Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2024, n. 2083

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2024, n. 2083
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 2083
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

RGAC 1609/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 05/12/2024 la seguente

Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1609/2022, posta in deliberazione tra:

Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSO GIUSEPPE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Italico De Santis in Frosinone, Via F. Calvosa;

-ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Cristoforo Colombo 19;

-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la società e ha chiesto di CP_2
Accertarsi e dichiararsi, il diritto della odierna ricorrente, quale dipendente della società con inquadramento nel livello CP_1
IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, al riconoscimento, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del cc, delle spettanze economiche con riferimento al periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per le 'voci'

e quantificazioni riportate nei prospetti contabili sopra testé richiamati quale parte integrante dell'odierno ricorso, per un totale di € 30.160,16, ovvero per la diversa quantificazione e/o somme e/o 'voci' ritenute comunque di giustizia”, con condanna della società convenuta alle dette spettanze economiche con interessi e rivalutazione come per legge.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 26.07.2018 CP_3 al 22.11.2021, con contratto di lavoro part time a 24 ore settimanali dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 per 4 ore giornaliere, con inquadramento nel livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, con mansioni di commessa di negozio, con retribuzione lorda oraria di
€ 9.64429;

- di aver lavorato come commessa e responsabile del negozio, svolgendo altresì le funzioni di addetta alla cassa dalla data di assunzione, senza aver mai percepito la relativa indennità di maneggio denaro da luglio 2018 a febbraio 2020;

- di aver effettivamente lavorato dal martedì alla domenica per un totale di 6 ore giornaliere, effettuando ogni giorno due ore di lavoro straordinario, espletando anche turni pomeridiani dalle 15.00 alle 21.00;

- di aver lavorato tutte le domeniche, con una sola domenica di riposo, escluso periodi natalizi, pasquali e saldi, nella turnazione mensile, senza aver mai percepito alcuna indennità festiva;

- di aver fruito dal marzo 2020 al novembre 2021 dell'astensione dal lavoro per maternità (gravidanza a rischio da marzo 2020, nascita bimba il 04 dicembre 2020, fruizione tre mesi post partum,04 mesi di malattia post partum ed astensione maternità retribuita al 30% sino alle dimissioni);

- di non aver mai percepito dalla società datrice di lavoro le spettanze dovute per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, nonché per lavoro straordinario e supplementare prestato (840 ore);

- di aver pertanto cessato il rapporto di lavoro in data 22.11.2021 per dimissioni, a causa del mancato riconoscimento delle dovute spettanze.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate, non avendo percepito una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto,
ed i particolare per il lavoro straordinario sistematicamente prestato e l'indennità di cassa mai corrisposto alla ricorrente, nonché le spettanze dovute nel periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, quantificate in euro 30.160,16.
Si è costituta in giudizio la società VEGAS. chiedendo il CP_4 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La società convenuta ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nel rispetto del contratto di lavoro sottoscritto, svolgendo esclusivamente le mansioni di commessa e negando lo svolgimento delle mansioni di cassiera e responsabile del negozio.
Ha inoltre allegato due bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022 a favore della ricorrente a titolo di spettanze dell'importo rispettivamente di € 500,00 e € 300,00 ritendendo non dovute le ulteriori somme richieste in ricorso, chiedendo in via subordinata, il ricalcolo dei conteggi allegati al ricorso.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spettanze retributive dovute, quale dipendente della società convenuta con contratto formalmente part-time a 24 ore settimanali (4 ore giornaliere) inquadramento del livello IV del CCNL settore commercio e terziario per il periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021, a titolo di
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