Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 338/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CASINI ROPA IACOPO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Paganin Gianna Convenuta CP_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- in via istruttoria: come da proprie memorie ex art. 473 bis 17, commi 1 e 3, c.p.c. in atti, depositate rispettivamente il 19/04/2024 ed il 03/05/2024;

- nel merito: come da propria memoria ex art. 473 bis 17, comma 1 c.p.c. in atti, depositata il 19/04/2024.
Per parte attrice nel merito, come indicato nella memoria:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale emissione dei provvedimento temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. in conformità con quanto di seguito indicato:
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1) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in data 21/08/1999 in Comune di Tropea, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Padova al N. 263 P. 2, serie B, vol. 02, anno 1999, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di effettuare le conseguenziali annotazioni;

2) confermare l'affido condiviso della figli ad entrambi i genitori con residenza anagrafica PE1 e collocazione prevalente presso la madre;

3) disporre che il IG possa vedere e tenere con sé la figli quando Parte_1 PE1 vuole, previo accordo con la madre, e quantomeno come segue: a) ogni settimana il mercoledì ed il giovedì dalle ore 19:30 fino al mattino seguente quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, ovvero a casa della madre nel periodo non scolastico;
b) a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico, o a casa della madre nel periodo non scolastico;

4) disporre che il IG. si occupi dei compiti di cura ed assistenza delle Parte_1 figlie (oltre ai periodi di permanenza delle stesse presso la sua abitazione), anche tutti i mercoledì ed i giovedì dalle ore 08:30 in poi nonché, a settimane alterne, il venerdì dalle ore 08:30 in poi;

5) confermare che la figli trascorra in modo alternato le festività con ciascun genitore, e
PE1 quindi: a) durante le vacanze natalizie, trascorra la settimana di Natale (dal 25 dicembre al 30
PE1 dicembre) o la settimana di Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con ciascun genitore, ad anni alterni;
b) durante le vacanze pasquali, trascorra tre giorni consecutivi con ciascun genitore,
PE1 alternando negli anni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
c trascorra in modo alternato le ulteriori festività con ciascun genitore;

PE1 d) durante le vacanze estive, trascorra sino a n° 4 settimane, anche consecutive, con
PE1 ciascun genitore, con alternanza dei relativi periodi negli anni;

6) disponga l'obbligo a carico del IG di versare alla IG.r , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile per l'importo ritenuto congruo e comunque non superiore ad € 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA ;
tale PE1 contributo dovrà ritenersi comprensivo della retta per la scuola privata frequentata dalla minore;
con automatica rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dalla data di emissione del provvedimento conclusivo del giudizio;

7) disponga l'obbligo di ciascun genitore di rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA (con applicazione di quanto previsto dal Protocollo adottato dal PE1 Tribunale di Padova oppure forfettizzabili in accordo tra i genitori) ad esclusione della retta per la scuola privata frequentata da , ricompresa nella determinazione dell'importo PE1 dell'assegno di mantenimento ordinario;

8) revochi ogni obbligo a carico del ricorrente di somministrazione periodica a favore della resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di ingiustificata opposizione.”
Per parte convenuta:
nel merito: come da propria memoria, in atti, depositata in data 5 aprile 2024;
in via istruttoria: come da propria memoria, in atti, depositata in data 29 aprile 2024.

Per parte convenuta nel merito, come indicato nella memoria:
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Tanto premesso, la resistente, ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Autorità Intestata voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
o affidare la IA minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. I genitori PE1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché la IA permarrà con ciascuno di loro;

o La casa coniugale, sita a Padova, Via G. Verci n. 7, int. 4, viene assegnata alla madre, la quale continuerà a risiedervi con le figlie e ;
PE2 PE1
o Il padre potrà vedere e tenere con sé la IA quando vuole, previo accordo con la madre PE1
e compatibilmente con gli impegni e le esigenze della minore. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la IA secondo il seguente calendario:
o a weekend alternati, dal venerdì, con pernotto, fino al lunedì mattina, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico;

o tutte le settimane, nelle giornate del martedì e del mercoledì dalle ore 19:30 fino al mattino successivo, quando la riporterà a scuola nel periodo scolastico o a casa dalla madre nel periodo non scolastico.
o In ordine alle principali festività, i genitori terranno con sé la IA secondo il seguente calendario:
o quanto alle vacanze natalizie, continuerà a trascorrere, come da tradizione, la Vigilia di PE1
Natale (24 dicembre) con la madre. Inoltre, le IA trascorrerà la settimana di Natale (dal 25 Dicembre al 30 Dicembre con pernotto) o la settimana di Capodanno (dal 31 Dicembre al 06
Gennaio con pernotto) con ciascun genitore, ad anni alterni;

o quanto alle vacanze pasquali, la IA trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;

o la IA trascorrerà, poi, le ulteriori festività con ciascun genitore secondo il consueto principio dell'alternanza.
o In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé la IA per un mese, anche consecutivo, da concordare tra loro di anno in anno entro il mese di maggio.
o quanto alla IA , il padre corrisponderà alla signora un assegno mensile a PE1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della IA pari ad € 1.400,00, entro e non oltre il giorno PE1
15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova, ad esclusione della retta per la scuola privata di , ricompresa PE1 nell'assegno di mantenimento ordinario;

c. quanto alla moglie, il signor orrisponderà alla stessa, a titolo di assegno Parte_1 divorzile, un assegno mensile di € 600,00, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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nato il [...] a [...] , e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...] , contraevano matrimonio concordatario in
[...]
data 31.08.1999 in AD , trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del
Comune di Padova al n. 263 p. II S.B anno 1999 .
PE Dalla loro unione nascevano le figlie in data 24/02/2001 ed in data PE1
01/11/2010.
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2019 avanti al Tribunale di Padova, rubricato al n° 5883/2019 RG, i coniugi e chiedevano disporsi la Parte_1 CP_1
separazione personale, alle condizioni ivi indicate. Al termine del procedimento il Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi con decreto n° cron. 10120/2019 del
24/12/2019.
Nelle more, la IG.ra veniva nominata dal Giudice Tutelare del Tribunale CP_1
PE di Padova quale amministratrice di sostegno della IA .
In data 17.01.2024 epositava ricorso chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la sentenza di divorzio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici.
La convenuta si costituiva, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle proprie condizioni.
All'udienza del 09.05.2024 comparivano entrambe le parti e, il Giudice, sentitele tentata inutilmente la conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis 22 cpc: “
1) dispone l'affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;

2) assegna la casa coniugale alla
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