Trib. Roma, sentenza 24/07/2024, n. 12528
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Testo completo
N. R.G. 17699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17699/2023 promossa da
nato in [...] il 1° gennaio 1966, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta De Simone e Parte_1 dall'avv. Alì Listì Maman ed elettivamente domiciliato in Pordenone, via Montereale, n. 10/b, presso lo studio del primo
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato l'11.3.2023, il ricorrente, cittadino italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha rappresentato di aver effettuato un test del DNA nel corso della procedura di ricongiungimento al fine di dimostrare la paternità e di aver scoperto solo in quella occasione di non essere il padre biologico di suo figlio. Ha lamentato l'illegittimità della richiesta del test di paternità ed insistito per il rilascio del visto allo scopo di consentire il ricongiungimento con suo figlio, sussistendone tutti i presupposti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 26.3.2024, sostenendo che non risulta aperta alcuna procedura di ricongiungimento in favore del figlio del ricorrente, unicamente risultando a suo nome una domanda di visto turistico per familiare di cittadino UE presentata il 28.12.2017, poi chiusa senza rilascio del visto per volontà degli stessi richiedenti. Ha dunque insistito per il rigetto del ricorso, a maggior ragione alla luce della dimostrata non esistenza del legame di filiazione biologico.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 25.10.2023, poi rinviata al 27.3.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero del ricorrente, il quale è stato svolto
all'udienza del 22.5.2024, con assegnazione di termine per il deposito di documentazione ritenuta utile ai fini della decisione sino al 21.6.2024. Allo spirare di tale termine, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie il d.lgs. 30/2007, il quale consente CP_ l'ingresso in dei familiari del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (quale l'odierno ricorrente, cittadino italiano, come risulta dalla carta d'identità e dal certificato di cittadinanza in atti), tra cui “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni” (quale il figlio di cui si chiede il ricongiungimento, nato il [...], dunque di età inferiore rispetto alla soglia indicata dal legislatore all'epoca della domanda di ricongiungimento, presentata nel 2017, secondo quanto si argomenterà di seguito), subordinandolo – nel caso di specie - all'ottenimento di un visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatico-consolare competente (cfr. artt. 2 e 5 del d.lgs. 30/2007).
Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extraeuropeo con cittadino europeo deve ritenersi regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, e non dal TU n. 286/98, il cui art. 28, comma 2, richiama infatti, quanto ai “familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea” l'applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 1656 del 1965 (abrogate prima dal d.lgs. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal d.lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965) “fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione”.
Il ricongiungimento del cittadino non europeo con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (“Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione”). Del resto, l'art. 23 del menzionato
d.lgs. n. 30/2007 sancisce l'estensione della tutela prevista dalla normativa di derivazione europea, in quanto più favorevole, ai “familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art.23, d.lgs. 30/2007). Infatti, a differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini non europei, la procedura per il ricongiungimento con un CP_ cittadino italiano non prevede l'ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione in , ma il familiare extra UE deve limitarsi a fare richiesta di visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica del Paese nel quale intende recarsi.
Il beneficiario di siffatto ricongiungimento al cittadino europeo (nella specie italiano) può essere solo il “familiare”, quale definito dall'art. 2 del medesimo testo legislativo, disposizione che enumera tra gli altri “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni”. Non vi è dubbio che tale “ricongiungimento” speciale, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, riguardi anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari non europei in quanto la nuova normativa, dettata in attuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17699/2023 promossa da
nato in [...] il 1° gennaio 1966, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta De Simone e Parte_1 dall'avv. Alì Listì Maman ed elettivamente domiciliato in Pordenone, via Montereale, n. 10/b, presso lo studio del primo
- ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente -
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato l'11.3.2023, il ricorrente, cittadino italiano, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio nato in [...] il [...]. Persona_1
Il ricorrente ha rappresentato di aver effettuato un test del DNA nel corso della procedura di ricongiungimento al fine di dimostrare la paternità e di aver scoperto solo in quella occasione di non essere il padre biologico di suo figlio. Ha lamentato l'illegittimità della richiesta del test di paternità ed insistito per il rilascio del visto allo scopo di consentire il ricongiungimento con suo figlio, sussistendone tutti i presupposti.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 26.3.2024, sostenendo che non risulta aperta alcuna procedura di ricongiungimento in favore del figlio del ricorrente, unicamente risultando a suo nome una domanda di visto turistico per familiare di cittadino UE presentata il 28.12.2017, poi chiusa senza rilascio del visto per volontà degli stessi richiedenti. Ha dunque insistito per il rigetto del ricorso, a maggior ragione alla luce della dimostrata non esistenza del legame di filiazione biologico.
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 25.10.2023, poi rinviata al 27.3.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022. La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero del ricorrente, il quale è stato svolto
all'udienza del 22.5.2024, con assegnazione di termine per il deposito di documentazione ritenuta utile ai fini della decisione sino al 21.6.2024. Allo spirare di tale termine, la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto preliminarmente al quadro normativo, occorre richiamare nel caso di specie il d.lgs. 30/2007, il quale consente CP_ l'ingresso in dei familiari del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (quale l'odierno ricorrente, cittadino italiano, come risulta dalla carta d'identità e dal certificato di cittadinanza in atti), tra cui “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni” (quale il figlio di cui si chiede il ricongiungimento, nato il [...], dunque di età inferiore rispetto alla soglia indicata dal legislatore all'epoca della domanda di ricongiungimento, presentata nel 2017, secondo quanto si argomenterà di seguito), subordinandolo – nel caso di specie - all'ottenimento di un visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatico-consolare competente (cfr. artt. 2 e 5 del d.lgs. 30/2007).
Il diritto all'ingresso e al soggiorno per ricongiungimento familiare del cittadino extraeuropeo con cittadino europeo deve ritenersi regolato esclusivamente dalla disciplina normativa di derivazione comunitaria, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE, e non dal TU n. 286/98, il cui art. 28, comma 2, richiama infatti, quanto ai “familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea” l'applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 1656 del 1965 (abrogate prima dal d.lgs. 52 del 2002, e poi, ulteriormente, dal d.lgs. 30 del 2007, art. 25, che reca disciplina sostitutiva delle disposizioni del 1965) “fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione”.
Il ricongiungimento del cittadino non europeo con cittadino italiano resta quindi regolato dalle specifiche previsioni sul soggiorno superiore a tre mesi dei familiari extracomunitari di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, art. 7, comma 2 (“Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione”). Del resto, l'art. 23 del menzionato
d.lgs. n. 30/2007 sancisce l'estensione della tutela prevista dalla normativa di derivazione europea, in quanto più favorevole, ai “familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana” (art.23, d.lgs. 30/2007). Infatti, a differenza del ricongiungimento familiare tra cittadini non europei, la procedura per il ricongiungimento con un CP_ cittadino italiano non prevede l'ottenimento del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione in , ma il familiare extra UE deve limitarsi a fare richiesta di visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica del Paese nel quale intende recarsi.
Il beneficiario di siffatto ricongiungimento al cittadino europeo (nella specie italiano) può essere solo il “familiare”, quale definito dall'art. 2 del medesimo testo legislativo, disposizione che enumera tra gli altri “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni”. Non vi è dubbio che tale “ricongiungimento” speciale, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, riguardi anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari non europei in quanto la nuova normativa, dettata in attuazione
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