Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 352
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Testo completo
N.R.G. 1320 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1320 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
LI LU (C.F. C.F._2
e
nata a [...] (T ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RG RD ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
pagina 1 di 5
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio , maggiorenne studente, che ha conseguito in questo anno diploma di maturità Persona_2
classica e che si iscriverà a corso universitario da decidere, manterrà la sua residenza in Rimini via
Dario Campana n. 30 int. 5, nell'immobile, già adibito a residenza familiare, che verrà interamente assegnato al comproprietario , nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra Parte_1
le parti di cui al successivo punto 6).
2) Il figlio maggiorenne , per sua espressa richiesta, trascorrerà con ogni genitore tempi Per_1
sostanzialmente equivalenti, da definirsi, nello specifico, sulla base delle esigenze anche scolastiche di
e degli impegni di lavoro dei genitori. Per_1
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1320 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
LI LU (C.F. C.F._2
e
nata a [...] (T ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RG RD ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 01/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
pagina 1 di 5
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Il figlio , maggiorenne studente, che ha conseguito in questo anno diploma di maturità Persona_2
classica e che si iscriverà a corso universitario da decidere, manterrà la sua residenza in Rimini via
Dario Campana n. 30 int. 5, nell'immobile, già adibito a residenza familiare, che verrà interamente assegnato al comproprietario , nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra Parte_1
le parti di cui al successivo punto 6).
2) Il figlio maggiorenne , per sua espressa richiesta, trascorrerà con ogni genitore tempi Per_1
sostanzialmente equivalenti, da definirsi, nello specifico, sulla base delle esigenze anche scolastiche di
e degli impegni di lavoro dei genitori. Per_1
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto di nei periodi di
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