Trib. Livorno, sentenza 05/12/2024, n. 405
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini
E
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura CP_1 C.F._2
Bonora
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1
Con ricorso in data 05/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e di esser dalla loro unione nato in [...] in [...] [...] il figlio . Persona_1
Con provvedimento in data 6/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2024, successivamente rinviata alla data del
3.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3501/2024 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Sandra Parte_1 C.F._1
Albertini
E
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Laura CP_1 C.F._2
Bonora
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
In data 3/12/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1
Con ricorso in data 05/09/2024, i sig.ri e Parte_1 CP_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n.
197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Aulla (MS) il giorno 27 settembre 2014 e di esser dalla loro unione nato in [...] in [...] [...] il figlio . Persona_1
Con provvedimento in data 6/9/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 13/11/2024, successivamente rinviata alla data del
3.12.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 3.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi