Trib. Latina, sentenza 17/09/2024, n. 1770
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Testo completo
N. R.G. 6317/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6317 del ruolo generale degli affari dell'anno 2022, assunta in decisione all'udienza del 17.09.2024 e vertente
tra
LL LE, C.F. [...]elettivamente domiciliato in
Latina alla piazza Mercato 20 presso l'avv, Luca Maria Pietrosanti e Giovanni Fusco come da atto di costituzione di nuovo difensore;
-opponente-
E
COOPERATIVA AGRICOLA DI OL AN, P.I. 02598660591 elettivamente domiciliata in Latina, via V. Monti n. 18, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Di Stefano che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.
-opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il LE
LL citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la COOPERATIVA
pagina 1 di 5
AGRICOLA DI OL AN, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.
1952/2022 (emesso per la somma di € 78.592,00, oltre interessi e spese in data
18.10.2022) notificato all'opponente in data 25.10.2022.
Il presente procedimento scaturiva da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'odierna cooperativa convenuta e finalizzato al riconoscimento di un credito pari a €
78.592,00, a titolo di “conguaglio prezzo anni 2020-2021 per i maggiori costi “Causa
Pandemia Covid-19” vantato nei confronti dell'opponente.
Avverso tale decreto ingiuntivo il LL proponeva opposizione contestando le somme richieste sulla base di molteplici eccezioni e formulando domanda riconvenzionale di compensazione.
Preliminarmente, il LL eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza funzionale del Giudice asserendo che la domanda monitoria – in quanto collegata a rapporto mutualistico-associativo – avrebbe dovuto essere proposta innanzi alla competente Sezione specializzata in diritto di Impresa a norma degli artt. 2-3/2° co. del d.lgs. n. 168/2003 come mod. ex d.l. del 24.1.2012.
In secondo luogo, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo contestando l'idoneità del verbale del Consiglio di amministrazione e della nota di debito a fondare il diritto di credito azionato, in quanto atti a formazione unilaterale dai quali non è possibile evincere l'indicazione di un importo liquido ed esigibile, e i cui costi non sarebbero comunque addebitabili all'opponente poiché previsti per il futuro (segnatamente, per il periodo successivo a quando il LL sarebbe uscito dalla compagine sociale).
Infine, in via autonoma rispetto alla richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, il LL
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6317 del ruolo generale degli affari dell'anno 2022, assunta in decisione all'udienza del 17.09.2024 e vertente
tra
LL LE, C.F. [...]elettivamente domiciliato in
Latina alla piazza Mercato 20 presso l'avv, Luca Maria Pietrosanti e Giovanni Fusco come da atto di costituzione di nuovo difensore;
-opponente-
E
COOPERATIVA AGRICOLA DI OL AN, P.I. 02598660591 elettivamente domiciliata in Latina, via V. Monti n. 18, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Di Stefano che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta.
-opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il LE
LL citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la COOPERATIVA
pagina 1 di 5
AGRICOLA DI OL AN, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n.
1952/2022 (emesso per la somma di € 78.592,00, oltre interessi e spese in data
18.10.2022) notificato all'opponente in data 25.10.2022.
Il presente procedimento scaturiva da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'odierna cooperativa convenuta e finalizzato al riconoscimento di un credito pari a €
78.592,00, a titolo di “conguaglio prezzo anni 2020-2021 per i maggiori costi “Causa
Pandemia Covid-19” vantato nei confronti dell'opponente.
Avverso tale decreto ingiuntivo il LL proponeva opposizione contestando le somme richieste sulla base di molteplici eccezioni e formulando domanda riconvenzionale di compensazione.
Preliminarmente, il LL eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza funzionale del Giudice asserendo che la domanda monitoria – in quanto collegata a rapporto mutualistico-associativo – avrebbe dovuto essere proposta innanzi alla competente Sezione specializzata in diritto di Impresa a norma degli artt. 2-3/2° co. del d.lgs. n. 168/2003 come mod. ex d.l. del 24.1.2012.
In secondo luogo, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo contestando l'idoneità del verbale del Consiglio di amministrazione e della nota di debito a fondare il diritto di credito azionato, in quanto atti a formazione unilaterale dai quali non è possibile evincere l'indicazione di un importo liquido ed esigibile, e i cui costi non sarebbero comunque addebitabili all'opponente poiché previsti per il futuro (segnatamente, per il periodo successivo a quando il LL sarebbe uscito dalla compagine sociale).
Infine, in via autonoma rispetto alla richiesta di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, il LL
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