/2016 Comunicazione preventiva di distacco: L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i)numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale
1
ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.lgs. 136/2016 la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, ai sensi dell'art.12, comma 4, D.lgs. 136/2016, la predetta sanzione non può essere superiore a 150.000 euro. (Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n.62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018)). La violazione di cui al punto n. 1 si riferisce al lavoratore TI VA.
2. Art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2016 - Distacco transnazionale non genuino - distaccante: Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, in ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000euro. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo D. Lgs. nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
La violazione di cui al punto n. 2 si riferisce ai seguenti lavoratori:
1. AN NE, nato in [...] il [...] per 312 giornate;
2. FI LI, nato in [...] il [...] per 134 giornate;
3.AN IR, nato in [...] il [...] per 630 giornate;
4. HE IT, nato in [...] il [...] per 574 giornate;
5. ID VA LI, nato in [...] il [...] per 238 giornate;
6. DU VI CO, nato in [...] il [...] per 289 giornate;
7. NI IH, nato in [...] il [...] per 628 giornate;
8. US AN OR, nato in [...] il [...] per 180 giornate;
9. US DA IN, nato in [...] il [...] per 470 giornate.
Nella sostanza, in sede ispettiva, acquisite durante il primo accesso le dichiarazioni spontanee di TI VA
e del legale rappresentante AN DA, sentiti i lavoratori TI GH, BA RI, AN NE,
FI LI, è stato riscontrato che il distacco transnazionale di lavoratori operato dalla società IL DA
Lodi s.r.l. sarebbe stato fittizio per assenza degli elementi previsti dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 136/2016, in quanto, secondo l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i lavoratori coinvolti non avrebbero svolto attività di lavoro nello stato distaccante, la Romania, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro in Italia, avrebbero avuto residenza in Italia prima dell'assunzione da parte della odierna opponente, avrebbero avuto – in alcuni casi – il proprio nucleo familiare in Italia ed alcuni lavoratori avrebbero percepito prestazioni assistenziali e previdenziali da Inps.
Parte ricorrente ha domandato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 18-2022 per la parte relativa alla violazione del punto n. 2) riguardante i nove lavoratori, rappresentando la parzialità dei risultati dell'accertamento ispettivo e deducendo piuttosto che il distacco transnazionale di lavoratori (art. 3 d.lgs. n.
136 del 17 luglio del 2016;
Direttiva
TRIBUNALE DI OD Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra IL NI OD S.R.L. NI LI OA PARTE RICORRENTE e ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD PARTE RESISTENTE Oggi 14/03/2024, alle ore 10:55, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per IL NI OD S.R.L. ed il legale rappresentante NI LI OA presente con l'Avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA. Per l'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD il funzionario delegato dott. Scafuro. È presente ai fini della pratica forense il dr. Anelli Cattaneo. L'avv. Bonvissuto insiste per l'ordine di esibizione integrale dell'allegato doc. n. 6 di controparte, denominato IMI, in quanto la produzione avversaria sarebbe carente del documento giustificativo menzionato nelle risposte fornite a pag. 13 del documento avversario. Il Giudice, ritenuta superfluo l'ordine di esibizione documentale, ritenuto di poter decidere la causa sulla base dei documenti prodotti, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Chiede la liquidazione delle spese di lite. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI OD Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2023 promossa da: IL NI OD S.R.L. (C.F. 08306380968), NI LI OA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. BONVISSUTO ENNIO ANDREA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ISPETTORATO TERRITORIALE PAVIA - OD (C.F. 80014440186), rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa BOCCIA LAURA (c.f. [...]), e dal dott. GIUSEPPE SCAFURO, come da delega in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.12.2023, LI AN DA, in proprio quale obbligato in solido ex lege
689/1981 e quale legale rappresentante della IL DA Lodi s.r.l., ha proposto tempestiva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18-2022 del 23.10.2022 (prot. n. 66329), notificata ad entrambi in data
06.11.2023, a mezzo della quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi aveva ingiunto ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 8/2016 il pagamento della somma di € 50.283,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate e di spese di notifica.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lodi ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Le somme ingiunte con l'ordinanza opposta si fondano sulle seguenti violazioni:
1. Art. 10, comma 1, D. Lgs. 136/2016 Comunicazione preventiva di distacco: L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i)numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale
1
ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.lgs. 136/2016 la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, ai sensi dell'art.12, comma 4, D.lgs. 136/2016, la predetta sanzione non può essere superiore a 150.000 euro. (Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (S.O. n.62/L alla G.U. n. 302 del 31/12/2018)). La violazione di cui al punto n. 1 si riferisce al lavoratore TI VA.
2. Art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2016 - Distacco transnazionale non genuino - distaccante: Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, in ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000euro. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo D. Lgs. nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
La violazione di cui al punto n. 2 si riferisce ai seguenti lavoratori:
1. AN NE, nato in [...] il [...] per 312 giornate;
2. FI LI, nato in [...] il [...] per 134 giornate;
3.AN IR, nato in [...] il [...] per 630 giornate;
4. HE IT, nato in [...] il [...] per 574 giornate;
5. ID VA LI, nato in [...] il [...] per 238 giornate;
6. DU VI CO, nato in [...] il [...] per 289 giornate;
7. NI IH, nato in [...] il [...] per 628 giornate;
8. US AN OR, nato in [...] il [...] per 180 giornate;
9. US DA IN, nato in [...] il [...] per 470 giornate.
Nella sostanza, in sede ispettiva, acquisite durante il primo accesso le dichiarazioni spontanee di TI VA
e del legale rappresentante AN DA, sentiti i lavoratori TI GH, BA RI, AN NE,
FI LI, è stato riscontrato che il distacco transnazionale di lavoratori operato dalla società IL DA
Lodi s.r.l. sarebbe stato fittizio per assenza degli elementi previsti dall'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 136/2016, in quanto, secondo l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i lavoratori coinvolti non avrebbero svolto attività di lavoro nello stato distaccante, la Romania, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro in Italia, avrebbero avuto residenza in Italia prima dell'assunzione da parte della odierna opponente, avrebbero avuto – in alcuni casi – il proprio nucleo familiare in Italia ed alcuni lavoratori avrebbero percepito prestazioni assistenziali e previdenziali da Inps.
Parte ricorrente ha domandato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 18-2022 per la parte relativa alla violazione del punto n. 2) riguardante i nove lavoratori, rappresentando la parzialità dei risultati dell'accertamento ispettivo e deducendo piuttosto che il distacco transnazionale di lavoratori (art. 3 d.lgs. n.
136 del 17 luglio del 2016;
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