Trib. Varese, sentenza 15/11/2024, n. 400
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Testo completo
R.G. n. 2722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS.49 C.P.C.
nella causa R.G. n. 2722/2024, promossa con ricorso depositato il 25/06/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, (CF: ), C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, (CF: ), C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Ombretta Carcano;
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i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AT (VA) in data 05.08.2004 (anno
2004, n. 10, parte I), con regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/06/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2) Nella casa coniugale sita in AT (Va), Via A. Ferrari 1, acquistata il 11/04/2001 (in epoca antecedente il matrimonio) e di proprietà pro quota di ½ ciascuno di Parte_1
e di , rimarrà a vivere la moglie che avrà diritto di abitarvi a titolo gratuito sino Parte_2
al momento in cui i ricorrenti non avranno perfezionato la cessione della quota di proprietà del IG. del predetto immobile in favore della IG.ra . Parte_2 Parte_1
Part Il IG. autorizzato sin dalla sottoscrizione del presente ricorso a lasciare il domicilio coniugale asportando unicamente i propri effetti personali (mentre arredi, suppellettili ed elettrodomestici rimarranno in proprietà esclusiva della IG.ra ), lascerà il domicilio Pt_1
coniugale entro il 05/07/2024 e trasferirà altrove la propria residenza e domicilio entro e non oltre il 20/07/2024.
Tutte le spese relative alle utenze di fornitura di energia elettrica , gas , telefonia nonché tutti gli oneri derivanti dall'uso dell'abitazione ex coniugale, ivi compresi i servizi comunali per la raccolta rifiuti , le spese per fornitura acquedotto e le spese condominiali, rimarranno in capo al 50% ad entrambi i coniugi sino al momento in cui si protrarrà la loro convivenza e, successivamente saranno esclusivamente a carico della IG.ra (fatti salvi Parte_1
eventuali conguagli per spese non ancora pervenute e relative al periodo di convivenza) a far tempo dal momento in cui il IG. avrà lasciato l'immobile e sino a quando la Parte_2
medesima vi abiterà.
3) Con riferimento al Fondo Patrimoniale costituito il 25/01/2016, ad avvenuto scioglimento del