Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 26
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 6341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 31/10/1973, residente in [...]39/13 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
GARAVENTA SARA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
09/08/1972, residente in [...]94/6 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI
LARA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
1


29.11.2024;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;

Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;

Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/07/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;

b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 339/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;

Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;

Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970
per la pronuncia di divorzio;

Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;

Viste le conclusioni del P.M.

P.Q.M

.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/07/1998 dai SInori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e
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