Trib. Torino, sentenza 07/10/2024, n. 5005

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 07/10/2024, n. 5005
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5005
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 9023/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE REL
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9023/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE contro
IN NO (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in VIA S.GIORGIO,2 10050
MONCENISIO rappresentata e difesa dall'avv. CARENA MAURO* elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Torino, alla Via Rosta n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mauro Carena
RESISTENTE
e con l'intervento di
SA CA CH (C.F. [...]), nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Torino, alla Via Rosta n. 13, presso lo studio dell'Avv. Mauro Carena
CONCLUSIONI pagina 1 di 6


Per il PM ricorrente
Rigettarsi l'interdizione di IN NO
Per parte resistente
Per la parte resistente: Come da memoria di costituzione del 5/7/2024
“in via preliminare e pregiudiziale, disporre l'esame dell'interdicenda NA AN in presenza, all'udienza del 18 luglio 2024, alle ore 11.30, e non mediante collegamento da remoto attraverso
l'applicativo Microsoft Teams;
nel merito, assunte le necessarie informazioni, esaminata e sottoposta

a esame l'interdicenda, rigettare la domanda di interdizione o inabilitazione della signora NA
AN, nonché l'istanza di nomina di un tutore o curatore provvisorio della stessa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024 il PM chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di IN NO, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da “Tetraplegia Spastica in esiti di Encefalopatia da sofferenza alla nascita”.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati.
Si costituivano in giudizio la convenuta e, contestualmente, la di lei madre, intervenuta pertanto in causa, opponendosi alla domanda.
Il Giudice relatore, per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, all'ascolto delle parti presenti e, all'esito, rimetteva la causa innanzi al Giudice relatore delegante, il quale assegnava un termine ex 127 ter cpc per il deposito di note di precisazioni delle conclusioni.
Nel termine perentorio, PM e convenuta depositavano le note.
Il procuratore della intervenuta SA CA CH rinunciava al mandato.
Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che IN NO è certamente affetta da gravi menomazioni fisiche che, allo stato, non ne compromettono tuttavia in maniera totale le funzioni psichiche, e, più in generale, la capacità di provvedere in autonomia ai propri interessi.
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Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 cpc, l'interdicenda ha anzitutto risposto in modo adeguato alle domande che le venivano poste,
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