Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 192

TRIB Pescara
Sentenza
13 marzo 2025
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TRIB Pescara
Sentenza
13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 192
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 192
Data del deposito : 13 marzo 2025

Testo completo

Fascicolo n. 1074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 13.3.2025
PROMOSSO DA
D'LB LE avv. CIAFRE' Massimo, P.zza Garibaldi 35 - Pescara
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara dott.ri CAMPLESE LU, NE NI, TI IA e MAFFEI Erika,
c/o ITL, Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE avv. TORRE Giuseppe, Via del Serafico 106 - Roma
OGGETTO: OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE
E AD ORDINANZA-INGIUNZIONE PRESUPPOSTA
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da D'LB LE (con ricorso depositato in data 17.6.2024) avverso una cartella esattoriale (n. 08320240006940885000, per la complessiva somma di €96.057,75, notificata in data 20.5.2024 da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE presso l'indirizzo in Via Liguria 6-Pescara) ed avverso la presupposta ordinanza ingiunzione (n.114/2023 – PE/1) emessa dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara (che da annotazione nella suddetta cartella risulta notificata in data 24.7.2023), recante l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €96.046,45 per sanzioni amministrative irrogate al ricorrente, in ragione della ritenuta sua funzione di amministratore di fatto di BANK ITALIA S.r.l., con riferimento ai rapporti di lavoro di diversi dipendenti della suddetta società.
L'opponente eccepiva la nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto effettuata al precedente indirizzo in Lungomare Cristoforo Colombo- Pescara in una data (30.5.2023) alla quale egli aveva già mutato la propria residenza nel nuovo indirizzo in Via Liguria 6-Pescara, producendo all'uopo certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Pescara, nel quale si dà atto di detta variazione di residenza proprio dalla suddetta data 30.5.2023.
Nel merito contestava di essere stato amministratore di fatto di BANK ITALIA S.r.l., producendo tre precedenti Sentenze dalle quali deve evincersi la insussistenza di una tale funzione, essendo stato invece riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della suddetta società.
L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO si costituiva in giudizio resistendo ad entrambi i motivi di opposizione.
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, vista la natura dei motivi di opposizione.
Istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
L'opposizione è fondata per i motivi che seguono.
***
È bensì vero che l'attestazione redatta dall'agente postale, nella esecuzione di una notificazione a mezzo posta, ha la stessa efficacia della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario:
• “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge
2 n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014, Rv. 630308 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 23/07/2003, Rv. 565368 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3065 del 01/03/2003, Rv. 560770 - 01).

Tuttavia, non tutte le attestazioni contenute pur nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti le attività da questi svolte o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, come affermato da consolidato orientamento della S.C.:
• “Per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla
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